CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa il 07/06/2021 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente ai delitti di falso materiale di cui ai capi B) e D) dell'imputazione ed alla relativa condanna alle spese, e per il rigetto del ricorso nel resto; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Padova a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di falso ideologico in atto pubblico. A lui, all'epoca sottufficiale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Padova e già addetto al relativo Ufficio immigrazione, si addebita di aver ricevuto ricompense in denaro per aver reso possibile il rilascio del permesso di soggiorno in favore di alcuni cittadini cinesi, in assenza dei presupposti di legge, falsificando o concorrendo a falsificare le necessarie certificazioni amministrative, in concorso con il proprio collega [OSCURATO:PERSONA] e, quali privati corruttori, con con [OSCURATO:PERSONA], addetta ad un centro di mediazione culturale, e con i cittadini cinesi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Attraverso il proprio difensore, egli propone ricorso avverso tale decisione, per quattro ragioni. 2.1. Anzitutto, denuncia vizi di motivazione in punto di valutazione delle chiamate in correità a suo carico, rilevando come la sentenza abbia esaminato solo parte delle censure rassegnate in merito con l'atto d'appello. Quindi, esaminando partitamente il contributo di ciascuno degli accusatori, ne denuncia l'inattendibilità, rilevando, in particolare, che: - Capuzzo è persona scaltra, incline al mendacio e vocata al delitto, avendo svolto per anni quei traffici illeciti, anche quando non era in servizio presso quell'ufficio, escogitando il sistema delle false impronte digitali in silicone, nonché utilizzando linee telefoniche dedicate; inoltre, ha parlato solo allorché costretto, ha intrattenuto rapporti con i cinesi e con la Curjos prima ed indipendentemente da quelli con esso ricorrente e, infine, sui !oro rapporti è stato del tutto vago ed impreciso; - [OSCURATO:PERSONA], nel suo primo interrogatorio, ha riferito di essersi rivolto a tale Turlon e, pur riconoscendo in foto esso ricorrente, ha tuttavia affermato di non sapere chi fosse; soltanto in un secondo interrogatorio, allorché difeso dal medesimo avvocato del Turlon, lo ha accusato e lo ha altresì riconosciuto in foto, nulla più riferendo a carico del Turlon; - [OSCURATO:PERSONA], come affermato anche dalla sentenza di primo grado, si è palesemente contraddetta in vari passaggi ed ha parlato al solo scopo di riversare ogni responsabilità su Chen e su esso ricorrente, proteggendo invece Capuzzo, al quale la legava un rapporto particolare; inoltre - sostiene la difesa -- verso [OSCURATO:PERSONA] ella nutriva rancore, in ragione di precedenti controlli di polizia da questi svolti anche nei confronti del centro di mediazione culturale presso cui costei lavorava; - Turlon, che non era indagato, si è presentato alla polizia giudiziaria in fase d'indagini spontaneamente (a suo dire), ma - guarda caso - pochi giorni dopo che Chen lo aveva accusato e si è fatto accompagnare da un avvocato, peraltro proprio quello che poi difenderà anche il cinese; egli, inoltre, si è ben guardato dal rendere dichiarazioni autoindizianti, come la stessa Corte d'appello ha rilevato; è emersa altresì una sua rete di relazioni con cittadini cinesi ed un altro operatore di polizia in precedenza autore di tali condotte illecite presso quell'ufficio (del resto, non v'è altra ragione per cui Chen si dovesse rivolgere a lui, che era un geometra, per la pratica che lo interessava); infine, è illogico ritenere che - secondo quanto da lui dichiarato - [OSCURATO:PERSONA] gli abbia riferito informazioni sicuramente per sé compromettenti, sapendo, peraltro, che esso dichiarante stava collaborando con gli investigatori; - da ultimo, la cittadina cinese [OSCURATO:PERSONA], assistita dal precedente legale di Capuzzo e di altri cittadini cinesi coinvolti nella vicenda, ha parlato solo a distanza di tempo e dopo che le erano divenute note le dichiarazioni degli altri e che le notizie delle indagini erano state ampiamente divulgate dalla stampa, limitandosi ad allinearsi alle accuse altrui; peraltro, ha riferito di essersi rivolta a [OSCURATO:PERSONA] soprattutto per pratiche relative a minorenni, mentre è stato accertato che quelle da lei sollecitate avevano riguardato per lo più i dipendenti di una determinata ditta ed erano state trattate da altro operatore di polizia. In generale, inoltre, la difesa censura come illogiche le valutazioni di spontaneità e disinteresse di tali accuse compiute dalla Corte d'appello„ obiettando: quanto al primo profilo, che Chen e Capuzzo hanno parlato soltanto a sèguito del loro arresto in flagranza; e, relativamente al secondo, che la valutazione debba essere compiuta non - come fa la sentenza - in relazione al vantaggio effettivamente derivatone per i dichiaranti, ma, piuttosto, avuto riguardo a quelle che erano le loro aspettative di premialità al momento della scelta di rendere le accuse. Infine, il ricorso passa in rassegna gli elementi ritenuti di riscontro dalla sentenza (i ripetuti accessi non giustificati dell'imputato al portale "Stranieriweb", un appunto in possesso del Capuzzo con l'indicazione di alcune pratiche segnalategli dall'imputato, l'interessamento di quest'ultimo alla pratica di tale [OSCURATO:PERSONA], le testimonianze delle due colleghe poliziotte Muraro e Rizzo), argomentandone l'inconcludenza. 2.2. Vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed agli aumenti per continuazione si denunciano, invece, con il secondo motivo d'impugnazione. Quanto al primo aspetto, la valorizzazione, da parte dei giudici d'appello, della reiterazione e della sistematicità dell'attività criminosa rappresenta un inammissibile bis in idem sostanziale, trattandosi di elemento già valutato in peius con la ritenuta continuazione tra i reati. Inoltre, è stata valorizzata l'assenza di resipiscenza, in violazione del diritto dell'imputato di protestare la propria innocenza.Gli aumenti di pena per continuazione, poi, sono eccessivi, in contrasto con il principio del favor rei, non essendo stato accertato di quanti episodi corruttivi si sarebbe reso responsabile l'imputato. 2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 597, comma 4, cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata, pur avendo accolto l'appello dell'imputato con riferimento ai delitti di falso materiale, escludendone la responsabilità per i medesimi, ha confermato la pena inflitta in primo grado, sulla base del rilievo per cui il primo giudice, per tali reati, ritenuti in continuazione con la più grave corruzione, non avesse apportato alcun aumento di pena. Obietta la difesa che la Corte distrettuale avrebbe comunque dovuto ridurre la pena, in applicazione della regola generale di cui al citato art. 597, comma 4, non potendo l'eventuale pena illegale di favore essere emendata in assenza dell'appello del Pubblico ministero sul punto. 2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione vengono, infine, denunciati per l'evidente contrasto tra quest'ultima ed il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, palesemente incongruente rispetto alla motivazione assolutoria in relazione ai delitti di falso materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non può essere ammesso in questa sede. Attraverso di esso, infatti, il ricorrente chiede nient'altro che una diversa valutazione della capacità dimostrativa del materiale probatorio, che ovviamente al giudice di legittimità è preclusa, potendo questa Corte sindacare soltanto la coerenza interna della motivazione del provvedimento impugnato, la conformità della stessa a logica razionale e la compiuta disamina, da parte del giudice di merito, degli elementi di prova a sua disposizione. E' qui sufficiente rilevare, allora, che la sentenza impugnata (pagg. 26-35) non soltanto ha ampiamente dato conto delle ragioni che hanno condotto la Corte d'appello a ritenere credibile il narrato dei testimoni a carico, facendo corretta applicazione delle consolidate regole elaborate dalla giurisprudenza nella materia, ma si è confrontata con le obiezioni difensive, che il ricorso per cassazione si limita sostanzialmente a riproporre senza un'adeguata risposta critica al nucleo essenziale della decisione: l'assenza, ovvero, di qualsiasi spunto probatorio e di una plausibile ragione per un ipotetico accordo calunnioso di quei testimoni a danno dell'imputato, tanto più se si considera - come la sentenza rimarca - che quegli non è stato l'unico operatore di polizia raggiunto dalle accuse di costoro. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché, sebbene consentito, si rivela manifestamente infondato, in tutte le sue articolazioni. 2.1. Nessun bis in idem "sostanziale" - semmai configurabile nel nostro ordinamento: in proposito, Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - può ravvisarsi nel caso di specie, in relazione ai dati di fatto della reiterazione e della sistematicità delle condotte, valorizzati ai fini sia della ritenuta continuazione che del diniego delle attenuanti generiche. E' evidente, infatti, che il vincolo della continuazione comporta un trattamento sanzionatorio di favore rispetto alla regola generale del c.d. "cumulo materiale" (artt. 73-79, cod. pen.), talché comunque nessuna duplicità di valutazione del medesimo fatto a detrimento dell'imputato si sarebbe mai potuta verificare. 2.2. La condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento non collaborativo può ben giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili finanche le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133, cod. pen. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339). 2.3. Gli episodi oggetto di giudizio effettivamente non sono precisati, ma sono oltre un centinaio (pag. 37, sent.) e l'aumento per continuazione è stato contenuto in un anno, misura abbondantemente inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 319, cod. pen., non gravando perciò sul giudice uno specifico onere di motivazione (sulla necessità di puntuale motivazione solo quando la pena si discosti notevolmente dai minimi, tra moltissime altre conformi: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3. Meritano accoglimento, invece, il terzo ed il quarto motivo di ricorso. Quanto a quest'ultimo, la "svista" in cui è incorsa la sentenza impugnata è indiscutibile: a pag. 36, in motivazione, si legge chiaramente che la Corte d'appello ha inteso assolvere l'imputato, per non aver commesso il fatto, dai delitti di falso materiale di cui ai capi B) e D) della rubrica, per i quali, invece, in primo grado, quegli era stato condannato. Non è coerente con tale determinazione, dunque, il dispositivo della sentenza, che conferma, senza distinzioni né limitazioni, quella di primo grado.Tale contrasto dev'essere risolto dando senz'altro prevalenza alla motivazione, da questa emergendo nitidamente la meditata decisione liberatoria della Corte distrettuale, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per questo capo. L'accoglimento, ancorché parziale, dell'atto d'appello comporta l'illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio, la cui statuizione dev'essere perciò anch'essa annullata. 4. Indiscusso è il presupposto di fatto posto a fondamento del terzo motivo di ricorso: pur avendo assolto l'imputato dagli anzidetti falsi materiali, la Corte d'appello non ha apportato alcuna riduzione di pena, avendo rilevato che il primo giudice, per le relative imputazioni (oltre che per quelle di falso ideologico contenute nei medesimi capi d'accusa), non aveva apportato alcun aumento di pena. Tale argomentare non può essere condiviso. L'accoglimento, come in questo caso, di censure validamente proposte mediante l'atto di impugnazione dell'imputato, il quale lamenti l'inosservanza e la violazione di legge in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatovi°, non può essere neutralizzato da improprie forme di "compensazione" con altro punto ad esso inerente, quale l'erronea individuazione della pena, non devoluto alla cognizione del giudice. In tal modo, infatti, oltre a violare le previsioni contenute nell'art. 597, commi 1 e 3, cod. proc. pen., si vanificherebbe l'effettività dei diritto di difesa, che postula non solo l'accesso al mezzo di impugnazione, ma anche, a fronte di un motivo ritualmente prospettato e fondato, un provvedimento giudiziale che offra reale risposta e concreto rimedio al vizio dedotto (in questi termini, in motivazione, Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539, con riferimento, in quel caso, ad una riduzione di pena per il rito abbreviato, applicata in misura minore rispetto a quella prevista dalla legge, ma giustificata - secondo il giudice di merito - dal fatto che la pena-base fosse stata stabilita in violazione del minimo edittale; ma costituisce espressione del medesimo principio anche, ad esempio, Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, Marzi, Rv. 280602, secondo cui incorre in violazione del divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna per più reati in continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, anche se l'aumento sia stato quantificato dal giudice di primo grado in misura inferiore al limite legale di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen.).Ritiene il Collegio che l'enunciato principio non possa soffrire eccezioni e debba, dunque, trovare applicazione anche nell'ipotesi estrema - verificatasi nei presente giudizio - in cui, per uno o più reati avvinti per continuazione, uno specifico aumento di pena sia stato addirittura omesso, consistendo - anche questo caso, al pari degli altri oggetto delle richiamate pronunce sostanzialmente in una fattispecie di trattamento sanzionatorio non conforme a legge, che, in difetto d'impugnazione del Pubblico ministero, il giudice d'appello non può emendare, sul piano degli effetti, utilizzandola per neutralizzare le conseguenze favorevoli derivanti per l'imputato dall'accoglimento delle sue diverse censure sulla pena. Sul punto, dunque, la decisione impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice di merito, affinché, nella sua discrezionalità, stabilisca la riduzione di pena che reputa equa, in ragione della pronunciata assoluzione dell'imputato dai delitti di falso materiale rubricati ai capi B) e D). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai reati di falso materiale di cui ai capi B) e D), per non aver commesso il fatto, nonché in ordine alla condanna alle spese processuali, che elimina. Annulla la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena a titolo di aumento per la con