CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 17082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Bari, con decreto emesso in data 19gennaio 2021, ha citato a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81,337 cod. pen. e di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011.Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, ancorché sottoposto alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale, in Bitonto, in data 5 settembre 2017, alleore 14.35, mentre era alla guida del proprio motociclo, avrebbe usato violenzacontro alcuni agenti che gli avevano intimato di arrestare il mezzo, dandosi aprecipitosa fuga, e in questo modo avrebbe posto in essere manovre pericolose,sia per l’incolumità degli agenti, che per gli utenti della strada; l’imputato, inoltre,alle ore 17.55 del medesimo giorno, avrebbe tentato di investire due agenti chegli avevano intimato di arrestare la marcia della propria autovettura, segnalandotempestivamente la presenza di un posto di blocco.2. Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 27 maggio 2022, hadichiarato l’imputato responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficialecontestati e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre alpagamento delle spese processuali; il Tribunale ha, invece, assolto l’imputato dalreato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 perché il fatto non sussiste.3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza impugnata, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spesedel grado di giudizio.4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha proposto ricorsoavverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento.Con unico motivo di ricorso, il difensore ha eccepito la mancanza dellamotivazione sulle censure formulate nell’atto di appello in relazione agli episodi diresistenza a pubblico ufficiale asseritamente commessi in data 5 settembre 2017alle ore 17:15 e alle ore 18:15.I giudici di appello, infatti, avrebbero omesso di motivare su queste condotte,ancorché il Tribunale di Bari avesse argomentato in ordine alle stesse, ritenendoleidonee a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e le avesseconsiderate ai fini del computo della pena da irrogare in applicazione delladisciplina della continuazione.5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 aprile2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto il motivo proposto è infondato.2. Proponendo un unico motivo di ricorso, il difensore ha eccepito lamancanza della motivazione sulle censure formulate nell’atto di appello inrelazione agli episodi di resistenza a pubblico ufficiale asseritamente commessi indata 5 settembre 2017 alle ore 17:15 e alle ore 18:15.3. Il motivo è infondato.3.1. L’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, delineata nel capo diimputazione, riguarda esclusivamente le condotte poste in essere dall’imputatoalle 14:35 e alle 17:55 del 5 settembre 2017, quando lo stesso si è dato alla fuga,dopo l’alt intimato dagli operati, con una condotta di guida pericolosa per gli agentie per gli utenti della strada.Il Tribunale di Bari, tuttavia, nella sentenza di primo grado, ha riportatoanche due ulteriori episodi di fuga posti in essere dall’imputato nel medesimogiorno, alle ore 17.15 e alle ore 18.15, anche se non contestati nell’imputazione.La sentenza di primo grado ha, tuttavia, trattato degli ulteriori due episodidi fuga del ricorrente, come rilevato dal Procuratore generale, «a soli fini descrittividell’azione»; in questi episodi, infatti, il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonè ravvisabile, in quanto il tentativo dell’imputato di eludere il controllo delle forzedi polizia non ha posto a rischio né l’incolumità degli agenti di polizia, né quelladegli utenti della strada.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, persottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un’autovettura, maproceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, cosìostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negliinseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (ex plurimis: Sez.2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01; Sez. 6, n. 4391 del06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep.2014, E., Rv. 257915; Sez. 2, n. 46618 del 20/11/2009, Lorusso, Rv. 245420).Dalla lettura della sentenza di primo grado, peraltro, non emerge alcunelemento dal quale si possa inferire che il Tribunale, nel determinare la pena inapplicazione della disciplina della continuazione, abbia tenuto conto anche dellecondotte poste in essere dall’imputato alle ore 17.15 e alle ore 18.15, estraneeall’imputazione.3.2. Nell’atto di appello il difensore dell’imputato ha dedotto l’insussistenzadel reato di resistenza a pubblico ufficiale anche con riferimento agli episodi diresistenza a pubblico ufficiale commessi alle ore 17.15 e alle ore 18.15.La Corte di appello, tuttavia, pur riportando questi episodi nella esposizionein fatto, legittimamente non ha motivato sugli stessi.La Corte di appello ha, infatti, correttamente indicato di averli ritenutiestranei all’imputazione, evidenziando in neretto gli orari delle condotte diresistenza a pubblico ufficiale che figurano nell’imputazione (14:35 e alle 17:55),e, dunque, ha distinto le condotte illecite contestate da quelle delle 17:15 e delle18:15, pure citate, ma estranee al thema decidendum.L’omissione della motivazione censurata dal ricorrente è insussistente, inquanto ha ad oggetto condotte estranee al capo di imputazione e, dunque, alperimetro della contestazione dell’illecito penale.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il giudicedell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimentodi istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o permanifesta infondatezza (ex plurimis: Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo,Rv. 283268 – 01; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705; Sez. 5, n.18732 del 31/01/2012, Riccitelli, Rv. 252522).4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente