CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 17678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21038/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi con beneficio d’inventario dell’eredità devoluta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio elettro presso il suo studio in Nuoro, Via L. [OSCURATO:PERSONA] n. 40 -controricorrenti- Oggetto: 18– 21038 - 2019 – 14/06/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sardegna, Cagliari, n. 677/01/2018,pronunciata l’01 dicembre2017 e depositata il 10 luglio 2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], socio della società Monticelli, versava in data 30.09.2004 euro 49.148,79 a titolo di prima rata dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle partecipazioni per l’anno 2004, cui faceva seguito la compilazione del quadro RT nel Modello unico 2005, ove specificava di optare per il pagamento rateizzato della somma complessiva calcolata in euro 147.536,00. Con nota del 5.05.2008 il contribuente chiedeva la correzione del codice tributo, inizialmente indicato in 8053, in 4033 e 6033, cui faceva seguito in data 18.09.2008 l’istanza di ravvedimento operoso per errato versamento e richiesta di rimborso, poi reiterata. 2. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente adiva il giudice di prossimità onde insistere per la declaratoria del diritto al rimborso. Si opponeva l’Ufficio deducendo che il contribuente aveva perfezionato l’iter di rivalutazione di cui all’art. 2, co. 2, d.l. n. 282/2002 con il versamento della prima rata, con onere a suo carico di versare le rimanenti due. Soggiungeva il difetto di una nuova rivalutazione, anche tenuto conto che non risultava presentata la dichiarazione modello Unico 2009 né era stata offerta alcuna perizia giurata dacui poter individuare la rivalutazione. 3. I due gradi di merito esitavano in senso favorevole al contribuente. La CTR affermava il diritto al rimborso del contribuente per aver quest’ultimo rispettato la normativa in allora vigente, a nulla rilevando che alcuna rivalutazione si fosse perfezionata per avervi rinunciato lo stesso contribuente. 18– 21038 - 2019 – 14/06/2023 MMF 4. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso, benché articolato sotto un duplice profilo, cui resistono gli eredi dell’originario contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO 1. Con l’unico motivo di ricorso il patrono erariale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, come declinata dalla norma specifica sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni, art. 7, co. 2, lett. da dd) e gg) d.l. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza per aver la CTR falsamente applicato l’art. 38 citato tenuto conto dell’assenza dei presupposti ivi previsti, ossia l’errore materiale, la duplicazione e l’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento per il riconoscimento del diritto al rimborso. 2. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto esso si comporrebbe di una successione di atti, «riversati» sul giudice di legittimità, cui è demandato il compito di ricercare e sceverare quanto possa eventualmente avere rilevanza ai fini della decisione. L’eccezione non è fondata. 2.1 Va premesso che «la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi «assemblati» o «farciti» o «sandwich» implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti» (Cfr. Cass., V, n. 8245/2018). 2.2 Nella fattispecie in esame la difesa erariale ha riportato, oltre alle due decisioni di merito, solo le proprie difese, tutte però aventi ad oggetto lo stesso profilo, ossia l’assenza di una seconda 18– 21038 - 2019 – 14/06/2023 MMF rivalutazione.A questa Corte non è stato dunque rimesso il compito di ricercare quanto possa aver rilevanza ai fini della decisione, essendo il ricorso e i precedenti atti tutti sostanzialmente incentrati su un unico motivo di contestazione. Peraltro, il motivo è fondato. 3. Questa Corte, con orientamento risalente, ha affermato che la «scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario [OSCURATO:PERSONA] (attraverso il detto pagamento dell'imposta sostitutiva, comporta di per sé quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all'art. 1324 c.c.e art. 1334 c.c. e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente. In tal senso anche laCircolare dell'agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 - 8-2004, ove è stato precisato che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata)» (cfr. Cass., V, n. 3410/2015). 3.1 Ancor più recentemente, questa Corte ha affermato che «Il rimborso che è consentito, con precisi limiti, nell'ipotesi di richiesta di una nuova rivalutazione, non può essere riconosciuto se il contribuente intenda revocare la propria volontà di procedere alla rivalutazione della partecipazione societaria. Anzi, si è precisato che anche nella ipotesi di richiesta di una "nuova rivalutazione", pur essendo ammissibile il rimborso entro determinati limiti, la scelta iniziale del contribuente resta irrevocabile. Pertanto, per questa Corte, in tema di imposta sostitutiva sui "capitai gains", il contribuente che, avendo optato per la rivalutazione delle proprie 18– 21038 - 2019 – 14/06/2023 MMF partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, abbia versato l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della I. n. 448 del 2001 per poi aderire, in virtù di legge sopravvenuta, alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residuate, è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta già interamente versata con riguardo alla quota oggetto di duplice tassazione, purché nei limiti di quanto dovuto e versato in seguito alla nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, stante "la volontarietà della scelta a suo tempo operata e la sua conseguente irrevocabilità" (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2020, n. 4423; Cass., sez. 5, 27 dicembre 2019, n. 34502).» (cfr. Cass., V, n. 8749/2021). 3.3 Nella fattispecie in esame è incontroverso tra le parti che l’originario contribuente avesse volontariamente presentato richiesta di rivalutazione delle partecipazioni, perfezionando l’iter con il versamento della prima rata. È parimenti incontroverso che non si sia perfezionata alcuna nuova rivalutazione, non avendo il contribuente provveduto ad alcuna nuova determinazione di valore né ad altri versamenti. La CTR non ha dunque fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte sicché il motivo è fondato e va accolto. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria