CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3695-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 99/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, si è pronunciato "sulle spese ... di tutti i gradi di giudizio della causa" promossa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso una cartella esattoriale emessa a suo carico per violazione del codice della strada, ha condannato il Comune di Montefiascone a rimborsare al ricorrente le spese di lite maturate dallo stesso "nei precedenti gradi di giudizio" disponendo, relativamente al giudizio di rinvio, la compensazione delle spese processuali nella misura di tre quarti. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che, "con riferimento al presente giudizio di rinvio, tenendo conto che la questione trattata, che ha portato al giudizio di legittimità e di rinvio, attiene esclusivamente alle spese di lite e la differenza tra somma contestata (521) liquidata dal giudice e quella nuovamente calcolata (circa C 650) è minimale", le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura dei tre quarti con condanna del Comune di Montefiascone al pagamento della parte residua. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 22/1/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. Il Comune di Montefiascone è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha deciso di compensare, nella misura di tre quarti, le spese di lite maturate nel giudizio di rinvio sul rilievo che la questione che ha portato al giudizio di legittimità e di rinvio, atteneva esclusivamente alle spese di lite e che la differenza tra somma liquidata dal giudice, pari ad C. 521, e quella riconosciuta in sede di rinvio, pari a circa C. 650, era minima, senza, tuttavia, considerare che né l'una, né l'altra circostanza possono integrare i gravi motivi che, a norma dell'art. 92 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, consentono di compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, posto che le ragioni addotte a tal fine dal giudice non possono essere, come è accaduto nel caso in esame, erronee o illogiche. Ric. 2021 n. 3695 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 2. Il motivo è fondato. In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della I. n. 263 del 2005), il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza "di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione". Il giudice, quindi, è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass. n. 25594 del 2018). Del resto, già nel vigore della formulazione ancora anteriore dell'art. 92 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. n. 20598 del 2008) avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di tale pronuncia risultassero "chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito". 3. Nel caso in esame, il tribunale, pur accogliendo l'appello proposto dall'opponente e condannando il Comune al rimborso delle spese di giudizio maturate nei precedenti gradi di giudizio, già erroneamente dapprima compensate e poi riconosciute ma senza l'indicazione dei compensi per ciascuno dei gradi di giudizio, ha ritenuto che, "con riferimento al ... giudizio di rinvio, tenendo conto che la questione trattata, che ha portato al giudizio di legittimità e di rinvio, attiene esclusivamente alle spese di lite e la differenza tra somma contestata (521) liquidata dal giudice e quella nuovamente calcolata (circa C 650) è Ric. 2021 n. 3695 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 minima/e", le spese di lite dovessero essere compensate tra le parti nella misura dei tre quarti. 4. Sennonché, come detto, risulta assolutamente inidoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite il mero riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al modesto valore della controversia, costituita in effetti proprio dalla spese maturate nei precedenti gradi di giudizio: tanto più che proprio l'immotivata compensazione, anche solo in parte, delle spese di lite, come accaduto in primo grado, ovvero la loro liquidazione in misura (sia pur di poco) inferiore rispetto al dovuto, come accaduto in appello, finisce per pregiudicare, specie in caso di controversia di valore esiguo, il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., poiché la statuizione assunta sul punto dal giudice di merito, nella misura in cui costringe l'opponente al pagamento di compensi al proprio difensore (anche solo in astratto, se le due figure, come nella specie, coincidono) in misura eccedente rispetto alle somme concretamente liquidate (se liquidate) nel provvedimento che definisce il giudizio, comporta, in concreto, proprio quell'indebito esborso di denaro che il ricorrente aveva inteso, appunto, evitare opponendosi alla pretesa illegittimamente azionate nei suoi confronti. 5. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Viterbo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Ric. 2021 n. 3695 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 tribunale di Viterbo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA],enzo Ori/la Or:FU