CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 3/2/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, corredate da nota spese, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile INAIL; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] (3& [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 19/7/2013, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei reati di falso e truffa ascritti allo Zevolini e rideterminava in anni due,mesi dieci di reclusione ed euro 1.120,00 di multa la pena inflittagli per il delitto di ricettazione aggravata e continuata ascritto sub a). 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla identificazione dello Zevolini come autore materiale della presentazione all'incasso dei titoli di provenienza delittuosa e dell'uso dei documenti contraffatti e alla conferma del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione. La difesa sostiene che la Corte d'Appello non ha esaustivamente spiegato le ragioni che l'hanno indotta a privilegiare la parte della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], Dipendente dell'[OSCURATO:PERSONA] 97 di [OSCURATO:PERSONA], confermativa dell'identificazione rispetto alle espressioni dubitative dalla medesima esternate nel contesto della deposizione mentre con riguardo ai testi Boni e Ciufo, che hanno svolto un'attività meramente ricognitiva dell'effigie dello Zevolini con quella ritratta nella copia del documento esibito, ha trascurato di spiegare come simile operazione abbia potuto sostituire l'identificazione effettuata dall'operatore di sportello. Assume il ricorrente che, avendo la Corte di merito valorizzato la testimonianza della Sciortino, ha implicitamente riconosciuto che l'esame degli operatori addetti allo sportello fosse un mezzo istruttorio rilevante e pertinente ai fini della decisione sicché il mancato esame di costoro comporta l'assenza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato per la spendita dei titoli di provenienza illecita presso gli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] 76 e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure formulate sono inammissibili per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha ampiamente spiegato le ragioni alla base della reiezione del gravame in ordine all'identificazione del prevenuto quale responsabile della spendita dei titoli di provenienza furtiva in contestazione, mediante l'esibizione di falsi documenti intestati a persone inesistenti ovvero sostituendosi all'effettivo beneficiario. Al riguardo ha richiamato l'individuazione fotografica effettuata dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e ha evidenziato come la foto del ricorrente, alla stregua delle dichiarazioni degli operanti, fosse apposta sui documenti, acquisiti al fascicolo dibattimentale, utilizzati per le analoghe operazioni truffaldine poste in essere presso gli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici d'appello hanno sottolineato che la tesi difensiva circa il possibile utilizzo dell'effigie dell'imputato da parte di terzi costituisce mera congettura, priva di riscontri, mentre il riconoscimento della Sciortino e l'identità del modus operandi in ciascuno degli episodi delittuosi in contestazione depone sul piano logico per la riconducibilità degli stessi al medesimo autore. 1.2 La difesa mira ad una rilettura degli esiti processuali, valorizzando pretese incongruenze delle dichiarazioni della Sciortino che, come evidenziato dal primo giudice a pag. 9, ha confermato in dibattimento l'avvenuta positiva individuazione del prevenuto come colui che si era personalmente presentato presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] per accendere il libretto intestato a [OSCURATO:PERSONA] al fine del deposito di alcuni assegni di provenienza delittuosa. Trascura, inoltre, di considerare che, secondo quanto risulta a pag. 8 della sentenza del Tribunale, in relazione all'operazione indicata al punto 11 del capo a) il teste di P.g. Boni ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto in esito al fraudolento incasso del bonifico bancario di euro 564,94 disposto, su mandato dell' INPS, in favore di [OSCURATO:PERSONA], mediante l'utilizzo di una carta di identità contraffatta a nome del medesimo, e in quell'occasione fu accertato il suo inserimento all'interno di una vasta organizzazione criminale per conto della quale egli era incaricato della riscossione di assegni rubati, ottenendo una percentuale sugli incassi. L'avvenuta acquisizione agli atti dei documenti contraffatti utilizzati per gli illeciti incassi, tutti riportanti la foto del ricorrente, indiscutibilmente riconosciuta come tale dagli operanti e dallo stesso giudice di primo grado; l'identità delle modalità operative; la serialità degli episodi delittuosi in contestazione, sono tutti elementi che sotto il profilo logico convergono nell'indicazione del prevenuto quale responsabile di tutti gli episodi di ricettazione ascrittigli con conseguente palese infondatezza dei rilievi difensivi che , attraverso la parcellizzazione del compendio acquisito, tendono ad una non consentita rilettura degli esiti processuali. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. All'imputato fanno carico le spese di rappresentanza e difesa della parte civile INAIL, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I.N.A.I.L., spese che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Il Consigliere est