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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14312/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo ha condannato per furto in abitazione; - che il motivo proposto, il quale lamenta il vizio di motivazione, è del tutto generico, articolando considerazioni sulla valutazione della prova indiziaria nel processo penale meramente astratte, senza operare alcun riferimento concreto a specifici travisamenti o illogicità motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici del merito.

Al riguardo, per costante giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425), circostanza nella specie verificatasi, per le ragioni anzidette; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo ha condannato per furto in abitazione; - che il motivo proposto, il quale lamenta il vizio di motivazione, è del tutto generico, articolando considerazioni sulla valutazione della prova indiziaria nel processo penale meramente astratte, senza operare alcun riferimento concreto a specifici travisamenti o illogicità motivazionali in cui sarebbero incorsi i giudici del merito. Al riguardo, per costante giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425), circostanza nella specie verificatasi, per le ragioni anzidette; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 14312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris