CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, previa riqualificazione del fatto nel reato di furto pluriaggravato anziché in quello di rapina originariamente contestato, ha confermato la responsabilità dell'imputato, rideterminando la pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si appunta sulla affermazione di responsabilità, si riduce a una contestazione generica sulla tenuta del quadro probatorio che, oltre ad incorrere nel vizio di aspecificità, esula dal novero dei motivi consentiti in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso