CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 27377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4991/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec , [OSCURATO:EMAIL] d e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono;-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 875/2019R.G.N. 971/2016 depositata il 19/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 7.4.2016, e in riforma di quest’ultima, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato all’appellante in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] e condannava la stessa appellata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella del 13.8.2005, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge; condannava l’appellata al pagamento dell’ulteriore somma indicata, in parte a titolo di T.F.R., oltre accessori come per legge, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate; 2. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. ha resistito l’intimato con controricorso; CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato nota che reca in allegato atto in cui [OSCURATO:PERSONA] rinuncia al ricorso per cassazione e l’attuale controricorrente, a sua volta, accetta contestualmente tale rinuncia; l’atto risulta sottoscritto dalle due parti personalmente, nonché dai rispettivi difensori per autentica e ai fini di cui all’art.390 c.p.c.; nello stesso atto è specificata la compensazione delle spese di lite tra le parti (l’atto riflette una definizione bonaria della controversia, giusta separata transazione tra le stesse); 2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3. ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., non va pronunciata condanna alle spese; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato se nsu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il gi