CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42008/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 19.12.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vercelli, in data 28.5.2015, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto ragion per cui, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art.648 cod. pen. e ritenute le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannata alla pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendole tuttavia il beneficio della sospensione condizionale; 2. ricorre per cassazione il difensore della Santosuosso lamentando: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale e, in specie, carenza in ordine alle prove raccolte: rileva che la res smarrita mai può essere considerata di origine furtiva ovvero delittuosa dovendosi perciò escludere e la sussistenza del delitto di ricettazione; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale in ordine alla insussistenza del fatto come configurato in sentenza: rileva che la fattispecie ipotizzata richiede che l'autore sia entrato in possesso della res in virtù di un atto traslativo e nella consapevolezza della sua provenienza delittuosa di cui, nel caso di specie, non vi è prova risultando soltanto che la Santosuosso si era trovata di fronte una cosa smarrita che, peraltro, ben avrebbe potuto restituire al legittimo proprietario; 2.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale e, in specie, ritenuta derubricazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen.: rileva che, qualora si intendesse ipotizzare una qualche responsabilità della ricorrente, questa dovrebbe essere ricondotta in quella evocata dalla fattispecie di cui all'art. 647 cod. pen.; 2.4 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale e, in specie, ritenuta insufficiente delle prove a fondamento della sentenza di condanna di primo grado; 2.5 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale e, in specie, carenza di motivazione sulle prove della responsabilità; 2.6 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale e, in specie, ritenuto difetto dell'elemento psicologico del dolo di fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, conoscendone la provenienza delittuosa, avrebbe acquistato ovvero comunque ricevuto il telefono cellulare [OSCURATO:PERSONA] provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale aveva esordito nella motivazione dando atto che il telefono sopra indicato era stato dimenticato dal proprietario in un negozio di abbigliamento e risultava esser stato attivato, quello stesso giorno, con la utenza di cui era risultata titolare la odierna ricorrente, elemento fattuale quest'ultimo che aveva consentito di concludere nel senso del suo - non contestato - utilizzo da parte della medesima Santosuosso tenuto altresì conto che il monitoraggio delle celle agganciate aveva fornita una plastica rappresentazione dello "spostamento" del suo utilizzatore dal Comune di Vercelli, luogo di residenza della persona offesa, in direzione di quello di Bianzé, di residenza, invece, della odierna ricorrente. Il Tribunale aveva quindi rilevato che, alla luce di tali riscontri, non poteva esservi dubbio che "... l'imputata ha avuto la materiale disponibilità dell'apparecchio in questione nello stesso giorno della consumazione del furto avvenuto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]"; aveva spiegato che "tale circostanza - pur non sufficiente a determinare una riqualificazione del fatto, in assenza di elementi che consentano di escludere in termini decisivi la provenienza del bene da altra fonte - consente di ritenere tuttavia provato il sussidiario e diverso reato di ricettazione ..." in quanto "... li termine 'ricezione' ... è comprensivo di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato ..." per cui "... si configura il reato di ricettazione anche nell'eventualità che l'impossessamento da parte di un terzo del bene di origine furtiva sia avvenuto successivamente all'abbandono della stessa parte del ladro ..." (cfr., ivi). Con l'atto di appello la difesa aveva sollecitato la assoluzione dell'imputata con la formula conseguente sul rilievo secondo cui la persona offesa aveva riferito di aver smarrito il cellulare non potendo perciò escludersi che l'oggetto fosse stato rinvenuto proprio dalla stessa Santosuosso con conseguente riqualificazione del fatto in termini di appropriazione indebita di cose smarrite ex art. 647 cod. pen.. La Corte di Appello ha escluso la praticabilità della ipotesi della appropriazione indebita di cose smarrite "... in quanto, come pacificamente emerso dalle indicazioni del titolare del cellulare oggetto di addebito, venne al medesimo sottratto mentre era momentaneamente appoggiato su una sedia nei pressi dei camerini di prova di un negozio di abbigliamento" e ", per altro verso, "... non è stata fornita la benché minima indicazione che accrediti l'ipotesi di un occasionale rinvenimento né di una intenzionale indebita appropriazione, conseguendone la fondatezza dell'addebito di aver ricevuto l'apparecchio in circostanze e con modalità su cui peraltro non ha fornito alcuna informazione e quindi tali da accreditare l'ipotesi d'accusa di una ricezione del bene, quanto meno con l'atteggiamento soggettivo, rilevato dal primo giudice, caratterizzato dall'accettazione del rischio di una provenienza furtiva del medesimo ..." (cfr., dalla sentenza impugnata).2. I motivi di ricorso articolati dalla difesa attengono, complessivamente, alla mancanza degli elementi costitutivi del delitto in esame in considerazione del fatto che il telefono in questione era stato smarrito dal suo titolare e, pertanto, non poteva ritenersi di provenienza delittuosa. Si tratta di una prospettiva evidentemente errata. 2.1 Premesso che i fatti risalgono al 2013, quando la condotta descritta dall'art. 647 cod. pen. era ancora penalmente rilevante, e pur volendo ritenere che si fosse in presenza di cosa "smartita", è necessario ribadire che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (cfr., Cass. Pen., 2, 15.12.2016 n. 18.710, Giordano e Cass. Pen., 7, 16.2.2016 n. 20.644, Sarachelli, relative alla persistente rilevanza penale del fatto di ricettazione nell'ipotesi di ricezione di cosa proveniente dal fatto di appropriazione di cose smarrite, già previsto come reato dall'art. 647 cod. pen. e "depenalizzato" ai sensi del D. Lg.vo n. 7 del 2016; Cass. Pen., 2, 4.2.2016 n. 20.772, Scalise, relativa alla sopravvenuta "depenalizzazione" dell'art. 627 cod. pen.; Cass. Pen., 2, 4.7.2003 n. 36.281, PM in proc. Paperini, in cui è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa). 2.2 Per altro verso, è necessario ricordare che nell'ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (cfr., Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 46.991, Zaiti; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 15.12.2016 n. 18.710 che hanno affermato tale principio in materia di 'smarrimento' di assegni ovvero di carte di credito). Tale impostazione è stata seguita anche per quanto concerne il telefono cellulare, trattandosi anche in tal caso di bene che conserva chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio (cfr., Cass. Pen., 5, 6.10.2016 b. 1.710, Corti, Rv. 268910; Cass. Pen., 5, 21.9.2011 n. 40.327, Tronca, Rv. 251723); secondo altre decisioni, invece, a tale conclusione non potrebbe pervenirsi dal momento che il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene, sicché l'impossessamento di un telefono cellulare altrui smarrito integra(va) il reato di appropriazione di cose smarrite (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 11.10.2016 n. 2.148, P.G. in proc. Valanzano, Rv. 268985; Cass. Pen., 2, 9.10.2012 n. 40.654, Pmt in proc. Shelko, Rv. 253446). 2.3 E, tuttavia, a ben guardare, nel caso che ci occupa il telefono della persona offesa non poteva affatto dirsi essere stato "smarrito" ma, come risulta dalle due sentenze di merito e non contestato in fatto, era stato sottratto al suo titolare che lo aveva momentaneamente appoggiato su una sedia nei pressi dei camerini di prova di un negozio di abbigliamento. Ma alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire anche qualora si dovesse ritenere che il Bertola avesse ivi "dimenticato" il cellulare, essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che il delitto di appropriazione di cose smarrite, viene in essere quando per il legittimo detentore, al momento dell'appropriazione, risulti impossibile ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento ove la cosa possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata lasciata (cfr., così, Cass. Pen., 2, 17.6.2010 n. 25.939, PM in proc. Contessi, Rv. 247752; Cass. Pen., 2, 20.12.2005 n. 5.905, PM in proc. Scaffini, Rv. 233495). 2.4 La ricostruzione operata dalle due sentenze di merito ha, come si è visto, dato conto della (peraltro non contestata) disponibilità, da parte della Santosuosso, di un telefono cellulare che, per quanto detto in precedenza, non poteva comunque che essere considerato di provenienza delittuosa e di cui la odierna ricorrente non ha mai ritenuto di fornire una qualche spiegazione; l'imputata, infatti, non ha nemmeno e mai affermato di essere lei stessa, e non altri, ad impossessarsene dovendosi perciò affermare la correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di primo e di secondo grado nel ribadire che deve rispondere del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, PG in proc. Kebe, Rv. 270120).Risponde del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.). In definitiva, la Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o - come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa 5truttura de33a fatt3spedé incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Nona; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr