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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29394/2026

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a Corte d'appello di Messinavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 19 novembre 2024 il Tribunale di Messinaha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato diviolazione dei contenuti del foglio di via emesso dal Questore (art. 76 comma 3del d.lgs. n.159 del 2011), per fatto del 2 gennaio 2022, con condanna alla pena(sospesa) di mesi sei di arresto.La Corte di Appello di Messina con sentenza del 17 dicembre 2025 haconfermato la prima decisione in punto di responsabilità, con attenuazione deltrattamento sanzionatorio.In motivazione la Corte di secondo grado afferma che la questione relativaalla composizione del fascicolo per il dibattimento (con domanda di esclusionedei contenuti della comunicazione di notizia di reato) era tardiva perché propostadopo l’udienza di comparizione ai sensi dell’art.554 bis cod.proc.pen.Nel merito si evidenzia che vi è prova documentale della notifica delprovvedimento del Questore che disponeva il divieto di rientro nel territorio diMessina, rientro oggetto di diretta constatazione da parte degli operanti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad una unica,promiscua, deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e viziodi motivazione in riferimento alla erronea composizione del fascicolo per ildibattimento e all’omesso esame dell’imputato.Nella udienza predibattimentale era stato erroneamente acquisito l’interofascicolo contenente la comunicazione della notizia di reato e la difesa ha reagitoa tale acquisizione in sede dibattimentale ma la domanda è stata respinta.

Vienepertanto riproposto il tema processuale, posto che non vi è stato alcun consensoimplicito alla acquisizione degli atti.

Ci si duole altresì dell’omesso esamedell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità delle doglianze.Ed invero la parte ricorrente si limita a dedurre ipotetici vizi delprocedimento probatorio – in riferimento alla utilizzazione di elementi raccolti insede di indagini preliminari senza accordo sul punto – ma non realizza alcunacontrodeduzione efficace sia in rapporto al fatto che la prova del reato èessenzialmente di carattere documentale (notifica del provvedimento delQuestore e constatazione della presenza) sia in rapporto alla eventuale utilitàdell’esame dell’imputato.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Messinavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 19 novembre 2024 il Tribunale di Messinaha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato diviolazione dei contenuti del foglio di via emesso dal Questore (art. 76 comma 3del d.lgs. n.159 del 2011), per fatto del 2 gennaio 2022, con condanna alla pena(sospesa) di mesi sei di arresto.La Corte di Appello di Messina con sentenza del 17 dicembre 2025 haconfermato la prima decisione in punto di responsabilità, con attenuazione deltrattamento sanzionatorio.In motivazione la Corte di secondo grado afferma che la questione relativaalla composizione del fascicolo per il dibattimento (con domanda di esclusionedei contenuti della comunicazione di notizia di reato) era tardiva perché propostadopo l’udienza di comparizione ai sensi dell’art.554 bis cod.proc.pen.Nel merito si evidenzia che vi è prova documentale della notifica delprovvedimento del Questore che disponeva il divieto di rientro nel territorio diMessina, rientro oggetto di diretta constatazione da parte degli operanti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad una unica,promiscua, deduzione espressa in termini di erronea applicazione di legge e viziodi motivazione in riferimento alla erronea composizione del fascicolo per ildibattimento e all’omesso esame dell’imputato.Nella udienza predibattimentale era stato erroneamente acquisito l’interofascicolo contenente la comunicazione della notizia di reato e la difesa ha reagitoa tale acquisizione in sede dibattimentale ma la domanda è stata respinta. Vienepertanto riproposto il tema processuale, posto che non vi è stato alcun consensoimplicito alla acquisizione degli atti. Ci si duole altresì dell’omesso esamedell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità delle doglianze.Ed invero la parte ricorrente si limita a dedurre ipotetici vizi delprocedimento probatorio – in riferimento alla utilizzazione di elementi raccolti insede di indagini preliminari senza accordo sul punto – ma non realizza alcunacontrodeduzione efficace sia in rapporto al fatto che la prova del reato èessenzialmente di carattere documentale (notifica del provvedimento delQuestore e constatazione della presenza) sia in rapporto alla eventuale utilitàdell’esame dell’imputato.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29394/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris