Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 651/2026
ECLI:EU:C:2026:224
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0870
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
19 marzo 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Categorie di aiuti che possono essere considerate compatibili con il mercato interno – Esenzione prevista per gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) – Articolo 1 dell’allegato I – Nozione di “impresa” – Articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I – Nozione di “imprese collegate” – Persona fisica che detiene la maggioranza dei diritti di voto associati alle azioni di un’impresa – Esercizio di un’attività economica – Esercizio effettivo del controllo mediante l’intervento diretto o indiretto nella gestione dell’impresa»
Nella causa C‑870/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), con decisione del 14 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2024, nel procedimento
Valsts ieņēmumu dienests
contro
[OSCURATO:PERSONA] „[OSCURATO:PERSONA]”,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;
–
per il governo belga, da P. Cottin e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da A.-L. Delbac, V. Hitrovs e A. Steiblytė, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (
GU 2014, L 187, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE) 2020/972 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 luglio 2020 (
GU 2020, L 215, pag. 3
) (in prosieguo: il «regolamento n. 651/2014»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») alla SIA „[OSCURATO:PERSONA]” (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto lettone, in merito a una decisione con la quale detta amministrazione ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare gli aiuti che essa avrebbe illegittimamente percepito nel contesto della crisi sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 651/2014
3
I considerando 30 e 40 del regolamento n. 651/2014 così recitano:
«(30)
Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell’Unione relative alle [piccole e medie imprese (PMI)], nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [(
GU 2003, L 124, pag. 36
)].
(…)
(40)
Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro gli svantaggi tipici descritti di seguito. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all’informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esoneri alcune categorie di aiuti quando gli aiuti sono concessi a favore delle PMI. Fra le categorie contemplate dovrebbero rientrare, in particolare, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI e gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere».
4
L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
(…)
b)
aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
(…)
4. Il presente regolamento non si applica:
(…)
c)
agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all’avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1
o
gennaio 2020 al 30 giugno 2021.
(…)».
5
L’articolo 2 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(…)
2. [“PMI”]: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
(…)
18.
“impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a)
nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. (…)
(…)
e)
nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1)
il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
2)
il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (…) sia stato inferiore a 1,0;
(…)
24.
“grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
(…)».
6
Ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento:
«I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, [TFUE] e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento».
7
L’articolo 1 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, intitolato «Definizione di PMI», così prevede:
«Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica».
8
L’articolo 2 di tale allegato I dispone quanto segue:
«1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni [di euro] e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni [di euro].
2. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni [di euro].
3. All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni [di euro]».
9
Ai sensi dell’articolo 3 di detto allegato I:
«1. Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
(…)
3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a)
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b)
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c)
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d)
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
(…)
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
(…)».
10
L’articolo 6 del medesimo allegato è formulato come segue:
«1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell’impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
(…)».
Quadro temporaneo
11
I punti 4, 18 e 22 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19» (
GU 2020, C 91
I, pag. 1), come modificata dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 28 gennaio 2021 (
GU 2021, C 34, pag. 6
) (in prosieguo: il «quadro temporaneo»), enunciano quanto segue:
«4.
Nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza.
(…)
18.
Considerando che l’epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la [OSCURATO:PERSONA] [europea] ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [TFUE], per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.
(…)
22.
[OSCURATO:PERSONA] considererà tali [aiuti di Stato temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità] compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [TFUE], purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (…):
(…)
c.
l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del [regolamento n. 651/2014] (…)) al 31 dicembre 2019.
In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del [regolamento n. 651/2014]) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (…) o aiuti per la ristrutturazione (…)
(…)».
Diritto lettone
12
L’articolo 4.1 del decreto n. 676 del Consiglio dei ministri, del 10 novembre 2020, relativo agli aiuti destinati a garantire i flussi di capitale circolante alle imprese colpite dalla crisi derivante dalla COVID-19, nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto n. 676/2020»), prevede quanto segue:
«A norma del presente decreto, si possono concedere aiuti alle imprese che soddisfano i requisiti per la definizione di microimpresa, piccola e media impresa di cui all’articolo 2 dell’allegato I del [regolamento n. 651/2014] o per la definizione di grande impresa di cui all’articolo 2, punto 24, [di detto regolamento]».
13
Ai sensi dell’articolo 5 di tale decreto:
«Ai fini del [presente decreto], sono soggetti collegati gli operatori economici che rientrano nella definizione di “imprese collegate” di cui all’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014».
14
L’articolo 16.2 di detto decreto è così formulato:
«Non si concedono aiuti agli operatori economici medi o grandi che dovevano essere già considerati in difficoltà al 31 dicembre 2019 e alla data della concessione dell’aiuto, conformemente alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014».
15
L’articolo 18 del decreto n. 676/2020 così prevede:
«Qualora si constati una violazione dei requisiti in materia di aiuti di Stato di cui al presente decreto, l’impresa è tenuta a rimborsare all’amministrazione tributaria nazionale l’intero aiuto ricevuto illegalmente unitamente agli interessi, in conformità delle disposizioni dei capitoli IV e V della legge sul controllo degli aiuti all’attività commerciale».
16
L’articolo 186, paragrafo 3, del Komerclikums (codice di commercio) così recita:
«La partecipazione societaria conferisce al socio il diritto di prendere parte all’amministrazione della società, alla ripartizione degli utili e alla distribuzione degli attivi della società nel caso della liquidazione di quest’ultima, nonché altri diritti stabiliti dalla legge e dallo statuto».
17
L’articolo 209 di tale codice così dispone:
«Gli organi amministrativi della società sono l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione, nonché il comitato di vigilanza (nel caso in cui sia costituito)».
18
Ai sensi dell’articolo 210 di detto codice:
«(1) L’assemblea dei soci ha competenza esclusiva per quanto concerne:
1)
la modifica dello statuto;
2)
l’aumento o la riduzione del capitale sociale;
3)
l’elezione o la revoca del comitato di vigilanza;
4)
l’elezione o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione;
5)
l’approvazione dei conti annuali e la destinazione degli utili;
6)
l’elezione o la revoca del revisore dei conti e del liquidatore;
7)
l’adozione della decisione di intentare una causa contro i membri del consiglio di amministrazione, i membri del comitato di vigilanza, i fondatori o i soci e la nomina di un rappresentante della società per trattare le controversie dinanzi agli organi giurisdizionali;
(…)
9)
l’adozione della decisione di terminare, proseguire, sospendere, rinnovare l’attività della società o riorganizzarla, nonché di stipulare, modificare o cessare un accordo tra società;
10)
altri aspetti che, mediante la legge o lo statuto, siano stati affidati alla competenza dell’assemblea dei soci.
(2) L’assemblea dei soci ha altresì il diritto di adottare le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato di vigilanza. In tal caso, i soci che abbiano votato a favore di tali decisioni sono responsabili in solido dei danni causati delle stesse».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19
A, una persona fisica, detiene il 100% del capitale della SIA „[OSCURATO:PERSONA]”, una società di diritto lettone, il 75% del capitale della SIA „IC [OSCURATO:PERSONA]”, anch’essa una società di diritto lettone, nonché il 100% del capitale della RRE Tradecenters holding Ltd., una società di diritto cipriota. Quest’ultima società detiene una partecipazione pari al 60% del capitale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, detiene il 100% del capitale della SIA „[OSCURATO:PERSONA]”, un’altra società di diritto lettone.
20
Il 21 marzo e il 16 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’amministrazione tributaria il beneficio dell’aiuto alle imprese colpite dalla crisi derivante dalla COVID-19 per, rispettivamente, il mese di gennaio e il mese di marzo 2021.
21
Con decisioni del 30 aprile 2021 e del 17 maggio 2021, detta amministrazione ha accolto tali domande di aiuti e le ha concesso a tale titolo un importo di EUR 45597,69 per il mese di gennaio 2021 e di EUR 45597,68 per il mese di marzo 2021. L’amministrazione tributaria ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una PMI, ai sensi del regolamento n. 651/2014, e che soddisfacesse i criteri definiti dal decreto n. 676/2020 per l’ottenimento degli aiuti.
22
Con due decisioni del 27 dicembre 2021, il dipartimento per la promozione degli adempimenti fiscali dell’amministrazione tributaria, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nella categoria delle «grandi imprese» e che, al 31 dicembre 2019 nonché alla data di concessione degli aiuti, fosse un’impresa in difficoltà, ha annullato le decisioni menzionate al punto precedente e le ha ordinato di rimborsare gli aiuti illegittimamente percepiti.
23
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato reclami avverso le decisioni di detto dipartimento.
24
Con decisione del 25 marzo 2022, l’amministrazione tributaria ha confermato tali decisioni. Essa ha ritenuto, in primo luogo, che la RRE Tradecenters holding, la [OSCURATO:PERSONA], la IC [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere considerate, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, «imprese collegate» alla [OSCURATO:PERSONA] e che, in quanto membro di un gruppo di imprese collegate, quest’ultima società dovesse essere considerata, sulla base dei dati relativi all’insieme delle società di tale gruppo, parte di una «grande impresa», ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento n. 651/2014.
25
Tale amministrazione ha infatti rilevato, anzitutto, che dal registro delle società risultava che, alla data di concessione degli aiuti di cui trattasi, la RRE Tradecenters holding deteneva una partecipazione di controllo nella [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, deteneva una siffatta partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA]. Detta amministrazione ha poi ritenuto che la persona fisica A, poiché gestiva e controllava direttamente la RRE Tradecenters holding, la [OSCURATO:PERSONA] e la IC [OSCURATO:PERSONA], dovesse essere considerata un operatore economico e quindi un’«impresa», ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, di tale allegato I. L’amministrazione tributaria ne ha dedotto, infine, che tra la [OSCURATO:PERSONA] e la IC [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, intercorressero relazioni per il tramite di un’impresa e non di una «persona fisica», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, di detto allegato I.
26
L’amministrazione tributaria ha ritenuto, in secondo luogo, che sia al 31 dicembre 2019 sia alla data di concessione degli aiuti di cui trattasi la [OSCURATO:PERSONA], alla luce dei suoi dati e di quelli relativi alle imprese collegate a tale società, dovesse essere considerata un’«impresa in difficoltà», ai sensi dell’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, e che detta società non fosse, di conseguenza, ammissibile a beneficiare di tali aiuti.
27
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi all’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) diretto all’annullamento della decisione dell’amministrazione tributaria del 25 marzo 2022, censurando in particolare l’applicazione nei suoi confronti della nozione di «imprese collegate». In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che A doveva essere considerato una persona fisica e non un’impresa.
28
Con sentenza del 22 novembre 2022, detto giudice ha annullato tale decisione, con la motivazione che A era una persona fisica e non un’impresa, cosicché, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata collegata alla [OSCURATO:PERSONA] e alla IC [OSCURATO:PERSONA], dal momento che dette tre società non esercitavano le loro attività sullo stesso mercato o su mercati contigui. Detto giudice ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse collegata solo alla RRE Tradecenters holding e alla [OSCURATO:PERSONA] e che, su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere qualificata come PMI, ai sensi del regolamento n. 651/2014, cosicché aveva diritto di beneficiare degli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale.
29
L’amministrazione tributaria ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), giudice del rinvio, sostenendo in particolare che, qualora una persona fisica gestisca e controlli direttamente o indirettamente più imprese, essa deve essere considerata un operatore economico e quindi un’«impresa», ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.
30
Il giudice del rinvio osserva che la controversia principale verte sulla questione di stabilire quali imprese debbano essere considerate collegate alla [OSCURATO:PERSONA], ai fini della qualificazione di quest’ultima come PMI o come «grande impresa», ai sensi del regolamento n. 651/2014. A tal riguardo, esso si interroga sulla portata della nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I di tale regolamento, in particolare sulla questione se rientri in tale nozione una persona fisica che detiene partecipazioni di controllo in più società. Di conseguenza, tale giudice si chiede se le relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] e la IC [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, debbano essere considerate intercorrenti per il tramite di un’«impresa» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, di tale allegato I o di una «persona fisica», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, di detto allegato I, nel qual caso dette tre imprese non potrebbero essere considerate collegate.
31
Secondo il giudice del rinvio, dalla sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
), risulta che, ai fini della determinazione dell’esistenza di un’attività economica in caso di detenzione da parte di una persona fisica di una partecipazione in una società che esercita direttamente un’attività economica sul mercato, non è sufficiente dimostrare che detta persona fisica detenga tale partecipazione, quand’anche fosse di controllo, bensì è necessario esaminare se detta persona fisica eserciti anche un’influenza effettiva sulla gestione di tale società.
32
A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, nella sua decisione del 25 marzo 2022, l’amministrazione tributaria si è basata esclusivamente sull’entità della partecipazione di A nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] e della IC [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che A esercitasse direttamente la gestione e il controllo di tali società. Detto giudice precisa che, in forza dell’articolo 186, paragrafo 3, e dell’articolo 210, paragrafi 1 e 2, del codice di commercio, l’adozione di determinate decisioni di gestione dell’impresa rientra nella competenza dell’assemblea dei soci (titolari di partecipazioni).
33
Detto giudice si chiede quindi se tale potere decisionale sia di per sé sufficiente per ritenere che una persona fisica che detiene, in una società, una partecipazione di controllo eserciti anche, in modo effettivo, un controllo su tale società, influenzando direttamente o indirettamente la sua gestione, e che, pertanto, eserciti un’attività economica o partecipi all’attività economica di tale società, costituendo dunque un’impresa.
34
In tali circostanze, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del [regolamento n. 651/2014] debbano essere interpretati nel senso che la persona fisica in possesso di partecipazioni al capitale sociale di un’impresa deve essere considerata a sua volta un’impresa.
Se il fatto che la normativa nazionale stabilisca che l’adozione di determinate decisioni legate alla gestione dell’impresa compete all’assemblea dei soci (ai titolari di partecipazioni societarie) incida sulla risposta alla domanda precedente. Se quanto precede costituisca, di per sé, una base sufficiente per ritenere che una persona fisica in possesso di partecipazioni al capitale di un’impresa (la maggioranza dei diritti di voto dei soci) influisca direttamente o indirettamente sulla gestione dell’impresa e, pertanto, eserciti un’attività economica o intervenga nell’attività economica di tale impresa, senza che sia necessario valutare se la persona fisica partecipi effettivamente alla gestione dell’impresa.
2)
Se [l’articolo 3], paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato I del [regolamento n. 651/2014] debba essere interpretato nel senso che l’espressione “le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica”, ai sensi di tale disposizione, comprende anche il caso in cui una persona fisica è titolare di partecipazioni al capitale e detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’impresa che, a sua volta, detiene la maggioranza dei diritti di voto dei soci in un’altra impresa, rispetto a cui si ritiene che abbia lo status di impresa collegata ad altre imprese e, nell’ambito di queste ultime, la suddetta persona fisica sia titolare di partecipazioni al capitale e detenga la maggioranza dei diritti di voto dei soci».
Sulle questioni pregiudiziali
35
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, spetta ad essa trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenze del 28 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA],
C‑88/99
,
EU:C:2000:652
, punto
18
, e del 23 ottobre 2025, Zlakov,
C‑744/23
,
EU:C:2025:816
, punto
17
nonché giurisprudenza citata).
36
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nella sua decisione del 25 marzo 2022, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che la RRE Tradecenters holding, la [OSCURATO:PERSONA], la IC [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere considerate «imprese collegate», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.
37
Il giudice del rinvio, chiamato a controllare la legittimità di quest’ultima decisione, non nutre alcun dubbio circa l’opportunità di considerare la [OSCURATO:PERSONA] un’impresa «collegata», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, da un lato, alla RRE Tradecenters holding, che detiene il 60% del suo capitale, e, dall’altro, alla [OSCURATO:PERSONA], di cui detiene la totalità del capitale.
38
Tale giudice chiede, in sostanza, se la [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata collegata non solo alla RRE Tradecenters holding e alla [OSCURATO:PERSONA], ma anche, per il tramite della RRE Tradecenters holding e di A, alla [OSCURATO:PERSONA] e alla IC [OSCURATO:PERSONA], dal momento che A detiene rispettivamente il 100%, il 100% e il 75% del capitale di dette società.
39
Infatti, risulta dalla decisione di rinvio che, se tutte le società menzionate al punto precedente dovessero essere considerate «imprese collegate», la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere qualificata come PMI. Essa dovrebbe allora essere considerata come un’impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 e sarebbe tenuta a rimborsare gli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale, dovendo questi ultimi, in tali circostanze, essere ritenuti illegittimi. Per contro, qualora la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere considerata collegata unicamente alla RRE Tradecenters holding e alla [OSCURATO:PERSONA], essa potrebbe essere qualificata come PMI, sfuggirebbe alla qualificazione di impresa che era in difficoltà al 31 dicembre 2019 e potrebbe mantenere il beneficio di tali aiuti.
40
È in tale contesto che il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se una persona fisica che detiene partecipazioni di controllo in talune imprese possa essere qualificata essa stessa come «impresa» per il tramite della quale intercorrono indirettamente tra dette imprese relazioni tali da condurre a qualificare l’insieme di tali entità come «imprese collegate», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014.
41
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che, con le due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 debbano essere interpretati nel senso che una persona fisica che detiene una partecipazione di controllo che le conferisce la maggioranza dei diritti di voto dei soci di società esercenti un’attività economica deve, per questo solo motivo, essere considerata come esercente essa stessa un’attività economica e, pertanto, come un’«impresa», ai sensi dell’articolo 1 di tale allegato I, per il tramite della quale intercorrono indirettamente tra dette imprese relazioni tali da qualificarle come «imprese collegate», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, di detto allegato I. In particolare, esso si chiede se il fatto che, in forza del diritto nazionale, talune decisioni relative alla gestione della società rientrino nella competenza dell’assemblea dei soci sia sufficiente, di per sé, a ritenere che una siffatta persona fisica partecipi all’attività economica di tale società, senza che sia necessario esaminare se essa partecipi effettivamente alla gestione di quest’ultima.
42
Come risulta, in particolare, dal considerando 40 del regolamento n. 651/2014, il quale ha lo scopo di dichiarare talune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] esenta talune categorie di aiuti di Stato quando sono concessi a favore delle PMI, in considerazione dei fallimenti del mercato a causa dei quali tali imprese devono far fronte ad un certo numero di ostacoli che limitano il loro sviluppo socialmente ed economicamente auspicabile (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑91/01
,
EU:C:2004:244
, punto
46
, e del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer,
C‑516/19
,
EU:C:2020:754
, punto
31
).
43
Conformemente agli articoli 2 e 3 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, un’impresa può essere qualificata come PMI ai sensi di tale regolamento se soddisfa tre requisiti, ossia un requisito relativo al numero di dipendenti, un requisito finanziario relativo al fatturato annuo o al totale di bilancio annuo e il requisito dell’indipendenza (sentenza del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer,
C‑516/19
,
EU:C:2020:754
, punto
32
e giurisprudenza citata).
44
Per quanto riguarda quest’ultimo requisito, la Corte ha statuito che esso mira a garantire che le misure destinate alle PMI avvantaggino veramente le imprese che subiscono lo svantaggio delle loro dimensioni e non quelle che appartengono a un grande gruppo e che, pertanto, hanno accesso ai mezzi e al sostegno di cui i loro concorrenti di dimensioni equivalenti non dispongono (sentenza del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer,
C‑516/19
,
EU:C:2020:754
, punto
33
e giurisprudenza citata).
45
Pertanto, tale requisito mira a meglio valutare, come emerge, in particolare, dal considerando 9 della raccomandazione 2003/361, sulla quale, come indicato dal considerando 30 del regolamento n. 651/2014, si basa la nozione di «PMI», la realtà economica delle PMI e a escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI, per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI da varie regolamentazioni o misure a loro favore (sentenza del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer,
C‑516/19
,
EU:C:2020:754
, punto
34
e giurisprudenza citata).
46
La nozione di «PMI», ai sensi del regolamento n. 651/2014, deve tuttavia essere interpretata in maniera restrittiva, dal momento che conduce ad accordare vantaggi alle imprese che rientrano in tale nozione, il più delle volte mediante regole che stabiliscono eccezioni alle regole di ordine generale (sentenza del 24 settembre 2020, NMI Technologietransfer,
C‑516/19
,
EU:C:2020:754
, punto
65
e giurisprudenza citata).
47
Conformemente all’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 651/2014, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato I di tale regolamento, rientrano nella categoria delle PMI le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera EUR 50 milioni o il cui totale di bilancio annuo non supera EUR 43 milioni.
48
Ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari delle imprese, gli articoli 3 e 6 di tale allegato I distinguono, in particolare, tra le «imprese autonome» e le «imprese collegate». Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di detto allegato I, per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell’impresa stessa. Per contro, dal paragrafo 2, primo e terzo comma, di tale articolo 6 risulta che, per le imprese collegate, occorre aggiungere il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
49
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del medesimo allegato I, due imprese sono dette «collegate» quando un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell’altra.
50
In virtù del terzo comma di tale paragrafo 3, sono considerate collegate anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma di detto paragrafo 3 per il tramite di «una o più altre imprese».
51
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che tra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la IC [OSCURATO:PERSONA] intercorre, quantomeno, una relazione come quella di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettera a), dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, per il tramite, da un lato, della RRE Tradecenters holding, che detiene il 60% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la maggioranza dei diritti di voto dei soci di quest’ultima e, dall’altro, di A, che detiene la totalità del capitale della RRE Tradecenters holding, la totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e il 75% del capitale della IC [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la maggioranza dei diritti di voto dei soci di queste ultime tre società.
52
Quanto alla questione se il fatto che una persona fisica detenga partecipazioni di controllo in un’impresa con i diritti che ne derivano in forza del diritto nazionale sia sufficiente per concludere nel senso dell’esercizio di un’«attività economica» e, pertanto, per qualificare tale persona fisica come «impresa», ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, occorre rilevare che da tale articolo 1 risulta che si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.
53
La Corte ha ripetutamente dichiarato che la nozione di «impresa», ai sensi di detto articolo 1, ricomprende qualsiasi entità che svolga un’attività economica consistente nell’offrire prodotti o servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico o dal carattere lucrativo della finalità da essa perseguita (v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija e [OSCURATO:PERSONA] of Economics in Riga,
C‑164/21 e C‑318/21
,
EU:C:2022:785
, punto
68
e giurisprudenza citata).
54
A tal riguardo, occorre, in primo luogo, sottolineare che una persona fisica può essere considerata un’«impresa» se esercita un’attività economica. Infatti, la nozione di «impresa», ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014, si estende a «qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica». Tale interpretazione è, del resto, corroborata dalla seconda frase di tale articolo 1, secondo la quale sono considerate imprese, in particolare, le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività «a titolo individuale o familiare».
55
In secondo luogo, occorre ricordare che un’attività economica può essere esercitata o da un operatore direttamente sul mercato o indirettamente da un soggetto controllante tale operatore nell’ambito di un’unità economica che essi formano insieme (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
punti da
108
a
110
).
56
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che la semplice detenzione di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica dell’entità che detiene tali partecipazioni, quando tale detenzione dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punto
111
).
57
Viceversa, un’entità che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica svolta dall’impresa controllata. A tale titolo, anche tale entità dev’essere considerata un’impresa (sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punti
112
e
113
).
58
Dalla giurisprudenza richiamata ai punti 53 e da 55 a 57 della presente sentenza risulta che un’entità, compresa una persona fisica, che detiene partecipazioni in una società, può essere qualificata come «impresa» solo se sono soddisfatte due condizioni. Da un lato, tali partecipazioni devono consentirle di esercitare il controllo di una società. Dall’altro, essa deve esercitare effettivamente tale controllo intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione di tale società (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punto
118
).
59
Ne consegue che la semplice detenzione di una partecipazione di maggioranza in una società del genere, o addirittura della totalità del capitale di quest’ultima, non può, di per sé, far optare per l’esistenza di un esercizio effettivo di un siffatto controllo. Tale esercizio deve essere determinato in modo concreto, caso per caso, sulla base di indizi idonei a dimostrare che l’entità in questione interviene, direttamente o indirettamente, nella gestione di tale società.
60
Infatti, la detenzione, in particolare da parte di persone fisiche, di partecipazioni di tale tipo in società che esercitano un’attività economica può spesso costituire un semplice esercizio dei diritti di proprietà su un bene, in particolare, quando deriva da una semplice collocazione di capitali da parte di un investitore (v., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a.,
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punti
111
e
117
).
61
A tal riguardo, la circostanza che il diritto lettone conferisca a qualsiasi titolare di partecipazioni nel capitale di una società taluni diritti inerenti alla qualità stessa di azionista, come diritti di voto e di partecipazione all’assemblea dei soci, la quale è competente ad adottare talune decisioni relative alla gestione della società, non implica, di per sé, che detto titolare eserciti effettivamente un controllo su tale società intervenendo, direttamente o indirettamente, nella gestione di quest’ultima. Infatti, diritti del genere derivano
ex lege
dalla sola detenzione del capitale o dalla sola qualità di socio e non sono quindi sufficienti, di per sé, a distinguere la situazione in cui una persona fisica esercita un’attività economica, consistente nel controllare effettivamente una società intervenendo direttamente o indirettamente nella sua gestione, da quella in cui la partecipazione di una siffatta persona fisica costituisce un semplice esercizio dei diritti di proprietà di un bene, in particolare quando tale partecipazione deriva da una semplice collocazione di capitali da parte di un investitore.
62
Per contro, come rilevato, in sostanza, dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, possono essere presi in considerazione altri indizi, quali il fatto che il titolare delle partecipazioni di controllo eserciti funzioni in seno agli organi di vigilanza o al consiglio di amministrazione, che egli sia un imprenditore titolare di tali partecipazioni in più società che agiscono in modo coordinato o perseguono un obiettivo comune, o ancora che abbia annunciato una strategia commerciale che intende attuare attraverso la società controllata, al fine di verificare se detto titolare intervenga direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa e, pertanto, eserciti un controllo effettivo sull’attività di quest’ultima.
63
Nel caso di specie, risulta che il giudice del rinvio è chiamato a verificare la legittimità della decisione dell’amministrazione tributaria del 25 marzo 2022, la quale è fondata, secondo la decisione di rinvio, sulla sola circostanza che A detiene partecipazioni di controllo nella RRE Tradecenters holding, nella [OSCURATO:PERSONA] e nella IC [OSCURATO:PERSONA], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
64
Dalle considerazioni che precedono risulta che il semplice fatto che A detenga, in tali società, partecipazioni di controllo con i diritti che ne derivano, in forza del diritto lettone, non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che detta persona fisica eserciti effettivamente tale controllo intervenendo, direttamente o indirettamente, nella loro gestione e che essa eserciti, di conseguenza, un’attività economica che consente di qualificarla come «impresa», ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato I del regolamento n. 651/2014. Non si può, pertanto, dedurre da questo solo elemento che la [OSCURATO:PERSONA] intrattenga con la [OSCURATO:PERSONA] e la IC [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di A, relazioni indirette tali da qualificare dette tre società come «imprese collegate», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, di tale allegato I.
65
In tale contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se, nel procedimento principale, indizi come quelli menzionati al punto 62 della presente sentenza possano essere presi in considerazione al fine di determinare se A intervenga direttamente o indirettamente nella gestione di dette società e, pertanto, eserciti un controllo effettivo sull’attività di queste ultime. In caso affermativo, A potrebbe essere egli stesso qualificato come «impresa» ai sensi dell’articolo 1, dell’allegato I, del regolamento n. 651/2014, per il tramite della quale la [OSCURATO:PERSONA] intrattiene indirettamente con la [OSCURATO:PERSONA] e la IC [OSCURATO:PERSONA] relazioni idonee a qualificare tali società come «imprese collegate», ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 3, terzo comma.
66
Qualora detto giudice ritenesse che A non possa essere considerato un’«impresa», bensì deve essere considerato, ai fini dell’applicazione della nozione di «imprese collegate», una persona fisica, spetterà ad esso esaminare se le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 siano soddisfatte, in particolare la condizione relativa all’esercizio, da parte delle imprese coinvolte, delle loro attività o di una parte di esse sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
67
Considerato tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I del regolamento n. 651/2014 devono essere interpretati nel senso che:
–
una persona fisica che detiene una partecipazione di controllo che le conferisce la maggioranza dei diritti di voto dei soci di società esercenti un’attività economica non può, per questo solo motivo, essere considerata come esercente essa stessa un’attività economica e, pertanto, come un’«impresa», ai sensi dell’articolo 1 di tale allegato I, per il tramite della quale intercorrono indirettamente tra dette imprese relazioni tali da qualificarle come «imprese collegate», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, di detto allegato I;
–
una siffatta persona fisica può essere qualificata come «impresa» a tal fine solo se esercita effettivamente il controllo conferitole da tale partecipazione intervenendo, direttamente o indirettamente, nella gestione delle società in questione, in modo da partecipare all’attività economica che esse esercitano;
–
la sola detenzione di partecipazioni di controllo, nonché i diritti statutari che ne derivano per ogni socio in forza del diritto nazionale, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’esercizio effettivo di un siffatto controllo.
Sulle spese
68
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 1 e l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], come modificato dal regolamento (UE) 2020/972 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 luglio 2020,
devono essere interpretati nel senso che:
–
una persona fisica che detiene una partecipazione di controllo che le conferisce la maggioranza dei diritti di voto dei soci di società esercenti un’attività economica non può, per questo solo motivo, essere considerata come esercente essa stessa un’attività economica e, pertanto, come un’«impresa», ai sensi dell’articolo 1 di tale allegato I, per il tramite della quale intercorrono indirettamente tra dette società relazioni tali da qualificarle come «imprese collegate», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, di detto allegato I;
–
una siffatta persona fisica può essere qualificata come «impresa» a tal fine solo se esercita effettivamente il controllo conferitole da tale partecipazione intervenendo, direttamente o indirettamente, nella gestione delle società in questione, in modo da partecipare all’attività economica che esse esercitano;
–
la sola detenzione di partecipazioni di controllo, nonché i diritti statutari che ne derivano per ogni socio in forza del diritto nazionale, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’esercizio effettivo di un siffatto controllo.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il lettone.