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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05313/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 6 luglio 2020, il G.I.P. del Tribunale di Salerno disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca in forma diretta, della somma di 1.492.603 euro nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine a tre episodi del reato ex art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000; tale reato gli è stato contestato al capo 3 della provvisoria imputazione, per avere indicato, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2013, 2014 e 2015 ([OSCURATO:PERSONA] 2014, 2015 e 2016) elementi passivi riferiti sia a 543 operazioni oggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di 3.564.435,64 e iva per un totale di 768.395,19 euro, sia a 109 operazioni soggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di 254.235,32 euro e iva per 13.622,40 euro; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 al 2015.

Con ordinanza del 24 settembre 2020, il Tribunale del Riesame di Salerno, in parziale riforma del provvedimento impugnato, rideterminava l'importo da sequestrare in 250.510,14 euro, disponendo la restituzione al ricorrente della restante somma oggetto dell'originaria cautela reale

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, Erra, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 125 comma 3 e 321 cod. proc. pen., eccependo il difetto di motivazione da parte del Tribunale rispetto alla richiesta difensiva con cui, in via principale, era stata sollecitata la restituzione della somma di 434.700,62 euro sequestrata sul conto corrente MPS 290376 intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; a sostegno di tale richiesta, in particolare, la difesa aveva documentato che il saldo liquido su tale conto corrente alla data del 1° settembre 2019 era pari a 975,15 euro, evidenziando che in data 20 gennaio 2020 il conto si era implementato raggiungendo l'importo di 487.500 euro, in forza di un contratto di mutuo dell'importo di 500.000 euro e prima ancora con la somma di 155.567,10 euro derivante da un accredito .per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, per effetto di un rimborso delle accise sul carburante; dunque, essendo stato il sequestro preventivo disposto in forma diretta e non per equivalente, non potevano essere sequestrate somme percepite in modi cronologicamente non collegati con l'illecito, non essendosi in presenza di un profitto accrescitivo.

In ogni caso, alle date di scadenza del termine per il versamento delle imposte relative ai tre anni in contestazione (2013, 2014 e 2015), le giacenze sullo stesso conto corrente erano pari al 25 settembre 2014 a 37.094,50 euro, al 29 settembre 2015 a 50.367,68 euro e al 28 settembre 2016 a 48.722,27 euro.Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è la rideternninazione dell'importo da sequestrare operata dal Tribunale, il quale non aveva considerato che, al momento della consumazione del reato contestato, la somma globale giacente sul conto corrente attinto dal vincolo reale era pari a euro 169.571,27, dovendo il momento consumativo dei reati essere individuato non nella scadenza del termine per il versamento dell'imposta, ma nella scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 37425 del 2013 e della Terza Sezione n. 22061 del 2013), per cui l'importo da sequestrare doveva essere pari alla somma dei depositi bancari e delle relative giacenze di cassa disponibili alla data della consumazione dei reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la questione della sequestrabilità delle somme rinvenute sul conto corrente del soggetto indagato di delitti tributari anche dopo la commissione dei reati è stata di nuovo affrontata di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, hanno riaffermato il principio (sviluppando in tal senso le considerazioni già esposte nella precedente sentenza sempre delle Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

L'ordinanza impugnata, all'esito di una puntuale esegesi degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità fino a quel momento elaborati, si è posta in sintonia con i canoni ermeneutici già enunciati dalle Sezioni Unite del 2015 e poi ribaditi dalle Sezioni Unite del 2021, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, nella misura in cui le stesse hanno valorizzato in punto di fatto le sopravvenienze sul conto corrente dell'indagato dopo la commissione del reato, posto che anche queste sono suscettibili di confisca diretta, in quanto volte a incrementare il patrimonio dell'indagato, ciò in base al rilievo secondo cui la somma di denaro che ha costituito il profitto del denaro va considerata non nella sua consistenza fisica, "ma nella sua ontologica essevaidi bene fungibile e paradigma di valore", per usare le parole della citata sentenza n. 42415/2021.2.

Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

Sul punto deve infatti osservarsi che il Tribunale del Riesame, nel premettere che la data di consumazione del reato contestato coincide con quella della presentazione della dichiarazione fraudolenta, ha tuttavia precisato che, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del sequestro del denaro in forma diretta, rileva la esatta individuazione del momento in cui si realizza il profitto del reato, inteso come risparmio di spesa, per cui è stato ritenuto legittimo il sequestro diretto delle somme di denaro corrispondenti all'ammontare di quelle esistenti sui conti correnti dell'indagato alla data di scadenza per il versamento dell'imposta.

Ora, anche in tal caso l'impostazione dell'ordinanza impugnata appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275474 e Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429), secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivO funzionale alla confisca anche per equivalente, il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l'imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente.

Di qui l'infondatezza della censura difensiva, che insiste sul tema non dirimente del momento consumativo del reato, assumendo invece rilievo, nell'ottica della cautela reale, il differente momento in cui matura il profitto generato dalla condotta illecita contestata, come ben esposto dal Tribunale, che ha ridotto l'importo del sequestro proprio perché ha cristallizzato il momento di operatività della cautela reale alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta.

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Erra deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 6 luglio 2020, il G.I.P. del Tribunale di Salerno disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca in forma diretta, della somma di 1.492.603 euro nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine a tre episodi del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000; tale reato gli è stato contestato al capo 3 della provvisoria imputazione, per avere indicato, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2013, 2014 e 2015 ([OSCURATO:PERSONA] 2014, 2015 e 2016) elementi passivi riferiti sia a 543 operazioni oggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di 3.564.435,64 e iva per un totale di 768.395,19 euro, sia a 109 operazioni soggettivamente inesistenti, per un imponibile complessivo di 254.235,32 euro e iva per 13.622,40 euro; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 al 2015. Con ordinanza del 24 settembre 2020, il Tribunale del Riesame di Salerno, in parziale riforma del provvedimento impugnato, rideterminava l'importo da sequestrare in 250.510,14 euro, disponendo la restituzione al ricorrente della restante somma oggetto dell'originaria cautela reale 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, Erra, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 125 comma 3 e 321 cod. proc. pen., eccependo il difetto di motivazione da parte del Tribunale rispetto alla richiesta difensiva con cui, in via principale, era stata sollecitata la restituzione della somma di 434.700,62 euro sequestrata sul conto corrente MPS 290376 intestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; a sostegno di tale richiesta, in particolare, la difesa aveva documentato che il saldo liquido su tale conto corrente alla data del 1° settembre 2019 era pari a 975,15 euro, evidenziando che in data 20 gennaio 2020 il conto si era implementato raggiungendo l'importo di 487.500 euro, in forza di un contratto di mutuo dell'importo di 500.000 euro e prima ancora con la somma di 155.567,10 euro derivante da un accredito .per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, per effetto di un rimborso delle accise sul carburante; dunque, essendo stato il sequestro preventivo disposto in forma diretta e non per equivalente, non potevano essere sequestrate somme percepite in modi cronologicamente non collegati con l'illecito, non essendosi in presenza di un profitto accrescitivo. In ogni caso, alle date di scadenza del termine per il versamento delle imposte relative ai tre anni in contestazione (2013, 2014 e 2015), le giacenze sullo stesso conto corrente erano pari al 25 settembre 2014 a 37.094,50 euro, al 29 settembre 2015 a 50.367,68 euro e al 28 settembre 2016 a 48.722,27 euro.Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza è la rideternninazione dell'importo da sequestrare operata dal Tribunale, il quale non aveva considerato che, al momento della consumazione del reato contestato, la somma globale giacente sul conto corrente attinto dal vincolo reale era pari a euro 169.571,27, dovendo il momento consumativo dei reati essere individuato non nella scadenza del termine per il versamento dell'imposta, ma nella scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 37425 del 2013 e della Terza Sezione n. 22061 del 2013), per cui l'importo da sequestrare doveva essere pari alla somma dei depositi bancari e delle relative giacenze di cassa disponibili alla data della consumazione dei reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la questione della sequestrabilità delle somme rinvenute sul conto corrente del soggetto indagato di delitti tributari anche dopo la commissione dei reati è stata di nuovo affrontata di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037, hanno riaffermato il principio (sviluppando in tal senso le considerazioni già esposte nella precedente sentenza sempre delle Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. L'ordinanza impugnata, all'esito di una puntuale esegesi degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità fino a quel momento elaborati, si è posta in sintonia con i canoni ermeneutici già enunciati dalle Sezioni Unite del 2015 e poi ribaditi dalle Sezioni Unite del 2021, per cui non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, nella misura in cui le stesse hanno valorizzato in punto di fatto le sopravvenienze sul conto corrente dell'indagato dopo la commissione del reato, posto che anche queste sono suscettibili di confisca diretta, in quanto volte a incrementare il patrimonio dell'indagato, ciò in base al rilievo secondo cui la somma di denaro che ha costituito il profitto del denaro va considerata non nella sua consistenza fisica, "ma nella sua ontologica essevaidi bene fungibile e paradigma di valore", per usare le parole della citata sentenza n. 42415/2021.2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Sul punto deve infatti osservarsi che il Tribunale del Riesame, nel premettere che la data di consumazione del reato contestato coincide con quella della presentazione della dichiarazione fraudolenta, ha tuttavia precisato che, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del sequestro del denaro in forma diretta, rileva la esatta individuazione del momento in cui si realizza il profitto del reato, inteso come risparmio di spesa, per cui è stato ritenuto legittimo il sequestro diretto delle somme di denaro corrispondenti all'ammontare di quelle esistenti sui conti correnti dell'indagato alla data di scadenza per il versamento dell'imposta. Ora, anche in tal caso l'impostazione dell'ordinanza impugnata appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275474 e Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Rv. 270429), secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivO funzionale alla confisca anche per equivalente, il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l'imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente. Di qui l'infondatezza della censura difensiva, che insiste sul tema non dirimente del momento consumativo del reato, assumendo invece rilievo, nell'ottica della cautela reale, il differente momento in cui matura il profitto generato dalla condotta illecita contestata, come ben esposto dal Tribunale, che ha ridotto l'importo del sequestro proprio perché ha cristallizzato il momento di operatività della cautela reale alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta. 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Erra deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci
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