Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42083/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA\dato avviso a — le parti; s) udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.RAMA Danjel ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni sei mesi otto di reclusione ed euro 27.600 di multa in relazione alla detenzione e di plurime cessioni in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla illegalità della pena applicata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri edittali minimi.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMA\dato avviso a — le parti; s) udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.RAMA Danjel ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni sei mesi otto di reclusione ed euro 27.600 di multa in relazione alla detenzione e di plurime cessioni in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con li quale deduce violazione di legge in relazione alla illegalità della pena applicata. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. Il giudice di appello ha poi correttamente riconosciuto i profili di legalità della pena determinata sulla base di criteri edittali minimi. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 2017). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 Se