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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06671/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato p NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdatc=t12~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento originato dalla querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.

Rilevato che il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma reclamabile dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.

Atteso che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA])9énte [ [OSCURATO:PERSONA] ostanzo 6sT T A CA:\CELI Rì.•n 1 6 FEB

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato p NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdatc=t12~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento originato dalla querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. Rilevato che il provvedimento non è ricorribile per cassazione, ma reclamabile dinanzi allo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. Atteso che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA])9énte [ [OSCURATO:PERSONA] ostanzo 6sT T A CA:\CELI Rì.•n 1 6 FEB
Sentenza Cassazione n. 06671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris