CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 novembre 2017
Cassazione n. 16442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 9629/2017, depositata il 13/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n.TF7030502899/2015, con il quale, relativamente all’anno 2013, eranostati accertate una maggiore IRES, IRAP ed IVA, in relazione a operazionidi compravendita di autovetture rispetto alle quali l’Agenzia delle Entrateaveva applicato una percentuale di ricarico maggiore di quella indicataNumero registro generale 14625/2018Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 16442/2026Data pubblicazione 27/05/2026nella contabilità della contribuente, oltre che contestato indebite detrazionidell’IVA due acquisti da una società coinvolta in una cd. frode carosello.2. La CTP di Caserta accolse il ricorso della contribuente, con sentenzaconfermata, in grado d’appello, dalla CTR della Campania, sulpresupposto, da un lato che l’Agenzia delle Entrate avesse proceduto a unaccertamento con metodo induttivo puro in mancanza dei presupposti dilegge; dall’altro, che “le percentuali di ricarico elaboratedall’Amministrazione non costituiscono, di per sé, un fatto noto da cui sipossa dedurre il “fatto ignoto” costituito dal reddito dell’impresa”; infine(quanto alla contestazione relativa all’IVA) che “il rilievo che la societàvenditrice fosse una società cartiera non implica automaticamente laconsapevolezza di tale circostanza da parte dell’acquirente, stante ladocumentazione comprovante la effettività delle due operazioni”.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il PubblicoMinistero, nella persona del Sostituto procuratore generale FulvioTroncone, ha depositato memoria nella quale ha concluso perl’accoglimento del quarto motivo di ricorso, previa riunione delprocedimento con quello di cui al n. r.g. 26317/2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto che il presente procedimento è statotrattato nella medesima camera di consiglio di quello recante il n. r.g.26317/2018.2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2700 ss. c.c., in relazioneall’art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR motivato in ordine al“dettagliato accertamento dei costi di diretta imputazione operato daiverbalizzanti e posto a base dell’accertamento”, oltre che per avereerroneamente affermato che le percentuali di ricarico fossero stateNumero registro generale 14625/2018Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 16442/2026Data pubblicazione 27/05/2026“elaborate dall’Amministrazione”, quando invece quest’ultima avevautilizzato quelle che la stessa parte aveva scelto di utilizzare.Il motivo è fondato.Si deve premettere che “il riscontro di incongrue percentuali di ricaricosulla merce venduta costituisce - sia in tema di imposte dirette (v. Cass.n. 7871/2012; Cass. n. 7653/2012; Cass. n. 13319/2011), sia in tema diIVA (v. Cass. n. 26167/2011 e n. 26312/2009) - legittimo presuppostodell'accertamento (analitico) induttivo, purché la determinazione dellapercentuale di ricarico sia, ovviamente, coerente con la natura e lecaratteristiche dei beni venduti” (Cass., n. 31784/2025). Pertanto,“qualora il contribuente, in sede di giudizio, contesti il criterio dideterminazione della percentuale di ricarico (…), il giudice di merito ètenuto a verificare la scelta dell'Amministrazione in relazione alle criticheproposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenutoconto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonchédella rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio dimedia (aritmetica o ponderale) prescelto (Cass. n. 26589/2018); tantoche, ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo ilricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973,sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva,maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la mediaaritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite” (ancora Cass., n.31784/2025).Nel caso di specie, la CTR, senza soffermarsi in alcun modo sul metodo dideterminazione della percentuale di ricarico da parte dell’Amministrazionefinanziaria - e senza dar conto delle ragioni poste dalla contribuente afondamento della relativa contestazione -, si è limitata alla sibillinaaffermazione per cui “è mancato qualsiasi accertamento analitico da partedegli accertatori sull’effettivo andamento delle vendite, attraverso unacomparazione tra prezzi di acquisto e prezzi di vendita”, seguita da quellaNumero registro generale 14625/2018Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 16442/2026Data pubblicazione 27/05/2026secondo cui “le percentuali di ricarico elaborate dall’Amministrazione noncostituiscono, di per sé, un fatto noto da cui si possa dedurre il “fattoignoto” costituito dal reddito dell’impresa, salvo prova contraria a caricodel contribuente”. Tuttavia, a fronte della deduzione che la percentualeutilizzata dall’Agenzia delle Entrate era la stessa apparentementerisultante dalla (contestata) contabilità della società (la quale però,secondo la prospettazione dell’Ufficio, andava applicata su un maggioreammontare di costi del venduto), tale motivazione appare del tuttogenerica e priva di addentellati con la fattispecie concreta, nella misura incui non spiega né perché il parametro utilizzato dall’Amministrazione fosseillogico o incongruo, né - specularmente - per quali ragioni gli elementiofferti dal contribuente dovessero ritenersi prevalenti, nel senso disconfessare l’accertamento de quo. Non risulta, pertanto, integrato il cd.“minimo costituzionale”, vale a dire quel nucleo irrinunciabile dellamotivazione, funzionale a far comprendere l’iter logico seguito dalgiudicante per giungere alla statuizione finale (v. Cass., n. 7090/2022).3. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2730 c.c., pernon aver considerato che il suddetto ricarico “costituisce anche oggetto diun riconoscimento ad opera della società”, integrante una confessionestragiudiziale “di cui il Giudice non poteva non tenere conto, e che la partepoteva contrastare solo producendo precise prove in contrario, come nonha fatto”.4. Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta la violazione degli artt. 39d.p.r. n. 600/1973, 2727 e ss. c.c. e 110, comma 2, TUIR, per avere laCTR svalutato la pregnanza presuntiva della percentuale di ricarico del19,95%, nonostante si trattasse di quella “dichiarata” dalla societàcontribuente e fosse assistita da ulteriori elementi probatori.I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo.5. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo dellaviolazione degli artt. 19 e 21 d.p.r. n. 633/1972, per avere la CTR, conNumero registro generale 14625/2018Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 16442/2026Data pubblicazione 27/05/2026riguardo al rilievo concernente l’IVA, dato rilievo all’effettiva esecuzionedell’operazione di acquisto (circostanza irrilevante al cospetto di unacontestazione di inesistenza soggettiva dell’operazione stessa) ed omesso,per converso di valorizzare gli elementi di fatto che valevano ad integrarela prova presuntiva della consapevolezza (o quantomeno della colpevoleignoranza) circa la natura “fittizia” della compagine venditrice.Il motivo è fondato.Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema diIVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazionenell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provarela consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in unaevasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base adelementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, oavrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualitàprofessionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ovel'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non esserecoinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del casoconcreto” (Cass., n. 15369/2020; si veda anche Cass., n. 5873/2019, allacui stregua, “nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è oneredell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare indeduzione il costo ovvero in detrazione I'IVA pagata su fatture emesse daun concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare laprova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio,sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazioneinvocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione oin una frode. La dimostrazione può essere data anche attraversoNumero registro generale 14625/2018Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 16442/2026Data pubblicazione 27/05/2026presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraversola prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie dileasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità dielementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato emediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmentecedente il bene al concedente aveva, con l'emissione della relativa fattura,evaso l'imposta o compiuto una frode”).Nel fare genericamente cenno alla “documentazione comprovante laeffettività delle due operazioni” (sulla quale pure si sofferma lacontroricorrente, nel riportare le argomentazioni della sentenza di primogrado), la CTR ha valorizzato circostanze che esulano, quindi, dallafattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti, omettendoqualsivoglia valutazione, per converso, di quelle - enumerate nel p.v.c.(per come riportato nel ricorso per cassazione) - viceversa suscettibili dicompiere quei minimi accertamenti circa la struttura e l’operatività dellacontroparte contrattuale, che avrebbero potuto metterla sull’avviso circala possibile suddetta inesistenza soggettiva della stessa (irreperibilità dellasede sociale; realizzazione di notevole fatturato in brevissimo lasso ditempo; sistematica vendita sottocosto; assenza di collaboratori odipendenti).5. In definitiva, meritano accoglimento il primo e il quarto motivo diricorso, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata,affinché il giudice di seconde cure compia un nuovo esame dellafattispecie, dall’angolo visuale di entrambi i rilievi oggetto dell’originariacontestazione. P.Q.MAccoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed ilterzo;Numero registro generale 14625/2018Numero sezionale 2940/2026Numero di raccolta generale 16442/2026Data pubblicazione 27/05/2026cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/4/2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro