CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 luglio 1982
Cassazione n. 04681/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANN[ FRANCOLINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma della prima decisione, ne ha affermato la responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il difetto della condizione di procedibilità prescritta a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - la persona offesa non ha sporto denuncia bensì querela (chiedendo espressamente la punizione dei responsabili del fatto: cfr. verbale di ricezione di querela orale del 25 giugno 2016); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente