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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 33742/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la pronuncia emessa il 4/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso - che coinvolge le stesse questioni oggetto dell'atto di appello - risulta manifestamente infondato; le risposte offerte dalla Corte di merito, infatti, sono del tutto congrue, fondate su oggettivi elementi istruttori e prive di illogicità manifeste.

Come tali, dunque, incensurabili.

4. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di inutilizzabilità del processo verbale di verifica della Guardia di finanza del 16/5/2018, acquisito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio di appello ha evidenziato che la relativa produzione era stata compiuta dal Pubblico Ministero senza alcuna eccezione od obiezione da parte del difensore del ricorrente, come emerge chiaramente dalla trascrizione del verbale allegata in atti.

Non può essere accolta, dunque, la tesi difensiva per la quale l'acquisizione avrebbe richiesto una espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte dello stesso legale, senza poter attribuire significato univoco al suo silenzio: la presenza in aula del difensore, per contro, gli avrebbe imposto l'onere di opporsi alla produzione, onere non assolto.

5. In ordine, poi, alle dichiarazioni del finanziere Corradini, la sentenza ha evidenziato che queste avevano confermato l'assenza della documentazione oggetto di rubrica, nonostante plurime richieste e ricerche, oltre al dato per cui - sulla base di quanto reperito (modelli Intrastat) - gli acquisti compiuti all'estero dalla società erano stati superiori, per qualche anno, a 100.000 euro.

In tale contesto, non assume dunque alcun rilievo la considerazione difensiva circa la reale misura degli utili ottenibili mediante la rivendita dei beni così acquisiti, atteso che la contestazione in esame attiene all'art. 10, d.

Igs. n. 74 del 2000, quindi all'occultamento della documentazione.

6. Con riferimento proprio alla qualificazione della condotta, la Corte di appello ha poi precisato che, per occultamento, si deve intendere qualunque sottrazione della documentazione alla disponibilità di chi deve eseguire le verifiche, che ben può consistere anche nella semplice assenza della stessa rispetto al luogo di ordinaria custodia.

7. Infine, quanto alla possibilità di ricostruire aliunde il volume d'affari della società, la sentenza impugnata l'ha esclusa ancora con argomento del tutto solido e logico, immeritevole di censura, ossia richiamando le parole del teste Corradini: questi aveva riferito che la scarsissima documentazione fornita dal contribuente o reperita dai militari non aveva consentito una concreta ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'ente accertato.

8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la pronuncia emessa il 4/3/2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - che coinvolge le stesse questioni oggetto dell'atto di appello - risulta manifestamente infondato; le risposte offerte dalla Corte di merito, infatti, sono del tutto congrue, fondate su oggettivi elementi istruttori e prive di illogicità manifeste. Come tali, dunque, incensurabili. 4. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di inutilizzabilità del processo verbale di verifica della Guardia di finanza del 16/5/2018, acquisito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio di appello ha evidenziato che la relativa produzione era stata compiuta dal Pubblico Ministero senza alcuna eccezione od obiezione da parte del difensore del ricorrente, come emerge chiaramente dalla trascrizione del verbale allegata in atti. Non può essere accolta, dunque, la tesi difensiva per la quale l'acquisizione avrebbe richiesto una espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte dello stesso legale, senza poter attribuire significato univoco al suo silenzio: la presenza in aula del difensore, per contro, gli avrebbe imposto l'onere di opporsi alla produzione, onere non assolto. 5. In ordine, poi, alle dichiarazioni del finanziere Corradini, la sentenza ha evidenziato che queste avevano confermato l'assenza della documentazione oggetto di rubrica, nonostante plurime richieste e ricerche, oltre al dato per cui - sulla base di quanto reperito (modelli Intrastat) - gli acquisti compiuti all'estero dalla società erano stati superiori, per qualche anno, a 100.000 euro. In tale contesto, non assume dunque alcun rilievo la considerazione difensiva circa la reale misura degli utili ottenibili mediante la rivendita dei beni così acquisiti, atteso che la contestazione in esame attiene all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, quindi all'occultamento della documentazione. 6. Con riferimento proprio alla qualificazione della condotta, la Corte di appello ha poi precisato che, per occultamento, si deve intendere qualunque sottrazione della documentazione alla disponibilità di chi deve eseguire le verifiche, che ben può consistere anche nella semplice assenza della stessa rispetto al luogo di ordinaria custodia. 7. Infine, quanto alla possibilità di ricostruire aliunde il volume d'affari della società, la sentenza impugnata l'ha esclusa ancora con argomento del tutto solido e logico, immeritevole di censura, ossia richiamando le parole del teste Corradini: questi aveva riferito che la scarsissima documentazione fornita dal contribuente o reperita dai militari non aveva consentito una concreta ricostruzione dei redditi o del volume d'affari dell'ente accertato. 8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C
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