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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06272/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1947 avverso l'ordinanza der29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO \o- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale della pena a lui applicata con sentenza di quell'ufficio giudiziario del 3 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2020.

Il predetto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., è stato motivato dall'avere Pastore riportato, in precedenza — e precisamente con sentenza divenuta irrevocabile il 14 giugno 2018 — altra condanna a pena detentiva per delitto che, cumulata a quella successivamente sospesa, ha determinato il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. e che, peraltro, sarebbe stata, di per sé, ostativa ad un'ulteriore sospensione, per essere detta pena superiore a due anni di reclusione (e pari, precisamente, a due anni ed un mese di reclusione e 500 euro di multa) e, quindi, non sospesa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale trascurato che al 3 aprile 2019, data di emissione della sentenza con la quale è stata applicata la pena della revoca della cui sospensione condizionale si discute, la sentenza di condanna a pena che, cumulata a quella condizionalmente sospesa, ha determinato il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. era divenuta irrevocabile da oltre nove mesi, sicché deve presumersi che la Corte tarantina abbia disposto la sospensione pur essendo a conoscenza della causa ostativa.

Aggiunge, sotto altro, connesso, aspetto, che, essendo stata disposta la sospensione condizionale in forza dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'intervento del giudice dell'esecuzione è, comunque, radicalmente inibito.

3. il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento.

2. È pacifico, in fatto, che la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha disposto, il 3 aprile 2019, la sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ossequio all'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pur in presenza della una causa ostativa costituita dalla pregressa condanna, divenuta irrevocabile già il 14 giugno 2018.

3. Affrontando in ordine logico le doglianze poste dal ricorrente, va, innanzitutto, disattesa quella che fa leva sul carattere negoziato della decisione con la quale è stata disposta la sospensione condizionale della pena della cui revoca si discute.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, con un orientamento cui si intende qui dare continuità perché fondato su un percorso argomentativo pienamente condiviso e che, formatosi in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., può senz'altro estendersi, per identità di ratio, alle ipotesi di c.d.

«concordato in appello», che «È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen.)» (Sez. 1, n. 43498 del 18/07/2013, Dell'Acqua, Rv. 256700; Sez. 1, n. 47706 del 08/10/2004, Rorato, Rv. 230232; tra le pronunzie più recenti, cfr. Sez. 5, n. 7644 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

In tal modo, si riconosce prevalenza all'interesse alla complessiva legalità della decisione piuttosto che all'accordo siglato dalle parti la quali, nell'esprimere la loro volontà, hanno considerato un presupposto — rappresentato dalla possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena concordata — in realtà insussistente.

4. Per quanto riguarda, invece, il coordinamento tra le competenze rispettivamente attribuite, in materia, al giudice della cognizione ed a quello dell'esecuzione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito, con sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».Nel caso di specie, la Corte di appello non risulta avere effettuato la prescritta verifica, il cui esito condiziona, alla luce del criterio indicato dal massimo organo nomofilattico ed unanimemente recepito dalla successiva produzione di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832), il riconoscimento del potere, in capo al giudice dell'esecuzione, di revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa da quello della cognizione.

Tanto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, alla quale spetterà effettuare l'accertamento indicato e, di conseguenza, provvedere nuovamente in ordine alla richiesta presentata in executivis dal pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per nuovo giudizio.

Così deciso il 14/10/2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1947 avverso l'ordinanza der29/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO \o- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale della pena a lui applicata con sentenza di quell'ufficio giudiziario del 3 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2020. Il predetto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., è stato motivato dall'avere Pastore riportato, in precedenza — e precisamente con sentenza divenuta irrevocabile il 14 giugno 2018 — altra condanna a pena detentiva per delitto che, cumulata a quella successivamente sospesa, ha determinato il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. e che, peraltro, sarebbe stata, di per sé, ostativa ad un'ulteriore sospensione, per essere detta pena superiore a due anni di reclusione (e pari, precisamente, a due anni ed un mese di reclusione e 500 euro di multa) e, quindi, non sospesa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale trascurato che al 3 aprile 2019, data di emissione della sentenza con la quale è stata applicata la pena della revoca della cui sospensione condizionale si discute, la sentenza di condanna a pena che, cumulata a quella condizionalmente sospesa, ha determinato il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. era divenuta irrevocabile da oltre nove mesi, sicché deve presumersi che la Corte tarantina abbia disposto la sospensione pur essendo a conoscenza della causa ostativa. Aggiunge, sotto altro, connesso, aspetto, che, essendo stata disposta la sospensione condizionale in forza dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'intervento del giudice dell'esecuzione è, comunque, radicalmente inibito. 3. il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, passibile di accoglimento. 2. È pacifico, in fatto, che la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha disposto, il 3 aprile 2019, la sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ossequio all'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., pur in presenza della una causa ostativa costituita dalla pregressa condanna, divenuta irrevocabile già il 14 giugno 2018. 3. Affrontando in ordine logico le doglianze poste dal ricorrente, va, innanzitutto, disattesa quella che fa leva sul carattere negoziato della decisione con la quale è stata disposta la sospensione condizionale della pena della cui revoca si discute. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, con un orientamento cui si intende qui dare continuità perché fondato su un percorso argomentativo pienamente condiviso e che, formatosi in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., può senz'altro estendersi, per identità di ratio, alle ipotesi di c.d. «concordato in appello», che «È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen.)» (Sez. 1, n. 43498 del 18/07/2013, Dell'Acqua, Rv. 256700; Sez. 1, n. 47706 del 08/10/2004, Rorato, Rv. 230232; tra le pronunzie più recenti, cfr. Sez. 5, n. 7644 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). In tal modo, si riconosce prevalenza all'interesse alla complessiva legalità della decisione piuttosto che all'accordo siglato dalle parti la quali, nell'esprimere la loro volontà, hanno considerato un presupposto — rappresentato dalla possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena concordata — in realtà insussistente. 4. Per quanto riguarda, invece, il coordinamento tra le competenze rispettivamente attribuite, in materia, al giudice della cognizione ed a quello dell'esecuzione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito, con sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».Nel caso di specie, la Corte di appello non risulta avere effettuato la prescritta verifica, il cui esito condiziona, alla luce del criterio indicato dal massimo organo nomofilattico ed unanimemente recepito dalla successiva produzione di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832), il riconoscimento del potere, in capo al giudice dell'esecuzione, di revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa da quello della cognizione. Tanto impone, pertanto, l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, alla quale spetterà effettuare l'accertamento indicato e, di conseguenza, provvedere nuovamente in ordine alla richiesta presentata in executivis dal pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per nuovo giudizio. Così deciso il 14/10/2021. Il Consigliere est
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