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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 15385/2023

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 giugno 2022 il Tribunale di Napoli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen.

Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, i due imputati deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. 2.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivo non consentito, non essendo considerabile la dedotta censura tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017).

La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza' formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2022 il Tribunale di Napoli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore, i due imputati deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivo non consentito, non essendo considerabile la dedotta censura tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017). La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza' formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente