CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1968
Cassazione n. 02928/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile, rideteminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ha confermato nel resto la prima decisione, segnatamente nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolente per distrazione; ritenuto che il primo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, il cui iter argomentativo posto a base dell'affermazione di responsabilità ha censurato parzialmente (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448), dato che la Corte territoriale non si è limitata ad escludere che nella specie potesse ravvisarsi un gruppo societario, ma ha rimarcato l'insufficiente allegazione circa l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 2634 cod. civ. (affermando che il vantaggio compensativo invocato «non è stato disciplinato nei rapporti interni tra le supposte società del gruppo», non è «neppure emerso e dimostrato come concretamente verificatosi» e non era «neppure astrattamente idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società») e, sotto tale ultimo profilo, il ricorso contiene asserti del tutto ipotetici (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato, la pluralità delle distrazioni, oltre alla sua condotta processuale) e il ricorso ha addotto irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento; rilevato che con i motivi nuovi la difesa ha, a bene vedere, ribadito quanto già esposto con il ricorso, il che esime dal dilungarsi per osservare che comunque essi sono inammissibili in ragione dell'inammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere esten