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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34465/2025

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6554- 20 25 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via U. Bartolomei, n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] -c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale allegata in calce al contro ricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.785/2024 della Corte d’Appello di Salerno ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00.

Così deciso in Roma,il 26 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6554- 20 25 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – rappresenta to e dife so in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via U. Bartolomei, n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] -c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale allegata in calce al contro ricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.785/2024 della Corte d’Appello di Salerno ; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,il 26 di
Decreto Cassazione n. 34465/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris