CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.6.2018 il Tribunale di Locri aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio e lo aveva condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 10.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva disposto in ordine a quanto in giudiziale sequestro e condannato l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la contestata recidiva ed ha rideterminato la pena inflitta al Mediati in anni 4 di reclusione ed Euro 5.000 di multa revocando altresì la liquidazione del danno in via equitativa e rimettendone la quantificazione ad altra sede; 3. ricorre per cassazione il difensore del Mediati lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione: rileva, infatti, che la Corte territoriale ha affermato la consapevolezza della provenienza delittuosa del motore, del cambio e degli altri pezzi di ricambio con motivazione apodittica ed apprezzamenti discrezionali ed autoreferenziali travalicando con ciò il limite dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"; segnala che nel caso di specie la consegna della merce era avvenuta "brevi manu" con pagamento immediato ragion per cui non vi era stato alcuna ragione di sincerarsi della identità del venditore ovvero di conservare ricevuta di pagamento; aggiunge che la merce non recava segni di alterazione tali da farne sospettare la provenienza illecita peraltro incompatibile con la loro messa in vendita "on line"; osserva che, al più, il fatto può integrare gli estremi del reato di cui all'art. 712 cod. pen.; 4. la difesa del Mediati ha trasmesso una memoria con cui insiste per la ammissibilità del ricorso in quanto frutto di approfondita analisi della motivazione della sentenza impugnata evidenziandone i profili di illogicità e di contraddittorietà con particolare riferimento alla affermazione dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato ovvero della consapevolezza della provenienza delittuosa delle parti e degli elementi di cui l'imputato era venuto in possesso. 5. Il ricorso è inammissibile. Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Rileva quindi il collegio che il ricorso proposto nell'interesse del Mediati finisce per contestare in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito operare risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Non è inutile, d'altra parte, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art.606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Questa Corte ha infine avuto modo di chiarire, in più occasione, che la regola di giudizio compendiata nella formula dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., Cass. Pen., 2, 3.4.2017 n. 28.957, D'Urso; Cass. Pen., 1, 11.7.2014 n. 53.512, Gurgone, secondo cui il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (cfr., ancora, Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763, Franzoni; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Rv. 243801, P.G. in proc. Manickam; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Rv. 274358, PG c/ Castelli). La Corte di Appello ha motivato in ordine alla sussistenza del reato e, in particolare, all'elemento psicologico della consapevolezza della provenienza delittuosa del motore e degli altri pezzi pacificamente (e, come ribadito nelle due sentenze di merito, personalmente dal Mediati) montati sulla autovettura [OSCURATO:PERSONA] ed altrettanto pacificamente provenienti dalla vettura, simile, provento di furto, in termini che non si prestano a rilievi di manifesta illogicità ma che, al contrario, sono saldamente ancorati alle risultanze fattuali di cui i giudici di merito hanno dato puntualmente conto e con cui, al contrario, il ricorso non si confronta. Di rilievo è, in particolare, le caratteristiche estrinseche - puntualmente segnalate dalla Corte territoriale - della abrasione del numero seriale del motore ed del numero seriale del cambio che, al contrario, era perfettamente visibile e non corrispondente a quello originale; per altro verso, ha sottolineato come il ricorrente non avesse fornito prova alcuna della loro provenienza essendo peraltro pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la prova dell'elemento soggettivo per il delitto di riciclaggio può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666). Del pari, la Corte di Appello ha specificamente affrontato il motivo di censure articolato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. motivando sul punto anche in tal caso con argomentazioni lineari e coerenti con le emergenze processuali e che, soprattutto, il ricorso ignora. 6. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere