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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28170/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto previsto dagli artt. 216, 223 e 219 legge fa li.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione di automezzi e per la bancarotta documentale; ritenuto che esso sia aspecifico, essendo affidato a doglianze che non si confrontano criticamente con il tenore della motivazione, congrua e logica, resa dal Giudice dell'appello (in specie ai fogli 5 e 6 della sentenza di secondo grado) e, in particolare, con quanto argomentato circa il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente anche durante la procedura di liquidazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto previsto dagli artt. 216, 223 e 219 legge fa li.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione di automezzi e per la bancarotta documentale; ritenuto che esso sia aspecifico, essendo affidato a doglianze che non si confrontano criticamente con il tenore della motivazione, congrua e logica, resa dal Giudice dell'appello (in specie ai fogli 5 e 6 della sentenza di secondo grado) e, in particolare, con quanto argomentato circa il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente anche durante la procedura di liquidazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28170/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris