CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39790/2021
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ssunti principio, la CTR nella decisione impugnata, in accoglimento dell'appello, ha per converso annullato la cartella di pagamento, di fatto rivalutando il merito della pretesa tributaria ad onta di un giudicato maturato sulla pretesa sanzionatoria in relazione ad un atto presupposto. Il diritto dell'UE, così come costantemente interpretato dalla Corte di giustizia (sentenze 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, e 16 marzo 2006, in causa C234/04, Kapferer) non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto unionale da parte di tale decisione. Invero, la Corte eurounitaria ha fatto salve le ipotesi, assolutamente eccezionali, in cui il rinvio pregiudiziale è possibile o obbligatorio anche a fronte di passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ipotesi che ricorrono soltanto allorché sussistano discriminazioni tra situazioni di diritto unionale e situazioni di diritto interno ovvero che sia reso in pratica impossibile o estremamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento UE (Cass. n. 2046 del 2017; Cass. n. 16032 del 2015). Ancor più di recente si è ribadito che "Il principio di intangibilità del giudicato, come affermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne dalle quali deriva l'autorità di cosa giudicata di una pronuncia, nemmeno quando ciò consentirebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto unionale, salva la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione del giudicato" (Cass. n. 18642 del 2018). Tale principio deve essere applicato - e il sussistere delle sue eccezioni deve essere escluso - anche nel caso di specie. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del secondo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originaria impugnazione. Le spese delle fasi di merito vanno compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della controricorrente nella misura espressa in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria impugnazione della cartella di pagamento; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle