CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30682/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41006_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen., ed il correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, del giudizio di responsabilità, essendo il ricorrente estraneo ai fatti, né essendo sufficienti gli elementi indiziari a suo carico); ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto è generico per aspecificità, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, svolgendo peraltro mere doglianze in punto di fatto e comunque prefigurando una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata, che, nel riscontrare i motivi di appello orientati esclusivamente sull'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., sulla destinazione asseritamente ad uso personale dello stupefacente nonché sul trattamento sanzionatorio, hanno fornito risposte con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiarendo le ragioni per le quali le censure difensive non potevano essere accolte; diversamente, le doglianze svolte in ricorso, risultano chiaramente rivolte a contestare genericamente l'estraneità al fatto del ricorrente, con conseguente aspecificità del motivo, essendosi del resto già più volte affermato che ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orru', Rv. 230751 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec