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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36277/2024

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seguente ORDINANZA ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. conseguente all'applicazione dell'istituto della continuazione in relazione ad una unitaria condotta delittuosa è manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno affermato che le condotte poste in essere dal ricorrente perfezionano tre diversi reati di danneggiamento perpetrati in data 10, 11 e 17 ottobre 2022 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso finalizzato ad ottenere il trasferimento in altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brissogne (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. conseguente all'applicazione dell'istituto della continuazione in relazione ad una unitaria condotta delittuosa è manifestamente infondato; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno affermato che le condotte poste in essere dal ricorrente perfezionano tre diversi reati di danneggiamento perpetrati in data 10, 11 e 17 ottobre 2022 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso finalizzato ad ottenere il trasferimento in altra sezione della [OSCURATO:PERSONA] di Brissogne (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 settembre 202