CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 06908/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HWNXG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 052QMH5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché entrambe le impugnazioni replicano profili di censura vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla diversa qualificazione dei fatti ( da ricondurre all'ipotesi di cui all'ad 73, comma 5, Tus in luogo di quella privilegiata dalla Corte del merito) prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ( coerentemente smentita dal puntuale riferimento alle capacità di approvvigionamento e smercio della sostanza illecitamente commercializzata, valorizzate dalla Corte del merito nel ritenere le condotte a giudizio incompatibili con l'ipotesi di reato sollecitata dalla difesa) e in relazione al mancato riconoscimento delle generiche, contrastato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ( facendo leva sul prolungato protrarsi delle condotte illecite contestate, diretto a rendere recessivi gli elementi valorizzati dalla difesa, già apprezzati nel determinare la misura della pena irrogata); rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre 2023.