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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 35023/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, inparziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 19settembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art.582 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110del 1975;Rilevato che con il primo motivo di ricorso e con la memoria depositata il30 giugno 2026 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione alla mancata pronuncia e alla radicale assenza di motivazione in ordinealla richiesta, in caso di conferma della condanna, di sostituire la pena detentivacon il lavoro di pubblica utilità o presso un ente-associazione in corso diindividuazione da precisare nella fase esecutiva;Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge conriferimento alla mancata dichiarazione di prescrizione in quanto la sentenza dellaCorte di appello è stata pronunciata in data 21 gennaio 2026, cioè in datasuccessiva alla scadenza del termine quinquennale previsto per l’estinzione delreato, commesso l’11 luglio 2020;Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo è manifestamenteinfondata in quanto la carenza della motivazione sul punto è da ritenersiirrilevante (Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998 - 01; Sez. 1, n.29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 - 01; Sez. 5, n. 17979 del05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002,Ranieri, Rv. 221322 – 01) in quanto la Corte territoriale non era tenuta arispondere alla richiesta poiché questa - indicata in termini genericiesclusivamente quale subordinata nella memoria di replica alle conclusioni delProcuratore generale per cui la stessa, non era contenuta negli originari motivi diappello né era stata oggetto di una specifica deduzione da proporsieventualmente con i motivi nuovi - non era ammissibile, sia perché intempestivasia, inoltre, per difetto di specificità poiché non si confrontava con le ragioniposte a fondamento del rigetto dal giudice di primo grado (cfr. ultima partedell’ultima pagina della sentenza del Tribunale);Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131-bis cod. pen. sonomanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale - con lo specificoriferimento alle medesime modalità del porto si è conformato alla più recentegiurisprudenza di legittimità sul punto - per cui «il mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo diun'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.)impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce,Rv. 288112 - 01» - ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta giàformulata nel corso del giudizio;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamenteinfondata in quanto come compiutamente evidenziato da ultimo dalle Sezioniunite di questa Corte per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 la disciplinadella prescrizione opera fino alla pronuncia della sentenza e, dopo di questa, siapplica il regime della improcedibilità che, considerata la norma transitoria di cuiall’art. 5 l. 134 del 2021, per il giudizio di appello prevede un termine di 3 anniche il 26 gennaio 2026, data della pronuncia impugnata, non era decorso (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, Pg, Rv. 288175 – 01)Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte sono manifestamente infondate;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, inparziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 19settembre 2023, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art.582 cod. pen. e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110del 1975;Rilevato che con il primo motivo di ricorso e con la memoria depositata il30 giugno 2026 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione alla mancata pronuncia e alla radicale assenza di motivazione in ordinealla richiesta, in caso di conferma della condanna, di sostituire la pena detentivacon il lavoro di pubblica utilità o presso un ente-associazione in corso diindividuazione da precisare nella fase esecutiva;Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge conriferimento alla mancata dichiarazione di prescrizione in quanto la sentenza dellaCorte di appello è stata pronunciata in data 21 gennaio 2026, cioè in datasuccessiva alla scadenza del termine quinquennale previsto per l’estinzione delreato, commesso l’11 luglio 2020;Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo è manifestamenteinfondata in quanto la carenza della motivazione sul punto è da ritenersiirrilevante (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998 - 01; Sez. 1, n.29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 - 01; Sez. 5, n. 17979 del05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002,Ranieri, Rv. 221322 – 01) in quanto la Corte territoriale non era tenuta arispondere alla richiesta poiché questa - indicata in termini genericiesclusivamente quale subordinata nella memoria di replica alle conclusioni delProcuratore generale per cui la stessa, non era contenuta negli originari motivi diappello né era stata oggetto di una specifica deduzione da proporsieventualmente con i motivi nuovi - non era ammissibile, sia perché intempestivasia, inoltre, per difetto di specificità poiché non si confrontava con le ragioniposte a fondamento del rigetto dal giudice di primo grado (cfr. ultima partedell’ultima pagina della sentenza del Tribunale);Rilevato che le doglianze circa l’applicazione 131-bis cod. pen. sonomanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale - con lo specificoriferimento alle medesime modalità del porto si è conformato alla più recentegiurisprudenza di legittimità sul punto - per cui «il mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo diun'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm.)impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce,Rv. 288112 - 01» - ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta giàformulata nel corso del giudizio;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamenteinfondata in quanto come compiutamente evidenziato da ultimo dalle Sezioniunite di questa Corte per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020 la disciplinadella prescrizione opera fino alla pronuncia della sentenza e, dopo di questa, siapplica il regime della improcedibilità che, considerata la norma transitoria di cuiall’art. 5 l. 134 del 2021, per il giudizio di appello prevede un termine di 3 anniche il 26 gennaio 2026, data della pronuncia impugnata, non era decorso (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, Pg, Rv. 288175 – 01)Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte sono manifestamente infondate;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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