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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 08803/2025

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 24744-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DISTRETTO DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]; - intimato – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], RD. n. 384/2024, pubblicata il 25ottobre 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 12 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 3 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 24744-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DISTRETTO DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]; - intimato – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], RD. n. 384/2024, pubblicata il 25ottobre 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 12 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 3 aprile
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