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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 30675/2026

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rico di:avverso la sentenza del 05/02/2026 del TRIBUNALE di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno, quale giudice di appello, ha ribaltato,sull’impugnazione dell’imputato, il verdetto di condanna emesso dal giudice di pace di quellastressa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia commesso ai danni diBenito [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo perché il fatto non sussiste e revocando contestualmente lestatuizioni civili.2.

Ricorre per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limitirichiesti per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione allafattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 cod. pen., sostenendosi che il Tribunale abbiaprovveduto a una rielaborazione del materiale probatorio, non prospettata né richiestadall’appellante, che si sarebbe limitato a devolvere la questione della reciprocità delle minacce.2.2.

Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’obbligo di motivazione rafforzatain caso di ribaltamento del verdetto di primo grado, mancando la maggiore persuasività chedeve connotare il ribaltamento di condanna.3.

Ha depositato memoria il difensore dell’imputato concludendo per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso della parte civile.3.

In data 7 maggio 2026, il difensore della parte civile ricorrente ha depositato memoria,ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., di replica alle conclusioni del Procuratore generale,insistendo per l’accoglimento del ricorso con condanna dell’imputato alla rifusione delle spesecome da conclusioni scritte e nota depositate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non è fondato.2.Non è fondato il primo motivo, con il quale ci si duole che il Tribunale avrebbe provvedutoa una rielaborazione del materiale probatorio, non prospettata né richiesta dall’imputatoappellante, che si sarebbe limitato a devolvere la questione della reciprocità delle minacce.2.1.

Occorre prendere le messe dal primo comma dell’art. 597 cod. proc. pen., che declinail principio del tantum devolutum quantum appellatum, secondo il quale il giudice decide sututte le questioni astrattamente ipotizzabili in ordine al punto impugnato, in quanto oggettodell’appello sono i punti della decisione e non i motivi, come invece accade nel ricorso percassazione.2.2.

A tal fine, sovvengono le indicazioni offerte dalla pronuncia delle Sezioni Unite”Tuzzolino”, nella quale si è chiarito che, per "capo della sentenza", deve intendersi "ciascunadecisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato", quale "atto giuridicocompleto, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza”.Il “punto della decisione”, invece, ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte lestatuizioni suscettibili di autonoma considerazione, necessarie per ottenere una decisionecompleta su un capo, di talchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto diimputazione, i punti della decisione coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioniindispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo, luogo, all’accertamento dellaresponsabilità e alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti puntidella sentenza.

Ne consegue che, a ogni capo, corrisponde una pluralità di punti della decisione,ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascunaimputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può ritenersi esaurito se nonquando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale suogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazionegiuridica, l’esistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza e – nel caso di condanna –l’accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, ladeterminazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questionidedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (Sez.

U. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, v. 216239;nonché Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 Rv. 268965, Aiello e altro).2.3.

Calando tali principi nella vicenda processuale in esame, si osserva che, al di làdell’effettiva possibilità di ritenere che l’appellante abbia inteso delimitare nei termini indicatinel ricorso l’ambito delle sue doglianze, quel che rileva è che, per quanto afferma lo stessoricorrente, con il gravame, l’imputato aveva contestato l’affermazione di responsabilitàsostenendo la reciprocità delle minacce.

D’altronde, nella sintesi dei motivi di appello riportata(senza contestazioni) nella sentenza impugnata, si legge che oggetto dell’impugnazione dimerito era la sussistenza di un clima di forte conflittualità tra le parti che rendeva inattendibilile fonti dichiarative, di cui si lamentava la mancanza di adeguato scrutinio di attendibilità.2.4.

E’ innegabile, allora, che alla Corte di appello sia stato devoluto il tema afferenteall’accertamento della stessa sussistenza del fatto e della responsabilità dell’imputato, e,dunque, un punto della decisione di primo grado il cui accertamento necessariamente richiedevala rivalutazione del materiale probatorio.

Di qui, l’infondatezza della doglianza.3.

Parimenti infondato si rivela il secondo motivo, che deduce violazione dell’obbligo dimotivazione rafforzata e delle norme che governano la valutazione della prova.3.1.

Secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ormai ritenersi pacifico che lariforma in appello del verdetto assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio dicolpevolezza conforme al parametro “dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile discardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulaeiuris: da un lato, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenutedecisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; per altro verso, ilribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata, con la quale il giudice di appello,che riformi totalmente la decisione di primo grado, è tenuto a delineare le linee portanti delproprio, alternativo, ragionamento probatorio e a confutare specificamente i più rilevantiargomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativaincompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U,n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01).

Come è stato precisato, si tratta di obblighiconcorrenti, non alternativi, sicchè la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria diprimo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.(Sez. 3 - n. 16131 del 20/12/2022 (dep. 2023) Rv. 284493 – 03).Con specifico riguardo al versante motivazionale, nella successiva elaborazionegiurisprudenziale, si è precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione diprimo grado non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchépreferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015,Marsili, Rv. 262907), piuttosto consistendo, la motivazione rafforzata, nella compiuta indicazionedelle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamentediversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativoche dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanzialeo processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, (Sez. 6,n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056), tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anchein caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.(Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017 Rv. 272082).3.2.

Nondimeno, tali regulae juris non sono automaticamente traslabili al caso – qui in rilievo- di ribaltamento, in appello, del verdetto di colpevolezza in primo grado, in quanto il giudiced'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligodi rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno resodichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, chefornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo,se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430-01); si è, inoltre, precisato (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Rv. 287858-01) che, nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna nonrichiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma èsufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibilericostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda noncerta la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio.Quindi, l'operazione ermeneutica richiesta al [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado è di confutare leemergenze istruttorie poste dal Tribunale a fondamento dell'opposto assunto, non bastando unaparcellizzata lettura del materiale istruttorio che non specifichi le evidenze ritenute decisive,occorrendo che il giudice di appello, nel riformare in senso assolutorio la condanna di primogrado, proceda attraverso il raffronto comparativo delle decisioni di segno opposto ed evidenzile ragioni in forza delle quali la sentenza d'appello, per manifesta illogicità, per travisamento deldato probatorio o per aver tralasciato aspetti valutativi decisivi della statuizione del primogiudice, non sia idonea a scalfire il giudizio di responsabilità già reso.(Sez. 6 n. 4000 del 13/12/2023 (dep. 2024) Rv. 286201 -In motivazione la Corte ha precisatoche per il ribaltamento della sentenza di condanna, il giudice di appello può limitarsi agiustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base diun'operazione di tipo essenzialmente demolitivo).3.3.

Siffatta struttura della motivazione è ampiamente rinvenibile nella sentenza impugnata,nella quale il Tribunale, che ha assolto l’imputato ribaltando l’iniziale verdetto di condanna, hariepilogato le risultanze istruttorie e ha effettuato una valutazione certamente approfondita,ancor più resa evidente dal confronto con quella del [OSCURATO:PERSONA] di pace, il quale, a parte latrattazione di profili in diritto del reato contestato, si era limitato ad assertive considerazioni diordine generico.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha, invece, ampiamente argomentato le ragioni della ravvisatacontraddittorietà della prova dichiarativa circa la sussistenza del fatto e la responsabilitàdell’imputato, peraltro scrutinando compiutamente i temi, introdotti dalla difesa della partecivile, delle conseguenze della assunzione della prova testimoniale in violazione del divieto dicui all’art. 149 cod. proc. pen. (per avere la teste Symonenko assistito, nel dibattimento,all’esame delle altre parti), correttamente considerando che l'inosservanza di tale regola nondetermina alcuna conseguenza processuale, in particolare nè inutilizzabilità nè nullità(Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Rv. 247312), in quanto l’art. 149 cod.proc. pen. è normaregolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale(Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013 (dep. 2014) Rv. 259036).

Infatti, non può parlarsi diinutilizzabilità a norma dell’art. 191 cod. proc. pen., che riguarda le "prove illegittimamenteacquisite", ovvero le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione.

Come èstato precisato, la violazione di qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della provapuò semmai dare luogo ad una irregolarita’, la quale, in relazione alla sua natura e gravità, puòportare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di tassativita’ dicui all’art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che non può derivare dall’inosservanza del citatoart. 149, che costituisce una norma regolamentare, priva di sanzione processuale (Sez. 1,05/05/1992, Rendina, Rv.190717; Sez. 1, 27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371).Le conclusione alla quale è giunto il giudice di appello, in merito alla inattendibilità dellefonti testimoniali, per la forte conflittualità tra le parti emersa nel giudizio, è sorretta da unamotivazione coerente con i fatti accertati e logicamente supportata, tanto da resistere al vagliodi legittimità, non riscontrandosi nella motivazione dell’assoluzione – come detto sostenuta daspecifico raffronto comparativo delle decisioni di segno opposto - ragioni di manifesta illogicità,o travisamento delle prove od omesso scrutinio di punti decisivi della statuizione del primogiudice, tali che se ne possa affermare la inidoneità a scalfire il giudizio di responsabilità giàreso.3.4.

Non ha pregio, infine, il dedotto utilizzo di criteri extralegali di valutazione della prova,a sostegno della ritenuta inattendibilità, dopo una valutazione di contraddittorietà dellerisultanze acquisite.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rico di:avverso la sentenza del 05/02/2026 del TRIBUNALE di SalernoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno, quale giudice di appello, ha ribaltato,sull’impugnazione dell’imputato, il verdetto di condanna emesso dal giudice di pace di quellastressa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia commesso ai danni diBenito [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo perché il fatto non sussiste e revocando contestualmente lestatuizioni civili.2. Ricorre per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore difiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limitirichiesti per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, è dedotta violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione allafattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 cod. pen., sostenendosi che il Tribunale abbiaprovveduto a una rielaborazione del materiale probatorio, non prospettata né richiestadall’appellante, che si sarebbe limitato a devolvere la questione della reciprocità delle minacce.2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell’obbligo di motivazione rafforzatain caso di ribaltamento del verdetto di primo grado, mancando la maggiore persuasività chedeve connotare il ribaltamento di condanna.3. Ha depositato memoria il difensore dell’imputato concludendo per l’inammissibilità o ilrigetto del ricorso della parte civile.3. In data 7 maggio 2026, il difensore della parte civile ricorrente ha depositato memoria,ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., di replica alle conclusioni del Procuratore generale,insistendo per l’accoglimento del ricorso con condanna dell’imputato alla rifusione delle spesecome da conclusioni scritte e nota depositate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non è fondato.2.Non è fondato il primo motivo, con il quale ci si duole che il Tribunale avrebbe provvedutoa una rielaborazione del materiale probatorio, non prospettata né richiesta dall’imputatoappellante, che si sarebbe limitato a devolvere la questione della reciprocità delle minacce.2.1. Occorre prendere le messe dal primo comma dell’art. 597 cod. proc. pen., che declinail principio del tantum devolutum quantum appellatum, secondo il quale il giudice decide sututte le questioni astrattamente ipotizzabili in ordine al punto impugnato, in quanto oggettodell’appello sono i punti della decisione e non i motivi, come invece accade nel ricorso percassazione.2.2. A tal fine, sovvengono le indicazioni offerte dalla pronuncia delle Sezioni Unite”Tuzzolino”, nella quale si è chiarito che, per "capo della sentenza", deve intendersi "ciascunadecisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato", quale "atto giuridicocompleto, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza”.Il “punto della decisione”, invece, ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte lestatuizioni suscettibili di autonoma considerazione, necessarie per ottenere una decisionecompleta su un capo, di talchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto diimputazione, i punti della decisione coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioniindispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo, luogo, all’accertamento dellaresponsabilità e alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti puntidella sentenza. Ne consegue che, a ogni capo, corrisponde una pluralità di punti della decisione,ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascunaimputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può ritenersi esaurito se nonquando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale suogni reato, quali l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazionegiuridica, l’esistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza e – nel caso di condanna –l’accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti e la relativa comparazione, ladeterminazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questionidedotte dalle parti o rilevabili di ufficio (Sez. U. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, v. 216239;nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 Rv. 268965, Aiello e altro).2.3. Calando tali principi nella vicenda processuale in esame, si osserva che, al di làdell’effettiva possibilità di ritenere che l’appellante abbia inteso delimitare nei termini indicatinel ricorso l’ambito delle sue doglianze, quel che rileva è che, per quanto afferma lo stessoricorrente, con il gravame, l’imputato aveva contestato l’affermazione di responsabilitàsostenendo la reciprocità delle minacce. D’altronde, nella sintesi dei motivi di appello riportata(senza contestazioni) nella sentenza impugnata, si legge che oggetto dell’impugnazione dimerito era la sussistenza di un clima di forte conflittualità tra le parti che rendeva inattendibilile fonti dichiarative, di cui si lamentava la mancanza di adeguato scrutinio di attendibilità.2.4. E’ innegabile, allora, che alla Corte di appello sia stato devoluto il tema afferenteall’accertamento della stessa sussistenza del fatto e della responsabilità dell’imputato, e,dunque, un punto della decisione di primo grado il cui accertamento necessariamente richiedevala rivalutazione del materiale probatorio. Di qui, l’infondatezza della doglianza.3. Parimenti infondato si rivela il secondo motivo, che deduce violazione dell’obbligo dimotivazione rafforzata e delle norme che governano la valutazione della prova.3.1. Secondo gli approdi di questa Corte di legittimità, deve ormai ritenersi pacifico che lariforma in appello del verdetto assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio dicolpevolezza conforme al parametro “dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile discardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulaeiuris: da un lato, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenutedecisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; per altro verso, ilribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata, con la quale il giudice di appello,che riformi totalmente la decisione di primo grado, è tenuto a delineare le linee portanti delproprio, alternativo, ragionamento probatorio e a confutare specificamente i più rilevantiargomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativaincompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U,n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). Come è stato precisato, si tratta di obblighiconcorrenti, non alternativi, sicchè la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria diprimo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.(Sez. 3 - n. 16131 del 20/12/2022 (dep. 2023) Rv. 284493 – 03).Con specifico riguardo al versante motivazionale, nella successiva elaborazionegiurisprudenziale, si è precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione diprimo grado non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perchépreferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015,Marsili, Rv. 262907), piuttosto consistendo, la motivazione rafforzata, nella compiuta indicazionedelle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamentediversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativoche dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanzialeo processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, (Sez. 6,n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056), tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anchein caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.(Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017 Rv. 272082).3.2. Nondimeno, tali regulae juris non sono automaticamente traslabili al caso – qui in rilievo- di ribaltamento, in appello, del verdetto di colpevolezza in primo grado, in quanto il giudiced'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligodi rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno resodichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, chefornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo,se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. Un., n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018,Troise, Rv. 272430-01); si è, inoltre, precisato (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Rv. 287858-01) che, nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna nonrichiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma èsufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibilericostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda noncerta la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio.Quindi, l'operazione ermeneutica richiesta al [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado è di confutare leemergenze istruttorie poste dal Tribunale a fondamento dell'opposto assunto, non bastando unaparcellizzata lettura del materiale istruttorio che non specifichi le evidenze ritenute decisive,occorrendo che il giudice di appello, nel riformare in senso assolutorio la condanna di primogrado, proceda attraverso il raffronto comparativo delle decisioni di segno opposto ed evidenzile ragioni in forza delle quali la sentenza d'appello, per manifesta illogicità, per travisamento deldato probatorio o per aver tralasciato aspetti valutativi decisivi della statuizione del primogiudice, non sia idonea a scalfire il giudizio di responsabilità già reso.(Sez. 6 n. 4000 del 13/12/2023 (dep. 2024) Rv. 286201 -In motivazione la Corte ha precisatoche per il ribaltamento della sentenza di condanna, il giudice di appello può limitarsi agiustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base diun'operazione di tipo essenzialmente demolitivo).3.3. Siffatta struttura della motivazione è ampiamente rinvenibile nella sentenza impugnata,nella quale il Tribunale, che ha assolto l’imputato ribaltando l’iniziale verdetto di condanna, hariepilogato le risultanze istruttorie e ha effettuato una valutazione certamente approfondita,ancor più resa evidente dal confronto con quella del [OSCURATO:PERSONA] di pace, il quale, a parte latrattazione di profili in diritto del reato contestato, si era limitato ad assertive considerazioni diordine generico.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha, invece, ampiamente argomentato le ragioni della ravvisatacontraddittorietà della prova dichiarativa circa la sussistenza del fatto e la responsabilitàdell’imputato, peraltro scrutinando compiutamente i temi, introdotti dalla difesa della partecivile, delle conseguenze della assunzione della prova testimoniale in violazione del divieto dicui all’art. 149 cod. proc. pen. (per avere la teste Symonenko assistito, nel dibattimento,all’esame delle altre parti), correttamente considerando che l'inosservanza di tale regola nondetermina alcuna conseguenza processuale, in particolare nè inutilizzabilità nè nullità(Sez. 5, n. 21886 del 09/04/2010, Rv. 247312), in quanto l’art. 149 cod.proc. pen. è normaregolamentare cui non è collegata alcuna sanzione processuale(Sez. 5, n. 8367 del 26/09/2013 (dep. 2014) Rv. 259036). Infatti, non può parlarsi diinutilizzabilità a norma dell’art. 191 cod. proc. pen., che riguarda le "prove illegittimamenteacquisite", ovvero le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. Come èstato precisato, la violazione di qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della provapuò semmai dare luogo ad una irregolarita’, la quale, in relazione alla sua natura e gravità, puòportare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di tassativita’ dicui all’art. 177 cod. proc. pen., conseguenza che non può derivare dall’inosservanza del citatoart. 149, che costituisce una norma regolamentare, priva di sanzione processuale (Sez. 1,05/05/1992, Rendina, Rv.190717; Sez. 1, 27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371).Le conclusione alla quale è giunto il giudice di appello, in merito alla inattendibilità dellefonti testimoniali, per la forte conflittualità tra le parti emersa nel giudizio, è sorretta da unamotivazione coerente con i fatti accertati e logicamente supportata, tanto da resistere al vagliodi legittimità, non riscontrandosi nella motivazione dell’assoluzione – come detto sostenuta daspecifico raffronto comparativo delle decisioni di segno opposto - ragioni di manifesta illogicità,o travisamento delle prove od omesso scrutinio di punti decisivi della statuizione del primogiudice, tali che se ne possa affermare la inidoneità a scalfire il giudizio di responsabilità giàreso.3.4. Non ha pregio, infine, il dedotto utilizzo di criteri extralegali di valutazione della prova,a sostegno della ritenuta inattendibilità, dopo una valutazione di contraddittorietà dellerisultanze acquisite.Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]