CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2021
Cassazione n. 38963/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'Mi/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 febbraio 2021, il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza resa il 26 dicembre 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], arrestato e indagato, per quanto qui rileva, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A), di tentato omicidio aggravato (capo B) e lesioni personali aggravate (capo C), fatti avvenuti in Matera, il 22 dicembre 2020, oltre a convalidare l'arresto, ha applicato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1. Il Tribunale ha anzitutto riepilogato, anche mediante il richiamo delle risultanze dell'ordinanza genetica, gli elementi di fatto emersi dalle indagini preliminari osservando quanto segue. Alle ore 17:00 del 22 dicembre 2020, era stata segnalata alla Questura di Matera la presenza sul territorio di una Audi 6, meglio identificata in atti, di colore nero, oggetto di precedente furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sicché il personale della Volante designata, individuata l'autovettura mentre marciava nel centro di Matera, si era posto al suo inseguimento, in quanto il conducente del veicolo intercettato si era dato a precipitosa fuga. Raggiunto il veicolo, gli operanti di polizia giudiziaria avevano affiancato la volante allo stesso intimando l'alt, ma avevano subìto uno speronamento nella parte anteriore destra del veicolo. Nelle more, un'altra pattuglia della Polizia si era piazzata alla rotonda di [OSCURATO:PERSONA] per arrestare la marcia dell'Audi, ma il conducente del veicolo inseguito, anziché arrestare la corsa, prima aveva rallentato e poi aveva accelerato la marcia in corrispondenza del blocco indirizzando l'automobile direttamente verso gli operanti per forzare il blocco travolgendoli, fatto non verificatosi solo per la prontezza degli operanti che erano balzati all'indietro evitando il peggio. Tuttavia l'Isp. Sup. [OSCURATO:PERSONA] era stato travolto in parte dagli pneumatici del lato sinistro del veicolo che gli avevano schiacciato il piede destro e da una porzione della carrozzeria che aveva impattato contro le sue gambe; il tutto, nonostante gli operanti di Polizia giudiziaria avessero esploso alcuni colpi di pistola in aria e, poi, di fronte all'inarrestabile marcia della Audi lanciata grandissima velocità, anche all'indirizzo del veicolo dei fuggitivi. Ancora dopo; l'Audi dei fuggitivi si era imbattuta nell'auto [OSCURATO:PERSONA], veicolo privato alla cui guida si trovava il Sov. C. [OSCURATO:PERSONA], con a bordo i suoi familiari, il quale, avvedutosi di quanto stava accadendo, aveva rallentato la sua marcia per ostacolare quella dell'Audi e costringerla a fermarsi, ma i fuggitivi non si erano arrestati nemmeno dinanzi a ciò e l'Audi aveva impattato, con l'angolo anteriore destro, quello posteriore sinistro della [OSCURATO:PERSONA], cagionando a Tataranni e alla sua convivente [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in 15 e in 20 giorni. Quest'ultimo impatto aveva costretto i due occupanti dell'Audi, atteso lo scoppio dell'airbag al suo interno, ad arrestare la marcia e a darsi a precipitosa fuga a piedi: mentre quello uscito dal lato passeggero era riuscito a far perdere le sue tracce, il conducente dell'Audi era stato bloccato - non senza resistere ulteriormente - dagli operanti della polizia giudiziaria che poi, all'esito della perquisizione veicolare, avevano rinvenuto numerosi arnesi atti allo scasso, due targhe, coltelli e altro materiale. Tale sviluppo ha originato la contestazione dei reati alla base della misura cautelare, nonché quella di lesioni aggravate in danno di Tataranni e Cuscianna. 1.2. Interposta da [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di riesame, con la quale erano stati contestati i gravi indizi di colpevolezza relativamente alla fattispecie di tentato omicidio, i cui elementi avrebbero dovuto ricondursi alla resistenza a pubblico ufficiale e non avrebbero autorizzato l'individuazione del dolo omicidiario, e anche le esigenze cautelari legittimanti la misura inframuraria, in ogni caso deducendosi la sufficienza di una misura meno afflittiva, il Tribunale ha disatteso tutte le prospettazioni, considerando l'evenienza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati posti a base del titolo nonché delle esigenze cautelari di grado tale da dover essere tutelate con la custodia inframuraria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e sostenendo l'impugnazione con due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 56 e 575 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in merito alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di tentato omicidio. In particolare, si censura come illogica la ritenuta evenienza del dolo alternativo alla base del tentato omicidio, segnalandosi l'incongruenza della comparazione con un altro caso in cui il fuggitivo aveva tentato a più riprese di investire la motocicletta a bordo della quale viaggiavano gli operanti, laddove nel presente caso - si fa notare - l'indagato non aveva commesso nessun reato talmente grave da indurlo ad accettare il rischio di uccidere un poliziotto. Si aggiunge che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'escludere lo stesso delitto di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla condotta di chi si' limiti alla fuga in auto che si realizzi in modo passivo e senza mettere in pericolo gli agenti inseguitori; quando invece la fuga metta a rischio la vita di terze persone con manovre spericolate, anche dirigendosi contro i pubblici ufficiali, ma avendo come orizzonte finalistico soltanto quello di sottrarsi al controllo della polizia giudiziaria, si può ipotizzare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma non il tentato omicidio, in quanto manca totalmente l'indispensabile requisito dell'univocità degli atti e, con esso, è carente anche la volontà di uccidere le persone addette al controllo. In tal senso - si sottolinea - l'alternativa che si è posta nella quasi totalità dei casi ha riguardato la sussistenza, o meno, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente sottolinea che, nel caso in esame, l'unico operante investito dall'auto è stato l'Isp. [OSCURATO:PERSONA], che peraltro ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni; inoltre, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, gli agenti addetti al posto di blocco non si trovavano in strada ma, come aveva precisato la relazione di servizio, erano collocati al bordo della strada; la differenza era sostanziale, perché per attuare la fuga l'indagato non aveva alcuna necessità di tentare l'investimento degli operanti. Tale circostanza, si aggiunge, rende irrilevante anche il riferimento al fatto ,che non era sopraggiunto un altro veicolo, giacché dal bordo della strada gli operanti avevano potuto evitare il pericolo spostandosi verso l'esterno, dove non transitavano auto: la strada in cui si erano svolti i fatti era una delle arterie principali di Matera e nessun ostacolo avrebbe impedito agli agenti, già collocati sul ciglio della strada, di schivare l'auto in corsa. La difesa rimarca anche l'inadeguatezza della motivazione in punto di individuazione del dolo alternativo, sottolineando che l'ordinamento gradua la responsabilità sulla scorta dell'interpretazione della sfera volitiva dell'agente e impone di rifuggire dalla tendenza a ricondurre al dolo qualsiasi comportamento improntato a grave azzardo, essendo erroneo accedere a un discrimine fra dolo e colpa basato su un dato meramente quantitativo della sconsideratezza della condotta, e non su un accurato esame del caso concreto. • 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari. La difesa sostiene che per addivenire alla conferma dell'evenienza delle suddette esigenze il Tribunale si sia avvalso della più classica delle formule di stile, quella inerente alla modalità del fatto, e si sia poi richiamato a un precedente penale risalente a quindici anni prima, enfatizzando questi elementi per concludere nel senso della necessarietà della custodia cautelare in carcere, nonché sostenendo, in modo apodittico, che l'indagato aveva una personalità poco incline al rispetto delle regole, nonostante che il precedente penale fosse risalente e che [OSCURATO:PERSONA], per il corrispondente accertamento, era stato sottoposto solo alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, nel prosieguo, a quella dell'obbligo di dimora, a riprova della sua capacità di rispettare le prescrizioni imposte, non essendo stato, d'altronde, mai condannato o denunciato per evasione. Tali argomenti e anche quello della delicata situazione sanitaria nelle carceri, in conseguenza dell'emergenza pandemica, erano stati - evidenzia la difesa - sottoposti al Tribunale, ma senza esito.3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto, rispetto alla tematica posta con il primo motivo, la motivazione del provvedimento si appalesa adeguata e incensurabile, mentre il secondo motivo si rivela inconsistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene il ricorso infondato, per cui l'impugnazione è da rigettare. 2. Va, in premessa, evidenziato il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti o sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendo invece controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno persuaso della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). 3. Ribadito l'alveo in cui deve collocarsi l'esame delle censure contenute nell'impugnazione, per la valutazione del primo motivo, giova richiamare gli elementi di fatto in relazione ai quali il Tribunale ha formulato il giudizio di evenienza della gravità indiziaria anche per il tentato omicidio. 3.1. Va dato atto che, secondo i giudici del riesame, nessun dubbio poteva nutrirsi circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo A), fatti caratterizzati dall'effettivo speronamento da parte dell'autovettura condotta dall'indagato del veicolo della polizia operante, in ordine a cui si è precisato che l'impatto era avvenuto con il coinvolgimento della parte anteriore destra di quest'ultima autovettura: circostanza desumibile in modo univoco dalla verifica dei danni riportati dall'autovettura, riscontrati dai giudici di merito anche mediante l'esame della documentazione fotografica acquisita. Del pari, nessuna perplessità si poneva poi in ordine alla gravità indiziaria per il reato di lesioni aggravate (sub C), relativamente a quelle cagionate agli operanti all'atto dello speronamento del loro veicolo e, successivamente, quando l'indagato si era dimenato per non farsi catturare e ammanettare, posto che i relativi esiti andavano certamente al di là del quantum minimo di violenza necessario per integrare il reato di resistenza. Per quanto il punto sia stato trattato in modo indiretto nella censura, va in ogni caso osservato che, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento oggettivo della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada, ovvero compia una serie di manovre finalizzate a impedire l'insegqimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli stessi inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137 - 01). Su tale versante, quindi, la motivazione si profila senz'altro congrua e priva di vizi logici. 3.2. Assodato ciò, secondo il Tribunale, era sussistente anche la gravità indiziaria relativa attentato omicidio (sub B), posto che del tutto conforme alle risultanze scaturenti dal verbale di arresto, con piantina allegata, era la dinamica dell'avvenuto impatto fra gli pneumatici del lato sinistro del veicolo condotto dall'indagato e il piede dell'Isp. [OSCURATO:PERSONA], schiacciato dagli stessi, oltre che attinto alla gamba anche dalla carrozzeria del veicolo. E, circa la direzione e univocità degli atti, rilevante è stato ritenuto il fatto che l'indagato aveva lanciato l'autovettura Audi da lui condotta a grande velocità proprio nella direzione degli operanti di polizia giudiziaria che avevano approntato il posto di blocco, così attentando alla vita oltre che alla incolumità degli stessi. I giudici del riesame, su tale cruciale snodo, hanno accertato che soltanto la prontezza di questi ultimi, i quali erano repentinamente balzati all'indietro, e la fortunosa circostanza che intanto non era sopraggiunto alcun altro veicolo avevano determinato l'esclusione dell'impatto tra la suddetta Audi e il corpo degli operanti, salvi, peraltro, il trauma da schiacciamento del piede destro riportato dall'Isp. [OSCURATO:PERSONA] e le altre lesioni riportate dai suoi colleghi: effetti pregiudizievoli ritenuti, in modo non illogico, confermativi della concreta finalizzazione dell'investimento a colpire in pieno le persone che avevano organizzato e stavano attuando il posto di blocco volto a fermare il fuggitivo. Quanto all'elemento soggettivo che aveva sorretto tale condotta - ha argomentato il Tribunale - si era trattato di dolo diretto, sub specie di dolo alternativo, orientato sia verso l'evento omicidiario e sia verso quello di lesioni, elemento soggettivo del tutto compatibile con ' il delitto tentato, sussistendo i requisiti, desumibili dalla dinamica, tali da indurre a concludere in modo razionale che l'agente si era rappresentato e aveva voluto, alternativamente, l'evento lesivo e l'evento mortale onde perseguire lo scopo di 'superare il posto di blocco e sfuggire all'arresto. Le discolpe rese da [OSCURATO:PERSONA] sono state tenute in conto dai giudici del riesame che, tuttavia, hanno reputato generico e poco verosimile quanto l'indagato aveva sostenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia in senso contrastante con lo sviluppo dei fatti che gli appartenenti alla polizia giudiziaria avevano direttamente percepito e poi riferito. 3.3.. Anche per tale aspetto, pur in un quadro obiettivamente più articolato, l'analisi svolta dal Tribunale, in adesione all'inquadramento esposto nell'ordinanza genetica, è pervenuta a conclusioni sorrette da argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche. Non merita condivisione l'obiezione svolta dal ricorrente, secondo cui, nelle situazioni scaturite dal tentativo reiterato e anche pericoloso della persona a cui è stato intimato l'alt dai tutori dell'ordine, si è a volte escluso, con riferimento alla specifica vicenda, il riscontro della volontà omicida, sia pure nella forma del dolo alternativo, essendosi in tali casi degradato - l'elemento psicologico accertato - alla colpa cosciente, oppure al dolo eventuale, il quale pure è da ritenere insufficiente a sorreggere il delitto tentato: ciò, infatti, non esclude che siano verificabili casi di specie in cui, viceversa, l'accertamento di merito pervenga all'enucleazione degli elementi costitutivi del tentato omicidio, allorquando emerga che la condotta dell'agente abbia messo in pericolo, mediante l'utilizzazione spericolata del veicolo, non soltanto il bene dell'incolumità personale, ma anche il bene della vita della persona offesa e che l'agente abbia fatto ciò essendosi prefigurata la concreta probabilità di determinare l'uccisione della vittima e avendo voluto - non soltanto lederla, ma anche e in modo psicologicamente indifferente - ucciderla. E, quando in punto di fatto si determini tale fattispecie, certo non può considerarsi - come in qualche modo il ricorrente sostiene - assorbente ed esaustiva la contestazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto si verte in un'ipotesi di concorso formale, ex art. 81, comma primo, cod. pen., fra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di tentato omicidio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati da tali norme e le differenze qualitative e quantitative dell'esercitata violenza contro il pubblico ufficiale. In tal senso, va ribadito che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si sostanzia nelle percosse, e non già quegli atti che - esorbitando da detto limite minimo, e pur finalizzati alla resistenza - concretino un attentato alla vita o all'incolumità del pubblico ufficiale (Sez. 2, n. 38620 del 26/09/2007, Dumani, Rv. 238221 - 01; Sez. 1, n. 9607 del 09/01/2004, Faucitano, Rv. 227223 - 01; cfr., fra le altre, anche Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734 - 01; Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256539 - 01). Altra questione sarebbe quella, non posta dal ricorrente, della sussistenza - o meno - dell'assorbimento del delitto di resistenza a pubblico ufficiale nel tentato omicidio aggravato, in relazione al disposto di cui all'art. 576, primo comma, n. 5- bis, e al disposto di cui all'art. 61, primo comma, n. 10, cod. pen. (su cui cfr. le varie inflessioni evidenziate da Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680 - 08; Sez. 6, n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203 - 01; Sez. 1, n. 713 del 02/12/2010, dep. 2011, Morelli, Rv. 249495 - 01). Pertanto, in rapporto alla doglianza e, dunque, per quanto qui rileva, resta ferma - alla stregua degli accertamenti in fatto compiuti, allo stato degli atti, dai giudici della cautela - la conclusione dell'evenienza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla più grave fattispecie del tentato omicidio. Né la Corte può accedere alla proposta di rilettura della concreta dinamica dell'episodio, senza esorbitare nella ricognizione e nella valutazione di merito circa la verifica della sussistenza dell'idoneità e della univocità degli atti e anche con riferimento al dolo omicidiario, di natura alternativa, elementi in riferimento ai quali la motivazione offerta dai giudici del riesame si profila adeguata e lineare. Essi hanno, in particolare, evidenziato che, alla stregua degli indizi emersi e valutati, le persone degli operanti che stavano curando il posto di blocco sono state sostanzialmente prese di mira dal veicolo investitore condotto dall'indagato, tanto che, nonostante la loro reazione salvifica, [OSCURATO:PERSONA] ha subito lo schiacciamento del piede destro, evidentemente da sovrapposizione sull'arto e relativo impatto da parte delle ruote del veicolo; elemento costituente, nella logica prospettiva disegnata nel provvedimento impugnato, la conferma dell'idoneità e della non equivocità dell'investimento, tanto più che il discessus delle persone offese è stato apprezzato dal Tribunale - anche al fine del ritenuto dolo omicidiario - come per nulla agevole e, dunque, nemmeno prevedibile, soltanto fortunosa essendo stata reputata la circostanza che la reazione degli operanti abbia coinciso con il mancato sopraggiungimento di altro veicolo: fatto che, per come configurato nel provvedimento, avrebbe vanificato la reazione stessa. Questo elemento è stato contestato dal ricorrente, che ha invece sostenuto la. sostanziale impossibilità che il balzo all'indietro degli operanti li avesse potuti esporre al pericolo di un diverso e concomitante investimento: si tratta, però, di un aspetto inerente alla specifica dinamica della vicenda, sufficientemente tratteggiato nell'ordinanza impugnata e, come tale, non suscettibile in questa sede della diversa lettura proposta (sebbene suscettibile di verifica e approfondimento nelle ulteriori fasi di merito). Nell prospettiva così precisata, risulta non illogico aver ritenuto la descritta azione antigiuridica messa in essere da [OSCURATO:PERSONA] sorretta - non da una, pur esorbitante, sconsideratezza, né dalla mera accettazione del rischio della lesione del bene della vita degli operanti, bensì - dalla consapevole volontà diretta, all'un tempo e indifferentemente, a ledere o anche a uccidere i medesimi, i quali si stavano frapponendo in modo deciso, con il posto di blocco, alla sua fuga con l'autovettura. La doglianza, pertanto, deve ritenersi infondata. 4. In ordine alle esigenze cautelari e alla misura idonea a tutelarle, si rileva che il Tribunale ha evidenziato l'immanenza del pericolo di reiterazione da parte dell'indagato dei delitti della stessa specie e tale base ricognitiva ha indotto i giudici del riesame a considerare adeguata e necessaria la misura in concreto applicata con il provvedimento genetico, tenuto conto delle allarmanti modalità e delle circostanze che avevano caratterizzato la condotta di [OSCURATO:PERSONA], ritenute indicative dell'assoluto disprezzo per i valori e i beni giuridici tutelati dall'ordinamento, ivi incluso quello - massimamente rilevante - della vita umana. Il Tribunale ha considerato, in via concomitante e nella stessa direzione, anche i precedenti penali (di cui uno specifico), i quali, pur se abbastanza risalenti, sono stati valutati come sintomatici di una personalità ancora incline a delinquere. 4.1. Si tratta di considerazioni che integrano un discorso giustificativo effettivo, e non di mero stile, come ha invece lamentato il ricorrente. La contestazione svolta dalla difesa circa l'evenienza delle esigenze cautelari, per l'addotta modestia e per il carattere risalente dei precedenti penali, con prospettata evanescenza del rischio di recidiva, rinviene un ostacolo non superabile nella spiegazione della rilevante pericolosità palesata da [OSCURATO:PERSONA] con la spregiudicata e violenta condotta messa in essere, contraddistinta da modalità veramente allarmanti e facilmente riproponibile in modo effettivo in, per nulla remoti, contesti similari. La censura, in tale prospettiva, collide con il rilievo che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma va riferito, invece, alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, la quale deve essere apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a fronteggiare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). In tale snodo, non essendo da equipararsi il requisito dell'attualità all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, si esige piuttosto che il giudice della cautela formuli una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, con l'esame delle concrete condizioni di vita del medesimo, valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242 - 01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 - 01). Alle indicate coordinate si è attenuto il Tribunale del riesame, anche lì dove ha giustificato l'attuale incompatibilità fra le misure cautelari meno rigorose della custodia cautelare inframuraria e le esigenze cautelari enucleate. 4.2. In questa direzione, poi, la necessità della custodia cautelare in carcere è stata ritenuta in ragione del rilievo che una diversa misura, anche autocustodiale con dispositivo di controllo, non può, allo stato, apprezzarsi come idonea a scongiurare l'enucleato pericolo di reiterazione criminosa, sia per quanto era stato già argomentato nell'ordinanza applicativa, sia in considerazione della valutata personalità dell'indagato, soggetto dimostratosi, anche in epoca recente, poco incline al rispetto delle regole e inidoneo alla collaborazione e all'autocontrollo. Sul punto, non merita censura la valutazione secondo cui le specifiche modalità che hanno caratterizzato la condotta dell'indagato concorrono a persuadere del fatto che la misura degli arresti domiciliari, pur se rafforzata con gli strumenti di controllo elettronico, non garantisce attualmente il presidio delle esigenze cautelari specialpreventive. Sull'argomento, resta fermo il principio di diritto secondo cui gli arresti domiciliari con l'ausilio del presidio elettronico non costituiscono una nuova e autonoma misura cautelare, ma configurano un nuovo strumento di controllo, previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. e applicabile, nei casi stabiliti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti, con la specificazione, enunciata dalle Sezioni Unite, che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Al riguardo, si aggiunge che la necessità di tale esplicita motivazione non viene in rilievo qualora il giudice di merito abbia dovuto escludere in radice, per ragioni specifiche, quali le caratteristiche delle esigenze cautelari afferenti alla situazione valutata o l'inidoneità del domicilio proposto, la compatibilità di ogni forma di arresti domiciliari. Sicché il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'assenza di opportunità dell'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 - 01). Deve considerarsi, quindi, assolto l'onere motivazionale sull'adeguatezza della misura cautelare inframuraria quando il giudice della cautela evidenzi, con congrui argomenti, l'esclusiva idoneità e proporzionalità della misura carceraria, escludendo radicalmente la capacità contenitiva del regime cautelare fiduciario, comunque riconnesso alla custodia cautelare domestica, pur se presidiata dal controllo elettronico (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470 - 01, ha puntualizzato che la valutazione in ordine alla proporzionalità della misura implica anche l'apprezzamento del tipo di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da violenza alla persona, gli arresti domiciliari possono ritenersi proporzionati solo se, all'esito di un rigoroso esame della personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento). Assolutamente generico si palesa, infine, il riferimento all'emergenza pandemica. Pure da questo angolo visuale, quindi, l'ordinanza impugnata risulta sorretta da una valutazione congrua e non viziata sotto il profilo logico, di guisa che anche la corrispondente doglianza si rivela priva di fondamento. 5. Il ricorso va quindi rigettato. A tale statuizione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va altresì data la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario