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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08176/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della valutazione giuridica in ordine al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante sopra indicata, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) l'entità del danno patrimoniale arrecato, pari a circa 720,00 euro, non consente di esprimere un giudizio di minima rilevanza economica dello stesso; b) il dato economico dev'essere valutato unitamente al complessivo disvalore sociale della condotta ascrivibile all'imputato, il quale, al fine di ottenere la disponibilità delle autovetture, utilizzava le generalità di quattro diverse persone ignare, anche col rischio di esporle alle pretese economiche della società di noleggio; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole del mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della valutazione giuridica in ordine al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante sopra indicata, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) l'entità del danno patrimoniale arrecato, pari a circa 720,00 euro, non consente di esprimere un giudizio di minima rilevanza economica dello stesso; b) il dato economico dev'essere valutato unitamente al complessivo disvalore sociale della condotta ascrivibile all'imputato, il quale, al fine di ottenere la disponibilità delle autovetture, utilizzava le generalità di quattro diverse persone ignare, anche col rischio di esporle alle pretese economiche della società di noleggio; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 feb
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