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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 26974/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7170/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 38260/2021depositata il 03/12/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 38260/2021, depositata il 03/12/2021, questa Corte aveva così disposto: “La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge”, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario;

2. l’ufficio è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

P.Q.M. la Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 38260/2021 depositata il 03/12/2021, dopo l’inciso « accessori di legge » debba aggiungersi «, somme distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7170/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 38260/2021depositata il 03/12/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, premesso che con ordinanza n. 38260/2021, depositata il 03/12/2021, questa Corte aveva così disposto: “La Corte, rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge”, sebbene fosse stata formulata espressa richiesta di distrazione in favore del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, ha chiesto la correzione dell'errore materiale della mancata distrazione delle spese in favore del legale antistatario; 2. l’ufficio è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso merita accoglimento atteso che per mero materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione in questione all’esito dell’esame del controricorso di cui al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079). P.Q.M. la Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 38260/2021 depositata il 03/12/2021, dopo l’inciso « accessori di legge » debba aggiungersi «, somme distratte in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in da
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