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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15678/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O, in persona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PER2026 [OSCURATO:PERSONA] E L'[OSCURATO:PERSONA] DI1975 TRAPANI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 479/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 31/12/2024 R.G.N. 1207/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13947/2025Numero di raccolta generale 15678/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], docente di ruolo presso istitutoscolastico in Trapani, nonché avvocato, avverso la sentenza delTribunale di Trapani che aveva ritenuto legittimo il licenziamentointimatole in data

13.12. 2019.2.

La ricorrente, poi appellante, era stata sottoposta allamisura cautelare degli arresti domiciliari e successivamentetratta a giudizio in relazione al delitto di concussione commessoin concorso con una sua assistita ([OSCURATO:PERSONA]) in danno di altroavvocato ([OSCURATO:PERSONA]), che a sua volta era statorinviato a giudizio, a seguito di querela presentata da VitaPipitone (inizialmente assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e poi difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), per i delitti di truffa e di infedele patrocinio.Secondo l’originario capo di imputazione, recepito nellacontestazione disciplinare, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la sua assistita, inconcorso fra loro e abusando della qualità di testimone dellaseconda, avrebbero costretto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a promettere ilversamento del complessivo importo di € 80.000 e a effettuarela dazione di acconto pari a € 6.000 con la minaccia di un maleingiusto (sicura condanna nel processo penale in caso dimancata ritrattazione delle accuse formulate dalladenunciante).

Dopo la sospensione obbligatoria conseguentealla misura cautelare e la sospensione del procedimentodisciplinare, l’amministrazione riattivava quest’ultimo a seguitodela condanna in primo grado pronunciata dal Tribunale, cheaveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto diconcussione contestato.

In pendenza del giudizio diimpugnazione del licenziamento intimato con atto del13.12.2019, la sentenza penale di condanna veniva dichiaratanulla dalla Corte d’Appello di Palermo, con restituzione degli attiNumero registro generale 13947/2025al Pubblico Ministero, sul presupposto che i fatti emersi fosseroN umero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026in realtà diversi da quelli contestati, e integrassero non il delittDoat a pubblicazione 22/05/2026di concussione, bensì quello di corruzione.

Quanto alla rilevanzasul piano disciplinare della complessa vicenda penale, entrambii giudici di merito ritenevano, per quanto in questa sede rileva,che:- ferma l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto aquello penale, in sede civile potevano essere utilizzati gli attilegittimamente acquisiti nel processo penale;- ai fini della valutazione degli stessi poteva essere utilizzatala sentenza penale, seppure non passata in giudicato;- nella specie i fatti erano stati sostanzialmente accertati dalTribunale;- la successiva pronuncia della Corte d’Appello, dichiarativadella nullità della sentenza di primo grado, non rendevaquest’ultima inutilizzabile, posto che in appello le condottemateriali addebitate all’avv. [OSCURATO:PERSONA] erano statesostanzialmente accertate;- non si era verificata immutazione del fatto contestato,essendo stato accertato il nucleo essenziale dellacontestazione, ossia il “mercimonio della funzione pubblica”(di testimone), incompatibile con la funzione docente e taleda pregiudicare gravemente l’immagine dell’istituzionescolastica.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] con unico articolato motivo, cui resiste concontroricorso l’amministrazione; entrambe le parti hannocomunicato memoria.Numero registro generale 13947/2025Ragioni della decisione Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

Parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 55-bis, 55-quater, comma 1, lettera f-bis) d.lgs. n. 165/2001, 604 e 521c.p.p., 2697 c.c., 2119 c.c., 24 Cost., 112 c.p.c. e dei contrattie accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 13, comma 9, punto2, lettera e) CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca 2016-2018).Sostiene che il giudice del gravame ha ritenuto sussistenti eprovati gli addebiti disciplinari contestati nonostante la nullitàdella sentenza 11.7.2019 dalla sezione penale del Tribunale diTrapani e per avere il giudice del gravame violato il principio diimmutabilità della contestazione disciplinare.2.

Viene dunque contestato l’accertamento di fattocontenuto nella sentenza impugnata, censurandola, da un lato,quanto alla possibilità di utilizzare una sentenza penale dellaquale sia poi stata dichiarata la nullità, e, d’altro lato, quantoalla nozione di immutabilità della contestazione che per la Corteterritoriale non sarebbe stato nella specie violato, venendo inrilievo la qualificazione giuridica del fatto e non la suamaterialità, rimasta immutata.3.

Il motivo di ricorso non è fondato.4.

Con riguardo ai primi profili di censura, osserva il Collegioche, nella specie, le sentenze penali non sono state assunte convalore di giudicato, ma utilizzate quanto alla ricostruzione deifatti di causa.

I giudici del merito in doppio grado hannoapprezzato congiuntamente sia la sentenza del Tribunale, cheaveva affermato la responsabilità per il delitto di concussione,sia quella della Corte d’Appello, che nel dichiarare nulla quelladi primo grado, ha ritenuto emersa una condotta corruttiva inluogo del delitto di cui all’art. 317 c.p.Numero registro generale 13947/20255.

L’autonomo utilizzo in sede disciplinare civile deglNi umero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026accertamenti fattuali contenuti in procedimenti penali, comDeat a pubblicazione 22/05/2026operato nella sentenza impugnata, è conforme allagiurisprudenza di questa Corte che ha costantemente ribaditol’autonomia della valutazione dei fatti posti a base dicontestazione disciplinare in sede giudiziale civile rispetto allavalutazione dei medesimi fatti in sede giudiziale penale, qualicondotte integranti o meno fattispecie di reato; che non èpreclusa, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fattiaccertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presuppostidelle rispettive responsabilità; che il fatto eventualmenteinidoneo a fondare una responsabilità penale può comunqueintegrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare(cfr. Cass. n. 12306/2024, n. 30663/2023, n. 398/2023, n.11948/2019, S.U. n. 14344/2015, n. 12134/2005).6.

Ciò non significa che la valutazione dei fatti oggetto diprocedimento disciplinare come operata dal giudice penalerisulti irrilevante, anche in relazione al loro disvalore sociale egiuridico.

Ma va specificato che la ricostruzione fattuale operatain sede penale è utilizzabile, quanto meno come prova atipica,da parte del giudice del lavoro (cfr. Cass. n. 26042/2023, n.9507/2023).7.

Con riguardo ai profili di censura concernenti lacontestazione disciplinare (mutuata nella speciedall’imputazione), rileva il Collegio che, come si desume dallalettura della sentenza penale d’appello, non è stata ravvisatauna condotta di costrizione realizzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dalla suaassistita, ma è stato ritenuto di contro, in appello, evincibile unfraudolento accordo avente ad oggetto il contenuto delladenuncia presentata dall'assistita, alla quale hanno preso parteentrambe per soddisfare le proprie esigenze di ristoroNumero registro generale 13947/2025economico, nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le proprieN umero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026esigenze di contenimento dell'accusa di infedele patrocinio a suDoat a pubblicazione 22/05/2026carico.8.

Fermo il ragionamento della Corte d'Appello penale,secondo la quale quanto emerso in dibattimento non consentivauna riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 521 c.p.c., per ladifferenza tra i reati di concussione e di corruzione soprattutto,nella fattispecie concreta, in riferimento alla posizione dell'avv.Bonomo (vittima in un caso, concorrente nell'altro), la condottadi datio o promessa è sussistente in entrambi i reati, con fontediversa.

Dunque, la condotta dell’odierna ricorrente è stataritenuta nel doppio grado di merito illecita e disciplinarmenterilevante.9.

Tale valutazione di merito si presenta logica e congrua, enon in contrasto con il principio di specificità e immutabilità dellacontestazione, rimanendo illecita la condotta di intermediazionein dazione di denaro non registrata finalizzata a testimonianzafalsa o indebitamente ritrattata, anche se caratterizzatadall’elemento soggettivo della corruzione, meno grave di quellodella concussione (in carenza del dato estorsivo), ma in essocontenuto, e idonea a fondare un giudizio di responsabilitàdisciplinare.10.

In questo senso (il più contiene il meno) ritiene il Collegiooperante il principio, affermato in ipotesi di condotte complesse,per cui, in tema di licenziamento disciplinare, nel casodi pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto contestato èconfigurabile solo qualora nessuno degli addebiti, ciascunoautonomamente considerato da presumere base idonea pergiustificare la sanzione, sia sussistente o se, comunque, possadirsi che anche i fatti accertati come verificatisi sianodisciplinarmente del tutto irrilevanti (cfr. Cass. n. 31529/N2u0m1er9o r,e gistro generale 13947/2025Numero sezionale 1975/2026n. 18836/2017).

Numero di raccolta generale 15678/202611.

Risulta dunque conforme a legge la valorizzazione nel casDoat a pubblicazione 22/05/2026concreto, ai fini del recesso, del nucleo centrale antigiuridico,consistito nell’intermediazione in illecita dazione/ricezione didenaro, accertata in base agli elementi acquisiti da sentenzepenali pienamente utilizzabili in sede disciplinare.12.

In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore dell’amministrazione controricorrente, liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, in persona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PER2026 [OSCURATO:PERSONA] E L'[OSCURATO:PERSONA] DI1975 TRAPANI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 479/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 31/12/2024 R.G.N. 1207/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13947/2025Numero di raccolta generale 15678/2026Data pubblicazione 22/05/20261. La Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], docente di ruolo presso istitutoscolastico in Trapani, nonché avvocato, avverso la sentenza delTribunale di Trapani che aveva ritenuto legittimo il licenziamentointimatole in data 13.12. 2019.2. La ricorrente, poi appellante, era stata sottoposta allamisura cautelare degli arresti domiciliari e successivamentetratta a giudizio in relazione al delitto di concussione commessoin concorso con una sua assistita ([OSCURATO:PERSONA]) in danno di altroavvocato ([OSCURATO:PERSONA]), che a sua volta era statorinviato a giudizio, a seguito di querela presentata da VitaPipitone (inizialmente assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e poi difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), per i delitti di truffa e di infedele patrocinio.Secondo l’originario capo di imputazione, recepito nellacontestazione disciplinare, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la sua assistita, inconcorso fra loro e abusando della qualità di testimone dellaseconda, avrebbero costretto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a promettere ilversamento del complessivo importo di € 80.000 e a effettuarela dazione di acconto pari a € 6.000 con la minaccia di un maleingiusto (sicura condanna nel processo penale in caso dimancata ritrattazione delle accuse formulate dalladenunciante). Dopo la sospensione obbligatoria conseguentealla misura cautelare e la sospensione del procedimentodisciplinare, l’amministrazione riattivava quest’ultimo a seguitodela condanna in primo grado pronunciata dal Tribunale, cheaveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto diconcussione contestato. In pendenza del giudizio diimpugnazione del licenziamento intimato con atto del13.12.2019, la sentenza penale di condanna veniva dichiaratanulla dalla Corte d’Appello di Palermo, con restituzione degli attiNumero registro generale 13947/2025al Pubblico Ministero, sul presupposto che i fatti emersi fosseroN umero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026in realtà diversi da quelli contestati, e integrassero non il delittDoat a pubblicazione 22/05/2026di concussione, bensì quello di corruzione. Quanto alla rilevanzasul piano disciplinare della complessa vicenda penale, entrambii giudici di merito ritenevano, per quanto in questa sede rileva,che:- ferma l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto aquello penale, in sede civile potevano essere utilizzati gli attilegittimamente acquisiti nel processo penale;- ai fini della valutazione degli stessi poteva essere utilizzatala sentenza penale, seppure non passata in giudicato;- nella specie i fatti erano stati sostanzialmente accertati dalTribunale;- la successiva pronuncia della Corte d’Appello, dichiarativadella nullità della sentenza di primo grado, non rendevaquest’ultima inutilizzabile, posto che in appello le condottemateriali addebitate all’avv. [OSCURATO:PERSONA] erano statesostanzialmente accertate;- non si era verificata immutazione del fatto contestato,essendo stato accertato il nucleo essenziale dellacontestazione, ossia il “mercimonio della funzione pubblica”(di testimone), incompatibile con la funzione docente e taleda pregiudicare gravemente l’immagine dell’istituzionescolastica.3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] con unico articolato motivo, cui resiste concontroricorso l’amministrazione; entrambe le parti hannocomunicato memoria.Numero registro generale 13947/2025Ragioni della decisione Numero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 55-bis, 55-quater, comma 1, lettera f-bis) d.lgs. n. 165/2001, 604 e 521c.p.p., 2697 c.c., 2119 c.c., 24 Cost., 112 c.p.c. e dei contrattie accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 13, comma 9, punto2, lettera e) CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca 2016-2018).Sostiene che il giudice del gravame ha ritenuto sussistenti eprovati gli addebiti disciplinari contestati nonostante la nullitàdella sentenza 11.7.2019 dalla sezione penale del Tribunale diTrapani e per avere il giudice del gravame violato il principio diimmutabilità della contestazione disciplinare.2. Viene dunque contestato l’accertamento di fattocontenuto nella sentenza impugnata, censurandola, da un lato,quanto alla possibilità di utilizzare una sentenza penale dellaquale sia poi stata dichiarata la nullità, e, d’altro lato, quantoalla nozione di immutabilità della contestazione che per la Corteterritoriale non sarebbe stato nella specie violato, venendo inrilievo la qualificazione giuridica del fatto e non la suamaterialità, rimasta immutata.3. Il motivo di ricorso non è fondato.4. Con riguardo ai primi profili di censura, osserva il Collegioche, nella specie, le sentenze penali non sono state assunte convalore di giudicato, ma utilizzate quanto alla ricostruzione deifatti di causa. I giudici del merito in doppio grado hannoapprezzato congiuntamente sia la sentenza del Tribunale, cheaveva affermato la responsabilità per il delitto di concussione,sia quella della Corte d’Appello, che nel dichiarare nulla quelladi primo grado, ha ritenuto emersa una condotta corruttiva inluogo del delitto di cui all’art. 317 c.p.Numero registro generale 13947/20255. L’autonomo utilizzo in sede disciplinare civile deglNi umero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026accertamenti fattuali contenuti in procedimenti penali, comDeat a pubblicazione 22/05/2026operato nella sentenza impugnata, è conforme allagiurisprudenza di questa Corte che ha costantemente ribaditol’autonomia della valutazione dei fatti posti a base dicontestazione disciplinare in sede giudiziale civile rispetto allavalutazione dei medesimi fatti in sede giudiziale penale, qualicondotte integranti o meno fattispecie di reato; che non èpreclusa, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fattiaccertati dal giudice penale, attesa la diversità dei presuppostidelle rispettive responsabilità; che il fatto eventualmenteinidoneo a fondare una responsabilità penale può comunqueintegrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare(cfr. Cass. n. 12306/2024, n. 30663/2023, n. 398/2023, n.11948/2019, S.U. n. 14344/2015, n. 12134/2005).6. Ciò non significa che la valutazione dei fatti oggetto diprocedimento disciplinare come operata dal giudice penalerisulti irrilevante, anche in relazione al loro disvalore sociale egiuridico. Ma va specificato che la ricostruzione fattuale operatain sede penale è utilizzabile, quanto meno come prova atipica,da parte del giudice del lavoro (cfr. Cass. n. 26042/2023, n.9507/2023).7. Con riguardo ai profili di censura concernenti lacontestazione disciplinare (mutuata nella speciedall’imputazione), rileva il Collegio che, come si desume dallalettura della sentenza penale d’appello, non è stata ravvisatauna condotta di costrizione realizzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dalla suaassistita, ma è stato ritenuto di contro, in appello, evincibile unfraudolento accordo avente ad oggetto il contenuto delladenuncia presentata dall'assistita, alla quale hanno preso parteentrambe per soddisfare le proprie esigenze di ristoroNumero registro generale 13947/2025economico, nonché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per soddisfare le proprieN umero sezionale 1975/2026Numero di raccolta generale 15678/2026esigenze di contenimento dell'accusa di infedele patrocinio a suDoat a pubblicazione 22/05/2026carico.8. Fermo il ragionamento della Corte d'Appello penale,secondo la quale quanto emerso in dibattimento non consentivauna riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 521 c.p.c., per ladifferenza tra i reati di concussione e di corruzione soprattutto,nella fattispecie concreta, in riferimento alla posizione dell'avv.Bonomo (vittima in un caso, concorrente nell'altro), la condottadi datio o promessa è sussistente in entrambi i reati, con fontediversa. Dunque, la condotta dell’odierna ricorrente è stataritenuta nel doppio grado di merito illecita e disciplinarmenterilevante.9. Tale valutazione di merito si presenta logica e congrua, enon in contrasto con il principio di specificità e immutabilità dellacontestazione, rimanendo illecita la condotta di intermediazionein dazione di denaro non registrata finalizzata a testimonianzafalsa o indebitamente ritrattata, anche se caratterizzatadall’elemento soggettivo della corruzione, meno grave di quellodella concussione (in carenza del dato estorsivo), ma in essocontenuto, e idonea a fondare un giudizio di responsabilitàdisciplinare.10. In questo senso (il più contiene il meno) ritiene il Collegiooperante il principio, affermato in ipotesi di condotte complesse,per cui, in tema di licenziamento disciplinare, nel casodi pluralità di addebiti, l'insussistenza del fatto contestato èconfigurabile solo qualora nessuno degli addebiti, ciascunoautonomamente considerato da presumere base idonea pergiustificare la sanzione, sia sussistente o se, comunque, possadirsi che anche i fatti accertati come verificatisi sianodisciplinarmente del tutto irrilevanti (cfr. Cass. n. 31529/N2u0m1er9o r,e gistro generale 13947/2025Numero sezionale 1975/2026n. 18836/2017). Numero di raccolta generale 15678/202611. Risulta dunque conforme a legge la valorizzazione nel casDoat a pubblicazione 22/05/2026concreto, ai fini del recesso, del nucleo centrale antigiuridico,consistito nell’intermediazione in illecita dazione/ricezione didenaro, accertata in base agli elementi acquisiti da sentenzepenali pienamente utilizzabili in sede disciplinare.12. In ragione della soccombenza parte ricorrente deve esserecondannata alla rifusione delle spese del presente giudizio infavore dell’amministrazione controricorrente, liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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