CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2026 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 12797/2025 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul procedimento iscritto al numero 12797 del ruolo generale dell’anno 2025, vertente [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C25 H501K) e [OSCURATO:PERSONA]Ottavi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H19 A123C) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C04 H501T) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale contenuto nella Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ric. n. 12797/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 a definizione del ricorso iscritto al n. 362/2023 R.G. proposto da G.A.P. - S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., questa Corte ha emesso la sentenza n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, con la quale il ricorso stesso è stato rigettato; in tale sentenza sono stati riscontrati alcuni errori materiali, onde è stata disposta di ufficio l’apertura del presente procedi- mento di correzione di errore materiale; in particolare: a)nel provvedimento risulta erroneamente indicata la data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione come quella del 7 maggio 2025, invece di quella del 5 giugno 2025, data effettiva in cui il ricorso è stato trattato, come del resto emerge inequivocabilmente dal fascicolo telematico; b)tra i componenti del Collegio risulta erroneamente indi- cato il dott. [OSCURATO:PERSONA], in luogo del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha composto effettivamente il collegio giudi- cante, come del resto emerge inequivocabilmente dal fa- scicolo telematico; c) nell’epigrafe risulta omessa l’indicazione della società in- timata [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, cui il ricorso era stato regolarmente notificato ma che non ha svolto difese. Ritenuto che: il contraddittorio risulta regolarmente instaurato; gliindicati errori materiali vanno corretti nel senso sopra preci- sato; in particolare, quindi: a)va corretta la data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione, indicando la data del 5 giu- gno 2025 invece di quella del 7 maggio 2025; tale corre- zione va effettuata: a1) nell’epigrafe, segnatamente al penultimo rigo della pagina 1 del provvedimento; a2) Ric. n. 12797/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 nella cornice a margine dell’epigrafe stessa, segnata- mente al terzo rigo della stessa; a3) nel piè di pagina (in tutte le pagine del provvedimento); b)tra i componenti del Collegio indicati nell’epigrafe, al quinto e ultimo rigo della parte dedicata all’indicazione del Collegio stesso l’indicazione del dott. [OSCURATO:PERSONA]- cini va sostituita con quella del dott. [OSCURATO:PERSONA]; c) nell’epigrafe e, segnatamente, nella parte dedicata all’in- dicazione delle parti, dopo l’indicazione della controricor- rente [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A., va aggiunta l’indicazione della società intimata [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico; per questi motivi la Corte: - dispone correggersi la propria sentenza n. 15605/2025, pubblicata in data 11 giugno 2025, nei seguenti sensi: 1)l’indicazione della data della udienza pubblica in cui il ricorso è stato assunto in decisione, va corretta, indi- cando la data del 5 giugno 2025 invece di quella del 7 maggio 2025; tale correzione va effettuata: a1) nell’epigrafe, segnatamente al penultimorigo della pa- gina 1 del provvedimento; a2) nella cornice a margine dell’epigrafe stessa, segnatamente al terzo rigo della stessa; a3) nel piè di pagina (in tutte le pagine del provvedimento); 2)l’indicazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] tra i compo- nenti del Collegio indicati nell’epigrafe, al quinto e ul- timo rigo della parte dedicata all’indicazione del Colle- gio stesso, va sostituita con quella del dott. [OSCURATO:PERSONA]; 3)nell’epigrafe e, segnatamente, nella parte dedicata all’indicazione delle parti, dopo l’indicazione della con- troricorrente [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.A., va aggiunta la seguente indicazione: Ric. n. 12797/2025 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 nonché [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in persona del legale rap- presentante pro tempore -intimata-»; - dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art. 19