CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 37361/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di assise di Catania, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formulava «richiesta di inefficacia della sentenza di condanna». 2. La Corte di assise di Catania, con ordinanza emessa il 15 gennaio 2024 nel procedimento camerale iscritto al n. 2/23 SI.GE ., dichiarava l'inammissibilità della suddetta richiesta «per insussistenza dei presupposti di legge». 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento della citata ordinanza richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c), e) , cod. proc. pen. e deducendo le violazioni degli artt. 438, 441-bis e 442 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost. Nel ricorso si afferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato il 26 giugno 2000 istanza di definizione con rito abbreviato e il 22 dicembre 2000 aveva rinunciato al rito. All'epoca, la Corte di assise aveva disposto la separazione delle posizioni degli imputati che avevano rinunciato al rito abbreviato. Secondo il ricorrente, il provvedimento di revoca del rito abbreviato era abnorme e illegittimo. L'ordinanza ora impugnata, quindi, sarebbe illogica perché non chiarisce se alla richiesta di Marchese seguì l'ammissione dello stesso al giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e perché riguarda una questione non deducibile in fase esecutiva. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849 - 01). 1.2. È stato chiarito, con riferimento ai limiti della sfera di competenza del giudice dell'esecuzione, che in sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che in essa avrebbero dovuto essere denunziate con i mezzi di gravame disposti dalla legge (Sez. 6, n. 748 del 04/03/1998, Rv. 210408 - 01). 1.3. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che le doglianze difensive sono inammissibili, come anticipato. Per un verso, infatti, esse sono generiche, in quanto non precisano quale sarebbe la sentenza della quale il ricorrente ha dedotta l'inefficacia. Per altro verso, esse pongono una questione - la legittimità della revoca del provvedimento che ha disposto un giudizio abbreviato - esulante dal novero di quelle deducibili in fase esecutiva, in quanto proponibili con i mezzi e nei termini previsti per le impugnazioni relative alla fase di cognizione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos