CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLl: udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ente le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati già oggetto di unificazione con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli e a quelli di altra condanna irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto la continuazione e, dopo avere ritenuto più grave la pena inflitta con l'ordinanza di anni 8 e mesi 7 di reclusione ed euro 1940 di multa , l'ha aumentata di anni 2 di reclusione ed euro 500 di multa per la continuazione con l'altra condanna. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio e/o assenza di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione omette di individuare il reato più grave, previo scorporo di tutti i reati, e di motivare sulla determinazione della pena, come calcolata all'esito del riconoscimento del vincolo della continuazione. Insiste, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno specificati. 1.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, depositato il 2014, Romano, Rv. 259030). Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Con una recente pronuncia - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01 - sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. Invero, non ha proceduto allo scorporo individuando la viola2:ione più grave, ma ha genericamente indicato come tale la pena irrogata con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli; inoltre, ha applicato l'aumento di pena per la continuazione nella misura sopra indicata, senza specificare se la condanna unificata concernesse un singolo reato ovvero più reati (con la necessità in questo caso di motivare sui singoli aumenti), e senza motivare sui criteri seguiti per determinare gli stessi. 2. I rilevati vizi motivazionali impongono di procedere all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, che dovrà, altresì, confrontarsi con la pregressa riconosciuta continuazione segnalata nel ricorso in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale d