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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15178/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];35499/25 Ritenuto che con sentenza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Napoli ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il fatto in motivazione) e 697 cod. pen. unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Pozzuoli, il 17 settembre 2025; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un motivo di impugnazione con cui lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso con il quale si deduce che la condotta del ricorrente poteva essere inquadrata ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309 del 1990 è fondato su motivazioni del tutto generiche, non idonee a rappresentare un caso di errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto necessario per l'ammissibilità della doglianza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Cappello, Rv. 283023 - 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];35499/25 Ritenuto che con sentenza del 18 settembre 2025 il Tribunale di Napoli ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificato il fatto in motivazione) e 697 cod. pen. unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; commessi in Pozzuoli, il 17 settembre 2025; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un motivo di impugnazione con cui lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso con il quale si deduce che la condotta del ricorrente poteva essere inquadrata ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 309 del 1990 è fondato su motivazioni del tutto generiche, non idonee a rappresentare un caso di errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto necessario per l'ammissibilità della doglianza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Cappello, Rv. 283023 - 01); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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