CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Leccevisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce,decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte ― Sez. 1,n. 1709 del 2025 ― della sentenza della medesima Corte di appello del 4dicembre 2023, ha rideterminato in anno uno di reclusione ed euro 200,00 dimulta la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all’esito del giudizioabbreviato, con sentenza del 25 febbraio 2016 dal Tribunale di Brindisi per ildelitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver approfittato dicircostanze di tempo tali da ostacolare la privata difesa.Più precisamente, con sentenza del [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione ed euro 300,00 dimulta, applicando, oltre alle predette aggravanti, la recidiva reiterata specificainfraquinquennale.La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14 settembre 2016,rigettando l’appello dell’imputato, aveva confermato la sentenza di primo grado.Avverso questa sentenza l’imputato aveva proposto ricorso, accolto daquesta Corte di cassazione con sentenza del 27 novembre 2017 limitatamente altrattamento sanzionatorio ed in particolare in relazione all’applicazione dellarecidiva ed al diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.La Corte di appello, con sentenza del 10 febbraio 2021, escludeva la recidivaed applicava l’invocata attenuante, ritenendo, però, quest’ultima subvalenterispetto alle aggravanti, e rideterminava il trattamento sanzionatorio limitandosiad escludere l’aumento per la recidiva e fissandolo in anni due e mesi quattro direclusione e euro 266,00 di multa.Avverso questa sentenza l’imputato proponeva un ulteriore ricorso, cheveniva accolto per ragioni esclusivamente processuali.La Corte di appello, chiamata nuovamente a pronunciarsi, con sentenza del4 dicembre 2023, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendola attenuante equivalente alle aggravanti ed alla recidiva e fissando la pena in unanno di reclusione ed euro 200,00 di multa.Anche questa sentenza veniva impugnata con ricorso che veniva accolto daquesta Corte di cassazione, che, con la sentenza del 26 settembre 2024,osservando che era stato violato il divieto di reformatio in peius laddove erastata ripristinata la già esclusa recidiva, la annullava limitatamente altrattamento sanzionatorio.Con la sentenza del 26 settembre 2025, la Corte di appello ha ritenuto leaggravanti equivalenti all’attenuante del danno di speciale tenuità e harideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solomotivo con il quale si duole della violazione dell’art. 133 cod. pen. e dellacarenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte dimerito si sarebbe limitata a non tenere conto della recidiva ed a confermare ilgiudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee, ma avrebbe omesso divalutare se l’esclusione della recidiva potesse incidere anche sulladeterminazione della pena base, rimasta, invece, immutata, sebbene la Corte dicassazione avesse posto a carico del giudice del rinvio il compito di «compiere leconseguenti valutazioni sul trattamento sanzionatorio».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.La Corte di cassazione, con l’ultima sentenza rescindente, non ha affattoimposto la riduzione della pena base, ma ha solo rimesso al Giudice del rinvio dicompiere le conseguenti valutazioni in ordine al trattamento sanzionatorio.Tra queste, quella relativa al bilanciamento tra circostanze eterogenee, cherisulta effettuato dal Giudice del rinvio, che ha ritenuto di esprimere un giudiziodi equivalenza adeguatamente motivato attraverso il riferimento alla pericolositàdel condannato, desunta dai suoi molteplici precedenti penali.Peraltro, la pena è stata determinata in misura comunque inferiore allamedia edittale.Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore alla media edittalerichiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivielencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto dellafunzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro talelimite è sufficiente un generico rinvio all’adeguatezza della pena (Sez. 4, n.46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cuiall’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288).Inoltre, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimoedittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenutoal minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).Nel caso di specie la irrogazione di una pena appena inferiore alla mediaedittale trova, appunto, giustificazione nei precedenti penali sopra richiamati.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 03/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]