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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 42158/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]'AQUILA insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il provvedimento con cui il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1), 11), 12 e 13; si è quindi escluso che il Mazzocchi fosse intraneo all'associazione a delinquere indicata nel capo 1), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dedita, tra l'altro, alla detenzione e messa in circolazione di valuta falsa, e si altresì esclusa la responsabilità del Mazzocchi per i reati-fine contestati ai capi 11, 12 e

13. Rispetto a tali capi d'imputazione, il Tribunale ha di conseguenza disposto la formale scarcerazione del Mazzocchi.

Per altro verso, il Tribunale ne ha confermato la custodia in carcere in relazione alle condotte contestate ai capi 78 e 79, relativi al concorso nel delitto di cui all'art. 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen.

Il Tribunale ha ravvisato, rispetto ai capi d'imputazione 78 e 79, la gravità indiziaria e le esigenze cautelari basandosi, in particolare, su intercettazioni ambientali del 7 e del 23 febbraio 2023 e su un filmato che riprendeva il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] recarsi presso lo stabile di residenza del Mazzocchi.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si contesta la ricostruzione del Tribunale in merito alla gravità indiziaria, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 79 della rubrica, per avere il Tribunale illogicamente desunto il coinvolgimento del Mazzocchi da una captazione, avente a oggetto la conversazione del 23 febbraio 2023 tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I gravi indizi a carico del Mazzocchi sarebbero stati basati esclusivamente sulla contiguità temporale tra tale conversazione e il fatto contestato (descritto infatti, nel capo 79, come avvenuto in data antecedente al 23 febbraio 2023).

Né dalla conversazione intercettata è dato desumere indizi decisivi a carico del ricorrente, posto che gli interlocutori hanno fatto riferimento a un episodio dai contorni sfumati (in cui l'odierno ricorrente era stato posto in cattiva luce dal capo dell'associazione a delinquere di cui al capo 1, [OSCURATO:PERSONA]).

Il Tribunale ha illogicamente mancato di considerare la possibilità che detta conversazione si riferisse a un episodio delittuoso relativo a un altro processo. 2.2 Anche col secondo motivo, riferito alla condotta di cui al capo 78 (vale a dire, il concorso nella detenzione ai fini della messa in circolazione di 1000 banconote false) si contesta la ricostruzione del Tribunale in merito alla gravità indiziaria, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe infatti illogicamente desunto il coinvolgimento del Mazzocchi dal riscontro fornito da alcune immagini che riprendevano il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] mentre faceva ingresso nel medesimo stabile in cui risiedeva il Mazzocchi.

Inoltre, il Tribunale avrebbe dato per scontato, senza dimostrarlo, che l'interlocutore del Filadoro (il quale impartiva l'ordine di portare "3000 pezzi") fosse il co-indagato [OSCURATO:PERSONA], anziché un altro "Luigi" (Castello). 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce il vizio di carenza e contraddizione logica della motivazione del provvedimento impugnato, che, da un lato, ha annullato l'ordinanza genetica ritenendo il Mazzocchi non partecipe del sodalizio, di cui al capo 1 della rubrica, e non responsabile per la maggior parte dei reati-fine contestati e, dall'altro, ha confermato la misura cautelare, gravemente afflittiva, valorizzando le precedenti condanne del ricorrente per reati associativi finalizzati alla falsificazione e messa in circolazione di denaro.

Peraltro, la misura cautelare inflitta in occasione delle precedenti condanne (rispetto alle quali si contestava al ricorrente il ruolo di promotore del reato associativo) è stata quella degli arresti domiciliari, ciò che fa vieppiù risaltare la contraddizione dell'attuale misura cautelare della custodia in carcere.

3. All'udienza si è svolta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle conclusioni scritte trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a), ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure esposte nei tre motivi sono aspecifiche e generiche, come si procede a illustrare.

In via preliminare, e con riguardo a tutti e tre i motivi di ricorso, deve ricordarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari personale è ammissibile a condizione che esso denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Invero, al giudice di legittimità spetta, al più, la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).

In altre parole, il controllo di legittimità non deve concernere né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice della cautela circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). 1.1 Così delimitato l'ambito di valutazione di questa Corte, si osserva, quanto alle censure espresse nel primo motivo del ricorso, che l'eccezione difensiva (secondo cui il Tribunale avrebbe valorizzato unicamente il dato della contiguità temporale, mancando inoltre di considerare la possibilità che la conversazione del 23 febbraio 2023 tra i co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riferisse a un episodio delittuoso relativo a un altro processo) scaturisce da un mancato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha infatti valorizzato la precisione del ricordo di uno dei due interlocutori in ordine, peraltro, alla specifica somma di denaro prelevata ("i mille per i cento della vendita"), ciò che combacia perfettamente con gli importi indicati (..."detenevano, ai fini della messa in circolazione, 1000 banconote false dal valore nominale di euro 100") nel capo d'imputazione 79, di cui è parola.

Del tutto aspecifico, in quanto vago e congetturale, è, infine, il secondo rilievo evidenziato dalla difesa, non risultando dettagliati in alcun modo i contorni di altri, eventuali episodi delittuosi relativi a un altro processo, nel cui ambito inscrivere la conversazione valorizzata dal Tribunale. 1.2 Inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo, in quanto aspecifico.

Si lamenta, infatti, un vizio di motivazione e si ridiscutono analisi e valutazione del Tribunale circa gli elementi indiziari relativi alla provvisoria imputazione di cui al capo 78 (sostenendo, segnatamente, che il Luigi della conversazione captata non fosse [OSCURATO:PERSONA], cioè la persona ripresa dalle telecamere di videosorveglianza recarsi nel palazzo dove risiedeva il Mazzocchi, bensì [OSCURATO:PERSONA]), senza indicare in maniera specifica su quali argomenti poggi tale asserzione.

Di fronte a un quadro indiziario come quello delineato nell'impugnata ordinanza (in cui alla conversazione intercettata -nel corso della quale viene ordinato a "Luigi" di portare 3000 banconote al ricorrente- segue, senza soluzione di continuità, l'immagine, restituita dai filmati . di videosorveglianza, di colui che è stato individuato come [OSCURATO:PERSONA], che si dirige verso via Firenze n. 54, vale a dire il luogo di abitazione del Mazzochi), sarebbe stata necessaria una ben diversa critica alla valutazione della gravità indiziaria da opporre alla motivazione, utile a incrinare in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione.

S'intende dire che, come già evidenziato sub 1.1 di questo "considerato in diritto", anche in tal caso il ricorrente si limita a contestare la valutazione indiziaria -del tutto conforme a logica- offerta dal Tribunale senza addurre contro-argomenti in grado di scardinare efficacemente la razionale conclusione raggiunta dai giudici del riesame.

Sicché, anche col secondo motivo, la censura finisce per risolversi in una diversa valutazione -peraltro, insufficientemente argomentata- delle circostanze esaminate dal giudice del riesame.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto la ritenuta insussistenza della provvista indiziaria per il reato associativo e per alcune delle condotte attribuite al ricorrente, non incide, sul piano logico, sulla razionalità della valorizzazione dei precedenti del Mazzocchi, al fine di dimostrare la consistenza e gravità delle esigenze cautelari.

D'altra parte, proprio la reiterazione delle condotte, rispetto a quei precedenti, rende del tutto inconferente il rilievo dedicato al tipo di misura cautelare all'epoca applicata.

2. Pertanto, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: L'Avv. [OSCURATO:PERSONA]'AQUILA insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato il provvedimento con cui il G.i.p. aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1), 11), 12 e 13; si è quindi escluso che il Mazzocchi fosse intraneo all'associazione a delinquere indicata nel capo 1), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e dedita, tra l'altro, alla detenzione e messa in circolazione di valuta falsa, e si altresì esclusa la responsabilità del Mazzocchi per i reati-fine contestati ai capi 11, 12 e 13. Rispetto a tali capi d'imputazione, il Tribunale ha di conseguenza disposto la formale scarcerazione del Mazzocchi. Per altro verso, il Tribunale ne ha confermato la custodia in carcere in relazione alle condotte contestate ai capi 78 e 79, relativi al concorso nel delitto di cui all'art. 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen. Il Tribunale ha ravvisato, rispetto ai capi d'imputazione 78 e 79, la gravità indiziaria e le esigenze cautelari basandosi, in particolare, su intercettazioni ambientali del 7 e del 23 febbraio 2023 e su un filmato che riprendeva il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] recarsi presso lo stabile di residenza del Mazzocchi. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si contesta la ricostruzione del Tribunale in merito alla gravità indiziaria, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 79 della rubrica, per avere il Tribunale illogicamente desunto il coinvolgimento del Mazzocchi da una captazione, avente a oggetto la conversazione del 23 febbraio 2023 tra i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I gravi indizi a carico del Mazzocchi sarebbero stati basati esclusivamente sulla contiguità temporale tra tale conversazione e il fatto contestato (descritto infatti, nel capo 79, come avvenuto in data antecedente al 23 febbraio 2023). Né dalla conversazione intercettata è dato desumere indizi decisivi a carico del ricorrente, posto che gli interlocutori hanno fatto riferimento a un episodio dai contorni sfumati (in cui l'odierno ricorrente era stato posto in cattiva luce dal capo dell'associazione a delinquere di cui al capo 1, [OSCURATO:PERSONA]). Il Tribunale ha illogicamente mancato di considerare la possibilità che detta conversazione si riferisse a un episodio delittuoso relativo a un altro processo. 2.2 Anche col secondo motivo, riferito alla condotta di cui al capo 78 (vale a dire, il concorso nella detenzione ai fini della messa in circolazione di 1000 banconote false) si contesta la ricostruzione del Tribunale in merito alla gravità indiziaria, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe infatti illogicamente desunto il coinvolgimento del Mazzocchi dal riscontro fornito da alcune immagini che riprendevano il co-indagato [OSCURATO:PERSONA] mentre faceva ingresso nel medesimo stabile in cui risiedeva il Mazzocchi. Inoltre, il Tribunale avrebbe dato per scontato, senza dimostrarlo, che l'interlocutore del Filadoro (il quale impartiva l'ordine di portare "3000 pezzi") fosse il co-indagato [OSCURATO:PERSONA], anziché un altro "Luigi" (Castello). 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce il vizio di carenza e contraddizione logica della motivazione del provvedimento impugnato, che, da un lato, ha annullato l'ordinanza genetica ritenendo il Mazzocchi non partecipe del sodalizio, di cui al capo 1 della rubrica, e non responsabile per la maggior parte dei reati-fine contestati e, dall'altro, ha confermato la misura cautelare, gravemente afflittiva, valorizzando le precedenti condanne del ricorrente per reati associativi finalizzati alla falsificazione e messa in circolazione di denaro. Peraltro, la misura cautelare inflitta in occasione delle precedenti condanne (rispetto alle quali si contestava al ricorrente il ruolo di promotore del reato associativo) è stata quella degli arresti domiciliari, ciò che fa vieppiù risaltare la contraddizione dell'attuale misura cautelare della custodia in carcere. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle conclusioni scritte trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a), ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure esposte nei tre motivi sono aspecifiche e generiche, come si procede a illustrare. In via preliminare, e con riguardo a tutti e tre i motivi di ricorso, deve ricordarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari personale è ammissibile a condizione che esso denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Invero, al giudice di legittimità spetta, al più, la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). In altre parole, il controllo di legittimità non deve concernere né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice della cautela circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). 1.1 Così delimitato l'ambito di valutazione di questa Corte, si osserva, quanto alle censure espresse nel primo motivo del ricorso, che l'eccezione difensiva (secondo cui il Tribunale avrebbe valorizzato unicamente il dato della contiguità temporale, mancando inoltre di considerare la possibilità che la conversazione del 23 febbraio 2023 tra i co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si riferisse a un episodio delittuoso relativo a un altro processo) scaturisce da un mancato confronto, critico ed effettivo, con la motivazione dell'impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha infatti valorizzato la precisione del ricordo di uno dei due interlocutori in ordine, peraltro, alla specifica somma di denaro prelevata ("i mille per i cento della vendita"), ciò che combacia perfettamente con gli importi indicati (..."detenevano, ai fini della messa in circolazione, 1000 banconote false dal valore nominale di euro 100") nel capo d'imputazione 79, di cui è parola. Del tutto aspecifico, in quanto vago e congetturale, è, infine, il secondo rilievo evidenziato dalla difesa, non risultando dettagliati in alcun modo i contorni di altri, eventuali episodi delittuosi relativi a un altro processo, nel cui ambito inscrivere la conversazione valorizzata dal Tribunale. 1.2 Inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo, in quanto aspecifico. Si lamenta, infatti, un vizio di motivazione e si ridiscutono analisi e valutazione del Tribunale circa gli elementi indiziari relativi alla provvisoria imputazione di cui al capo 78 (sostenendo, segnatamente, che il Luigi della conversazione captata non fosse [OSCURATO:PERSONA], cioè la persona ripresa dalle telecamere di videosorveglianza recarsi nel palazzo dove risiedeva il Mazzocchi, bensì [OSCURATO:PERSONA]), senza indicare in maniera specifica su quali argomenti poggi tale asserzione. Di fronte a un quadro indiziario come quello delineato nell'impugnata ordinanza (in cui alla conversazione intercettata -nel corso della quale viene ordinato a "Luigi" di portare 3000 banconote al ricorrente- segue, senza soluzione di continuità, l'immagine, restituita dai filmati . di videosorveglianza, di colui che è stato individuato come [OSCURATO:PERSONA], che si dirige verso via Firenze n. 54, vale a dire il luogo di abitazione del Mazzochi), sarebbe stata necessaria una ben diversa critica alla valutazione della gravità indiziaria da opporre alla motivazione, utile a incrinare in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione. S'intende dire che, come già evidenziato sub 1.1 di questo "considerato in diritto", anche in tal caso il ricorrente si limita a contestare la valutazione indiziaria -del tutto conforme a logica- offerta dal Tribunale senza addurre contro-argomenti in grado di scardinare efficacemente la razionale conclusione raggiunta dai giudici del riesame. Sicché, anche col secondo motivo, la censura finisce per risolversi in una diversa valutazione -peraltro, insufficientemente argomentata- delle circostanze esaminate dal giudice del riesame. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto la ritenuta insussistenza della provvista indiziaria per il reato associativo e per alcune delle condotte attribuite al ricorrente, non incide, sul piano logico, sulla razionalità della valorizzazione dei precedenti del Mazzocchi, al fine di dimostrare la consistenza e gravità delle esigenze cautelari. D'altra parte, proprio la reiterazione delle condotte, rispetto a quei precedenti, rende del tutto inconferente il rilievo dedicato al tipo di misura cautelare all'epoca applicata. 2. Pertanto, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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