CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 09559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 74/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32738/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 12 settembre 2024 del Tribunale di Salerno che ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l’istanza di riesame del decreto del 7 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che, sul rilievo della sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav., aveva disposto il sequestro preventivo dell’attrezzatura balneare presente nel “[OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9559/2025 Roma, lì, 10/03/2025 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 100, 122, 322, 324 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale in realtà ritualmente conferita e allegata all’istanza. 2.Con nota trasmessa il 27 dicembre 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato alla Corte di cassazione l’avvenuta restituzione dei beni e ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 3.Il ricorso è inammissibile per rinunzia. Poiché la rinuncia è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse, nulla è dovuto per le spese. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 16/01/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci