CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] .E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 giugno 2022 .1a Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Como in data 24 febbraio 2021, - per quel che qui interessa - ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (limitatamente al fatto descritto al capo B., punto 2. della rubrica) e ha condannato lo stesso imputato alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, confermando nel resto la decisione appellata che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto dalla residua imputazione di cui al capo B. nonché dalle imputazioni di cui agli artt. 582 e 585, comma 1, cod. pen. (capo A.) e 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo C.). 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nonché gli artt. 507, 603 cod. proc. pen. e 495 cod. pen. - ha prospettato la violazione della legge penale sostanziale e processuale in ragione dell'accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata dal Pubblico ministero, in quanto: la Corte di merito avrebbe ammesso la tardiva produzione di una prova non assolutamente necessaria per la decisione («gli elenchi dei precedenti fotodattiloscopici dell'imputato»), che non era stata offerta in primo grado («per una dimenticanza dl P.M. onorario»); il Pubblico ministero era stato dichiarato decaduto dalla somma prova testimoniale, dunque l'acquisizione dell'elenco dei precedenti dattiloscopici ha determinato un ampliamento non consentito del thema probandum, a seguito del quale si sarebbe reso necessario acquisire altre prove necessarie a pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato (ossia, come chiesto dalla difesa, il verbale di identificazione dell'imputato o le testimonianze degli operanti); inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dell'imputato (sulla scorta delle quali il reato non sarebbe stato commesso nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'accusa, bensì in Germania, ove egli avrebbe reso le proprie dichiarazioni prima di essere consegnato dalla Polizia tedesca a quella italiana); infine, sarebbe stato erroneamente attribuito valore determinante, al fine di affermare la penale responsabilità del ricorrente, al detto registro dei rilievi dattiloscopici. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nonché gli artt. 61-bis (recte: 62-bis), 69, 132, 133 e 163 cod. pen. - è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.La Corte di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato per aver fornito false generalità il 19 aprile 2017 alla Polizia di frontiera di Fiumicino ed ha tratto tale dato unicamente dall'elenco dei precedenti dattiloscopici allo stesso relativi, compiegati dal Pubblico ministero appellante all'atto di gravame (con il quale ne aveva chiesto l'acquisizione). Quantunque l'acquisizione di tale elemento probatorio non possa dirsi irrituale nei termini assunti dalla difesa (cfr. Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01: «nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità di una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen.»), deve osservarsi che dalla motivazione della sentenza non si trae compiutamente in che termini è stata tratta la sussistenza del fatto di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile (e l'attribuzione di esso allo stesso ricorrente) in quanto la Corte di merito ha richiamato - come anticipato - le sole risultanze annotate nel predetto elenco dei precedenti dattiloscopici, senza che consti alcun elemento acquisito aliunde, ad esempio tramite il verbale di identificazione redatto nella specie degli operanti o alla luce di quanto da questi ultimi rappresentato. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, rimanendo assorbito il secondo motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Co