CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Acica-stello (CT) presso la [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 28, in persona del suolegale rappresentante e Sindaco pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA] nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64A04 C351E) e con studio in Nicosia allaVia [OSCURATO:PERSONA] 75; (PEC: [OSCURATO:EMAIL]),iscritto nello speciale Albo degli [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], inforza di procura speciale rilasciata in data 1.10.2024, nonché giusta [OSCURATO:PERSONA] n. 90 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il difensore dichiara di voler rice-vere tutte le comunicazioni e le notificazioni, di cancelleria e di parte,presso l'indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comu-nicato all'Ordine degli Avvocati di Enna, ivi intendendo eleggere domicilio.RicorrentecontroPernice Vincenza, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02.07.58, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 58L42Numero registro generale 22242/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 22086/2026Data pubblicazione 27/06/2026Messina il 30.08.83, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 83M70 F158K, ivi residente via F. Crispi18 is. 413, con la rappresentanza e la difesa, giusta procura speciale sufoglio separato, che si trasmette ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.,dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 62A27 C351C - [OSCURATO:TELEFONO] – [OSCURATO:EMAIL]), con studio inRoma, Viale delle Milizie 114, presso “[OSCURATO:PERSONA]”([OSCURATO:PARTITA_IVA]) ([OSCURATO:EMAIL]), il quale dichiara voler ri-cevere ogni atto afferente il presente giudizio esclusivamente tramite PECall'indirizzo sopra indicato, per resistere all'avversato ricorso notificato il23.10.2024.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n° 1347 depositata il4 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Ca-tania, previa riunione di tre giudizi iniziati dalle odierne resistenti, ha liqui-dato in favore delle stesse l'importo di euro 463.092,00 a titolo di inden-nizzo per il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nonchéeuro 386.585,00 per l'indennizzo da occupazione senza titolo dall'11 gen-naio 1990 al 22 novembre 2023, a seguito dell'acquisizione sanante di ter-reni (ereditati da [OSCURATO:PERSONA] e destinati alla realizzazione di al-loggi di edilizia residenziale pubblica), disposta ex art. 42-bis del d.P.R. n°327/2001.2.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Co-mune di Acicastello, affidando il gravame a quattro mezzi illustrati damemoria.Numero registro generale 22242/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 22086/2026Data pubblicazione 27/06/2026Resistono le ablate con controricorso illustrato da memoria, conclu-dendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugna-zione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale,ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE3.- Col primo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., dedotta ai sensi dell'art. 360 n° 4 dello stesso codice, deri-vante dall'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto all'in-dennità per l'occupazione non titolata, sollevata dal Comune in tutti i tregiudizi iniziati dalle ablate.4.- Il motivo è inammissibile, in quanto l'omessa pronuncia non hacarattere decisivo.È vero che, nel caso di espropriazione condotta secondo le forme or-dinarie, il diritto all'indennità di occupazione matura al compimento di ognianno, con la conseguenza che il danno da ritardo e la maturazione degliinteressi sul dovuto vanno calcolati a far tempo da ogni singola annualità(che costituisce un capitale separato dalle altre) sino al soddisfo (per tutteCass., sez. I, 16 agosto 2025, n° 23391 con menzione di altri precedenti).Tuttavia, quando l'espropriazione avviene mediante un provvedi-mento di acquisizione sanante, occorre tenere presente che il trapassodella proprietà del bene avviene “non retroattivamente” (art. 42-bis, pri-mo comma, d.P.R. n° 327/2001).Da tanto deriva che la liquidazione dell'indennità per l'occupazionesenza titolo ragguagliata all'interesse pari al cinque percento annuo (art.42-bis, terzo comma) non consiste nella assegnazione all'ablato di un inte-resse in senso tecnico, ma nel riconoscimento in suo favore di una voceindennitaria forfettariamente determinata, che rientra nell'unico e più ge-Numero registro generale 22242/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 22086/2026Data pubblicazione 27/06/2026nerale ristoro da liquidare per l'acquisizione stessa (sul che si veda in par-ticolare Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n° 20691).La predetta componente forfettaria, dunque, non consta di ratei pe-riodici autonomamente esigibili anno per anno, ma in una voce che vieneliquidata in blocco al momento dell'acquisizione.Ne deriva, ulteriormente, che gli interessi sulla somma liquidata a ti-tolo di indennità per l'occupazione illegittima (a sua volta, come detto,ragguagliata ad un interesse del cinque percento annuo) non decorronodalla data dei singoli anni di occupazione, ma dalla data in cui l'indennizzoex art. 42-bis avrebbe dovuto essere versato all'ablato ai sensi del quartocomma.Va poi aggiunto, quanto all'ammontare complessivo dell'indennitàper l'occupazione non titolata, che è la stessa legge a prevedere la possi-bilità che essa non sia inderogabilmente calcolata sull'esatto numero dianni nei quali tale occupazione si è verificata: infatti, lo stesso art. 42-bis,terzo comma, prevede che l'indennizzo sia liquidato mediante l'interessedel cinque percento annuo sul valore del bene ablato “se dagli atti del pro-cedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno”.Il Comune ricorrente non deduce, tuttavia, di aver formulato istanzadi riduzione del complessivo indennizzo ad una somma inferiore ai trentu-no anni ed otto mesi.La questione del riconoscimento del diritto all'indennizzo per l'interoperiodo di occupazione senza titolo, sollevata dalle resistenti alle pagine 5-7 del controricorso, andrà eventualmente decisa dal giudice del rinvio, se-guendo l'indirizzo di legittimità (per tutte: Cass., sez. I, 7 novembre 2014,n° 23865, emessa in fattispecie anteriore al d.P.R. n° 327/2001, ma ap-plicabile anche alla presente vicenda).Infine, è opportuno precisare che il Collegio intende discostarsi, sulpunto, dal precedente di Cass., sez. I, 16 aprile 2025, n° 10081, in quantotale ordinanza non sembra tenere conto della menzionata natura unitariaNumero registro generale 22242/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 22086/2026Data pubblicazione 27/06/2026(e con effetto ex nunc) del provvedimento di liquidazione ex art. 42-bis edella conseguente possibilità di esercitare il diritto relativo all'occupazioneillegittima solo dopo il decreto di esproprio.Cass. 10081/25, inoltre, richiama come precedente specifico Cass.,sez. I, 26 settembre 2024, n° 25707, che, però, non sembra essere tale,dato che nella vicenda decisa da quest'ultima ordinanza le parti non ave-vano fatto questione di prescrizione del diritto relativo all'occupazione nontitolata: per tale ragione l'indennizzo relativo è stato riconosciuto, in quel-la lite, per tutta l'estensione temporale dell'occupazione.5.- Col secondo motivo il Comune deduce, ancora, violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n° 4 dello stesso codi-ce, in ragione dell'omessa pronuncia sull'eccezione di parziale titolaritàdelle particelle n° 846 e n° 851 in capo alle odierne resistenti, formulatadal Comune.Le espropriate, infatti, erano divenute titolari del 100% delle parti-celle n° 846 e n° 851 solo all'esito della divisione ereditaria disposta consentenza del Tribunale di Catania n° 9010 depositata il 5 gennaio 2015,mentre prima di tale data (e, in particolare, a partire dall'11 gennaio1990, momento di cessazione dell'occupazione legittima) esse erano tito-lari del solo 50% di proprietà delle due particelle.Nonostante tale eccezione fosse stata formulata dal Comune, la Cor-te non l'avrebbe presa in considerazione.6.- Il motivo è inammissibile, in quanto l'omessa pronuncia non hacarattere decisivo.Esso, infatti, non considera l'art. 757 del cod. civ., il quale disponeche all'esito della divisione ogni coerede sia considerato solo ed immediatosuccessore in tutti i beni componenti la sua quota, come se non avessemai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.Da tanto discende che, a seguito della morte del dante causa [OSCURATO:PERSONA] e della divisione della sua eredità in sede contenziosa, leNumero registro generale 22242/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 22086/2026Data pubblicazione 27/06/2026due eredi sono divenute uniche proprietarie delle due particelle loro asse-gnate, sin dalla data di apertura della successione.7.- Col terzo mezzo il Comune lamenta, sulla base dell'art. 360 n°5 cod. proc. civ., l'omesso esame del documento decisivo costituito dallasentenza del Tribunale di Catania n° 9010/2015, con la quale era statapronunciata la divisione ereditaria tra le attrici e gli altri condividenti (Pao-lo e [OSCURATO:PERSONA]), nonché della visura camerale storica delle dueparticelle n° 846 e n° 851.Col quarto motivo il Comune ripropone la medesima doglianza,veicolandola in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ. ed allegando la viola-zione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto le Pernice-Chiossone non avrebbe-ro dato prova della loro proprietà sul 100% delle particelle predette.8.- I motivi, esaminabili congiuntamente in ragione del comune te-ma che pongono, sono inammissibili.Anche a tacere del fatto che l'omesso esame di risultanze istruttorie,orali o documentali, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comun-que preso in considerazione dal giudice (Cass., sez. II, 29 ottobre 2018,n° 27415), quanto detto ai precedenti paragrafi circa l'effetto dell'art. 757del cod. civ. rende l'omissione del tutto priva di peso.9.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifu-sione delle spese in favore delle resistenti, per la cui liquidazione – fatta inbase al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 850 mila circa) –si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-gio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del resi-stente, ove dovuto. P.Q.MNumero registro generale 22242/2024Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 22086/2026Data pubblicazione 27/06/2026la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese al-le resistenti, che liquida in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%,oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussistenza dei presupposti dicui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a cari-co del resistente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino