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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 23050/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche è pervenuta dal Tribunale di Macerata l’ordinanza recante il numero di R.G. 1585 del 2023,di rinvio pregiudiziale, disposto ex art. 363-bis c.p.c. sul seguente quesito: “se sia applicabile all’adozioneordinaria la norma di cui all’art. 473-bis, primo comma, c.p.c., come novellato, nella parte in cui relativamente ai procedimenti di adozione ordinaria dispone l’applicazione di tale normativa speciale anziché di quella generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c . p . c . , in particolare laddove esclude espressamente dall’applicazione della normativa speciale menzionata soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli volti all’adozione dei minori di età e non già quelli di adozione di maggiorenni per i quali, peraltro, l’applicazione del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss.c.p. c . , come novellato, si pone, ad avviso del rimettente,in modo non conforme alla natura del procedimento di adozione di maggiorenni, sia in rapporto alla sua complessità rispetto alla normativa di cui agli artt. 737 c.p.c., sia in rapporto al permanere, perché non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss.c.c (disposizioni anch’esse prive delle formalità contenute nel c.p.c. novellato e che fanno riferimento specifico ai procedimenti in camera di consiglio,es. art. 313, comma 1 c.c.)”; consideratoche dal testo dell’art. 473- bis , primo comma, c.p.c. la definizione delle materie assoggettate al rito unico disciplinato dalle disposizioni successive appare chiara anche in relazione alle esclusioni espressamente previste e che il giudice rimettente indica ragioni di opportunità e non di effettivo dubbio interpretativo in ordine all’estensione del nuovo rito unificato all’adozione di maggiorenni, sottraendosi, sostanzialmente, al vaglio complessivo dei criteri indicati dall’art.363-bisc.p.c.; ritenuta, pertanto, l’inammissibilitàdel rinvio pregiudiziale prospettato; P.Q.M. vistol’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara in ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Maceratacon l’ordinanza di cui in premessa.

Roma 27luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche è pervenuta dal Tribunale di Macerata l’ordinanza recante il numero di R.G. 1585 del 2023,di rinvio pregiudiziale, disposto ex art. 363-bis c.p.c. sul seguente quesito: “se sia applicabile all’adozioneordinaria la norma di cui all’art. 473-bis, primo comma, c.p.c., come novellato, nella parte in cui relativamente ai procedimenti di adozione ordinaria dispone l’applicazione di tale normativa speciale anziché di quella generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c . p . c . , in particolare laddove esclude espressamente dall’applicazione della normativa speciale menzionata soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli volti all’adozione dei minori di età e non già quelli di adozione di maggiorenni per i quali, peraltro, l’applicazione del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss.c.p. c . , come novellato, si pone, ad avviso del rimettente,in modo non conforme alla natura del procedimento di adozione di maggiorenni, sia in rapporto alla sua complessità rispetto alla normativa di cui agli artt. 737 c.p.c., sia in rapporto al permanere, perché non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss.c.c (disposizioni anch’esse prive delle formalità contenute nel c.p.c. novellato e che fanno riferimento specifico ai procedimenti in camera di consiglio,es. art. 313, comma 1 c.c.)”; consideratoche dal testo dell’art. 473- bis , primo comma, c.p.c. la definizione delle materie assoggettate al rito unico disciplinato dalle disposizioni successive appare chiara anche in relazione alle esclusioni espressamente previste e che il giudice rimettente indica ragioni di opportunità e non di effettivo dubbio interpretativo in ordine all’estensione del nuovo rito unificato all’adozione di maggiorenni, sottraendosi, sostanzialmente, al vaglio complessivo dei criteri indicati dall’art.363-bisc.p.c.; ritenuta, pertanto, l’inammissibilitàdel rinvio pregiudiziale prospettato; P.Q.M. vistol’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara in ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Maceratacon l’ordinanza di cui in premessa. Roma 27luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris