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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21332/2026

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ti e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dallaCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1319/2021,depositata il 14 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello diNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026L’Aquila, depositata il 14 settembre 2021, di reiezione dell’appello perla riforma della sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto leloro domande di accertamento dell’applicazione di interessi usurari conriferimento a un conto anticipi regolato in conto corrente concluso conla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e della nullità della clausolacontrattuale avente a oggetto la capitalizzazione di tali interessi, dicondanna della predetta banca alla restituzione di quantoindebitamente riscosso a tale titolo, al risarcimento dei danni perillegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e per oneri indebitamentesopportati, e da sopportare, per un finanziamento contratto da VivianaAlbanese e alla restituzione delle garanzie prestate da quest’ultima ocomunque alla liberazione della stessa dagli impegni fideiussori;- la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure avevarespinto tali domande osservando che sulla questione relativaall’illegittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e sulla relativadomanda risarcitoria era già stata pronunciata sentenza parziale dirigetto, con conseguente formazione di giudicato interno, mentreaveva ritenuto insussistenti le dedotte nullità contrattuali;- ha, quindi, disatteso il gravame degli odierni ricorrenti confermandola valutazione del Tribunale in ordine alla irrilevanza della cd. usurasopravenuta ed evidenziando, tra le altre argomentazioni, che nonsussisteva alcun diritto alla liberazione degli obblighi assunti daifideiussori, che non era dimostrato quanto dedotto dall’appellante inordine alle pressioni asseritamente esercitate dal direttore della filialeper la sottoscrizione del finanziamento e che, stante l’assenza difenomeni usurari, non poteva sostenersi la nullità del finanziamentoper ripianamento di debiti originati da contratti illeciti;- il ricorso è affidato a otto motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,subentrata a seguito di scissione nel rapporto controverso, la qualeNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026propone ricorso incidentale affidato a due motivi;- avverso tale ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione eViviana Albanese resistono con controricorso;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione efalsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma,cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la cd. usurasopravvenuta fosse irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina intema di usura;- con il secondo motivo criticano la decisione, in relazione ai medesimiparadigmi normativi, nella parte in cui hanno esteso la irrilevanza dellacd. usura sopravvenuta anche ai contratti di apertura di credito;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- questa Corte ha affermato che nei contratti di mutuo, allorché il tassodegli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corsodello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinatain base alle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, non siverifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale dideterminazione del tasso degli interessi in misura non eccedente talesoglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa delmutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamenteconcordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiuntosuperamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fedenell’esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez.

Un., 19 ottobre 2017, n.24675; successivamente, Cass. 17 agosto 2023, n. 24743);- una siffatta conclusione si impone alla luce del dettato dell’art. 1,primo comma, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. nella l. 28 febbraio2001, n. 24 (legge di interpretazione autentica), che così recita: «Aifini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gliNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cuiessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,indipendentemente dal momento del loro pagamento»;- il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall’art.1815, secondo comma, cod. civ., è applicabile a tutti i contratti cheprevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione,compresa l'apertura di credito in conto corrente (così, Cass. 2 luglio2021, n. 20626; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965);- tuttavia, anche con riferimento a tali contratti la valutazionedell’usurarietà della clausola determinativa degli interessi, in relazioneall’eventuale superamento della soglia prevista in attuazione della l.n.108 del 1996, va effettuata, per le ragioni esposte con riferimento alcontratto di mutuo, alla data della conclusione dei rispettivi contratti,non essendo concludente, in senso contrario, la circostanza relativa alladiversa modalità in cui avviene l’erogazione del credito;- con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 2697, secondo comma,cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la allegazionecontenuta nell’atto di appello in merito al superamento del tasso sogliaper effetto della variazione delle condizioni economiche apportate incorso di causa dalla banca sarebbe tardiva, siccome formulata per laprima volta nell’atto di gravame, e generica, non avendo l’appellanteindicato e specificato le singole variazioni intervenute e la lororilevanza;- con il quarto motivo criticano la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 118 t.u.b. e 2976 [sic] cod. civ. nella partein cui, con riferimento alla statuizione di genericità di tale deduzione,ha ritenuto che la parte avrebbe dovuto specificare se le variazionifossero state o meno legittimamente apportate per effetto dell’eserciziodel potere di modifica unilaterale;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;Numero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026- con riferimento alla statuizione per cui la deduzione sarebbe genericala ricorrente evidenzia che è onere della banca, a fronte diun’allegazione di pattuizione di interessi usurari, dimostrare che neitrimestri non erano intervenute variazioni di tassi ed oneri in aumentoper il correntista e che il superamento dei TEG sulle soglie era in realtàdovuto unicamente alla riduzione dei TEGM e dei conseguenti tassi-soglia;- tale tesi non appare persuasiva atteso che nelle controversie relativealla spettanza e alla misura degli interessi usurari l’onere della prova,in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c. si atteggianel senso che grava sul debitore che deduce l’usurarietà degli interessipattuiti l’onere della relativa prova e, dunque, di dimostrare il tipocontrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodoconsiderato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale diriferimento (cfr. Cass., Sez.

Un., 18 settembre 2020, n. 19597; Cass.12 settembre 2014, n. 19282);- coglie, invece, nel segno la ricorrente nel ritenere che la deduzionenon dovesse specificare anche se la prospettata variazione dellecondizioni fosse coerente con le prescrizioni previste dall’art. 118t.u.b.;- infatti, il rispetto di tali prescrizioni consente di dare ingresso – inderoga ai principi generali – a una modifica unilaterale del contratto,ma non sottrae il regolamento contrattuale, così come modificato, alladisciplina in tema di usura;- si tratta, dunque, di una questione che non presenta alcuna rilevanzaai fini dell’accertamento della prospettata usurarietà degli interessiconvenuti che, in quanto tale, è estranea all’ambito degli oneri assertivie probatori della parte attrice;- tuttavia, ciò non consente di ritenere fondato il (quarto) motivo diricorso in quanto la Corte di appello ha esteso il deficit di specificitàNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026della deduzione a: «- le singole e specifiche modifiche nei vari periodidi interesse, in relazione ad ogni singolo rapporto, in punto di tassidebitori, commissioni di massimo scoperto ed altre condizioni rilevantiai fini della verifica dell’usura; - lo specifico contenuto delle variazionidi volta in volta intervenute (con indicazione dei tassi di interesse, dellecommissioni di massimo scoperto e delle altre condizioni economichedi volta in volta risultanti dalla variazione); - il risultato complessivodelle variazioni, anche separatamente apportate, nei vari periodi, altasso degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto edalle spese diverse da tasse ed imposte»;- la statuizione di genericità della deduzione ha, dunque, interessatonon solo l’aspetto della legittimità della modifica unilaterale dellecondizioni economiche, ma anche – e in primo luogo – il contenuto ditali modifiche, il cui accertamento è decisivo nel valutare la sussistenzadel prospettato fenomeno usurario e la cui allegazione e prova grava,per le ragioni esposte in precedenza, sul cliente;- la resistenza della ratio rappresentata dalla genericità dell’allegazionerende irrilevante l’esame del motivo riferiti all’altra ratio, distinta eautonoma, rappresentata dalla tardività della deduzione, la quale innessun caso risulterebbe idonea a determinare l’annullamento dellasentenza impugnata (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18aprile 2019, n. 10815; Cass. 11 marzo 2019, n. 6985);- con il quinto motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione efalsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108,per aver la Corte di appello ritenuto assorbito il secondo motivodell’appello principale con il quale gli appellanti avevano denunciatol’erroneità della metodologia, basata sulle Istruzioni di Vigilanza dellaBanca d’Italia, che il primo giudice aveva individuato come corretta perla verifica della sussistenza dell’usura;- il motivo è inammissibile;- la doglianza è espressamente articolata sull’assunto della fondatezzaNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026dei primi tre motivi di ricorso, per cui il mancato accoglimento di talimotivi la rende priva della necessaria specificità;- con il sesto motivo i ricorrenti principali censurano la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.nella parte in cui ha ritenuto che la mancata produzione del contrattorelativo al conto anticipi non consentisse di poter accertare la dedottadeterminatezza del suo contenuto;- il motivo è inammissibile;- la critica, infatti, non si confronta in modo puntuale con la sentenzaimpugnata, la quale ha affermato che «sotto il profilodell’inammissibilità, … la doglianza non risulta assistita da alcunconcreto interesse, atteso che gli stessi appellanti giudicano superatoe privo di concreta rilevanza il rilievo su cui la stessa risulta basata.7.3.

Sotto il profilo dell’infondatezza osserva che decisione del primogiudice, fondata sui principi relativi alla ripartizione dell’onereprobatorio in materia di azioni di accertamento negativo e di ripetizioneindebito, appare ineccepibile»;- con riferimento a quest’ultimo aspetto può osservarsi anche in temadi nullità contrattuali, fermo restando il potere-dovere di rilevazioneofficiosa del giudice, grava sulla parte che allega l’esistenza di un fatto– nella specie, l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto – provare ifatti che ne costituiscono il fondamento, in applicazione della regolagenerale di cui all’art. 2697 cod. civ.;- con il settimo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione efalsa applicazione dell’art. 1373 cod. civ. per aver la sentenzaimpugnata negato la sussistenza del diritto alla liberazione dallafideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA], vantato sul presupposto chel’apertura di credito presentasse un saldo creditore e, dunque, che nonvi fosse alcuna posizione debitoria della società garantita;- con l’ultimo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degliartt. 1325, secondo comma, 1344 e 1418 cod. civ., per aver la CorteNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026di appello rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a fardichiarare la nullità del contratto di finanziamento e ad ottenere ilrisarcimento del danno pari agli interessi applicati in ragione dellainesistenza di una posizione debitoria in capo alla società garantita;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- le doglianze sono espressamente formulate in relazioneall’eventualità dell’accoglimento dei motivi finalizzati a dare ingresso auna rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra la banca ed ildebitore principale, che, tuttavia, sono stati dal giudice di appellodisattesi con statuizioni che hanno resistito alle critiche sollevate inquesta sede;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale non puòessere accolto;- il ricorso incidentale deve considerarsi condizionato, poiché, pur inassenza di una formale qualificazione in tal senso nel corpo dell’atto,risulta espressamente proposto «per l’eventualità che uno dei motivi diricorso in Cassazione venisse accolto» e, in quanto tale, va dichiaratoassorbito;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quelloincidentale condizionato; condanna parte ricorrente principale allarifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata dallaCerved [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1319/2021,depositata il 14 settembre 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello diNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026L’Aquila, depositata il 14 settembre 2021, di reiezione dell’appello perla riforma della sentenza del Tribunale di Chieti che aveva respinto leloro domande di accertamento dell’applicazione di interessi usurari conriferimento a un conto anticipi regolato in conto corrente concluso conla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e della nullità della clausolacontrattuale avente a oggetto la capitalizzazione di tali interessi, dicondanna della predetta banca alla restituzione di quantoindebitamente riscosso a tale titolo, al risarcimento dei danni perillegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e per oneri indebitamentesopportati, e da sopportare, per un finanziamento contratto da VivianaAlbanese e alla restituzione delle garanzie prestate da quest’ultima ocomunque alla liberazione della stessa dagli impegni fideiussori;- la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure avevarespinto tali domande osservando che sulla questione relativaall’illegittimità della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e sulla relativadomanda risarcitoria era già stata pronunciata sentenza parziale dirigetto, con conseguente formazione di giudicato interno, mentreaveva ritenuto insussistenti le dedotte nullità contrattuali;- ha, quindi, disatteso il gravame degli odierni ricorrenti confermandola valutazione del Tribunale in ordine alla irrilevanza della cd. usurasopravenuta ed evidenziando, tra le altre argomentazioni, che nonsussisteva alcun diritto alla liberazione degli obblighi assunti daifideiussori, che non era dimostrato quanto dedotto dall’appellante inordine alle pressioni asseritamente esercitate dal direttore della filialeper la sottoscrizione del finanziamento e che, stante l’assenza difenomeni usurari, non poteva sostenersi la nullità del finanziamentoper ripianamento di debiti originati da contratti illeciti;- il ricorso è affidato a otto motivi;- resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualemandataria della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,subentrata a seguito di scissione nel rapporto controverso, la qualeNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026propone ricorso incidentale affidato a due motivi;- avverso tale ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione eViviana Albanese resistono con controricorso;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione efalsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma,cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la cd. usurasopravvenuta fosse irrilevante ai fini dell’applicazione della disciplina intema di usura;- con il secondo motivo criticano la decisione, in relazione ai medesimiparadigmi normativi, nella parte in cui hanno esteso la irrilevanza dellacd. usura sopravvenuta anche ai contratti di apertura di credito;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;- questa Corte ha affermato che nei contratti di mutuo, allorché il tassodegli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corsodello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinatain base alle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, non siverifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale dideterminazione del tasso degli interessi in misura non eccedente talesoglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa delmutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamenteconcordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiuntosuperamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fedenell’esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n.24675; successivamente, Cass. 17 agosto 2023, n. 24743);- una siffatta conclusione si impone alla luce del dettato dell’art. 1,primo comma, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. nella l. 28 febbraio2001, n. 24 (legge di interpretazione autentica), che così recita: «Aifini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gliNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cuiessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,indipendentemente dal momento del loro pagamento»;- il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall’art.1815, secondo comma, cod. civ., è applicabile a tutti i contratti cheprevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione,compresa l'apertura di credito in conto corrente (così, Cass. 2 luglio2021, n. 20626; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965);- tuttavia, anche con riferimento a tali contratti la valutazionedell’usurarietà della clausola determinativa degli interessi, in relazioneall’eventuale superamento della soglia prevista in attuazione della l.n.108 del 1996, va effettuata, per le ragioni esposte con riferimento alcontratto di mutuo, alla data della conclusione dei rispettivi contratti,non essendo concludente, in senso contrario, la circostanza relativa alladiversa modalità in cui avviene l’erogazione del credito;- con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 2697, secondo comma,cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la allegazionecontenuta nell’atto di appello in merito al superamento del tasso sogliaper effetto della variazione delle condizioni economiche apportate incorso di causa dalla banca sarebbe tardiva, siccome formulata per laprima volta nell’atto di gravame, e generica, non avendo l’appellanteindicato e specificato le singole variazioni intervenute e la lororilevanza;- con il quarto motivo criticano la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 118 t.u.b. e 2976 [sic] cod. civ. nella partein cui, con riferimento alla statuizione di genericità di tale deduzione,ha ritenuto che la parte avrebbe dovuto specificare se le variazionifossero state o meno legittimamente apportate per effetto dell’eserciziodel potere di modifica unilaterale;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;Numero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026- con riferimento alla statuizione per cui la deduzione sarebbe genericala ricorrente evidenzia che è onere della banca, a fronte diun’allegazione di pattuizione di interessi usurari, dimostrare che neitrimestri non erano intervenute variazioni di tassi ed oneri in aumentoper il correntista e che il superamento dei TEG sulle soglie era in realtàdovuto unicamente alla riduzione dei TEGM e dei conseguenti tassi-soglia;- tale tesi non appare persuasiva atteso che nelle controversie relativealla spettanza e alla misura degli interessi usurari l’onere della prova,in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c. si atteggianel senso che grava sul debitore che deduce l’usurarietà degli interessipattuiti l’onere della relativa prova e, dunque, di dimostrare il tipocontrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodoconsiderato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale diriferimento (cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597; Cass.12 settembre 2014, n. 19282);- coglie, invece, nel segno la ricorrente nel ritenere che la deduzionenon dovesse specificare anche se la prospettata variazione dellecondizioni fosse coerente con le prescrizioni previste dall’art. 118t.u.b.;- infatti, il rispetto di tali prescrizioni consente di dare ingresso – inderoga ai principi generali – a una modifica unilaterale del contratto,ma non sottrae il regolamento contrattuale, così come modificato, alladisciplina in tema di usura;- si tratta, dunque, di una questione che non presenta alcuna rilevanzaai fini dell’accertamento della prospettata usurarietà degli interessiconvenuti che, in quanto tale, è estranea all’ambito degli oneri assertivie probatori della parte attrice;- tuttavia, ciò non consente di ritenere fondato il (quarto) motivo diricorso in quanto la Corte di appello ha esteso il deficit di specificitàNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026della deduzione a: «- le singole e specifiche modifiche nei vari periodidi interesse, in relazione ad ogni singolo rapporto, in punto di tassidebitori, commissioni di massimo scoperto ed altre condizioni rilevantiai fini della verifica dell’usura; - lo specifico contenuto delle variazionidi volta in volta intervenute (con indicazione dei tassi di interesse, dellecommissioni di massimo scoperto e delle altre condizioni economichedi volta in volta risultanti dalla variazione); - il risultato complessivodelle variazioni, anche separatamente apportate, nei vari periodi, altasso degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto edalle spese diverse da tasse ed imposte»;- la statuizione di genericità della deduzione ha, dunque, interessatonon solo l’aspetto della legittimità della modifica unilaterale dellecondizioni economiche, ma anche – e in primo luogo – il contenuto ditali modifiche, il cui accertamento è decisivo nel valutare la sussistenzadel prospettato fenomeno usurario e la cui allegazione e prova grava,per le ragioni esposte in precedenza, sul cliente;- la resistenza della ratio rappresentata dalla genericità dell’allegazionerende irrilevante l’esame del motivo riferiti all’altra ratio, distinta eautonoma, rappresentata dalla tardività della deduzione, la quale innessun caso risulterebbe idonea a determinare l’annullamento dellasentenza impugnata (cfr. Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18aprile 2019, n. 10815; Cass. 11 marzo 2019, n. 6985);- con il quinto motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione efalsa applicazione degli artt. 644 cod. pen. e 2 l. 7 marzo 1996, n. 108,per aver la Corte di appello ritenuto assorbito il secondo motivodell’appello principale con il quale gli appellanti avevano denunciatol’erroneità della metodologia, basata sulle Istruzioni di Vigilanza dellaBanca d’Italia, che il primo giudice aveva individuato come corretta perla verifica della sussistenza dell’usura;- il motivo è inammissibile;- la doglianza è espressamente articolata sull’assunto della fondatezzaNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026dei primi tre motivi di ricorso, per cui il mancato accoglimento di talimotivi la rende priva della necessaria specificità;- con il sesto motivo i ricorrenti principali censurano la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.nella parte in cui ha ritenuto che la mancata produzione del contrattorelativo al conto anticipi non consentisse di poter accertare la dedottadeterminatezza del suo contenuto;- il motivo è inammissibile;- la critica, infatti, non si confronta in modo puntuale con la sentenzaimpugnata, la quale ha affermato che «sotto il profilodell’inammissibilità, … la doglianza non risulta assistita da alcunconcreto interesse, atteso che gli stessi appellanti giudicano superatoe privo di concreta rilevanza il rilievo su cui la stessa risulta basata.7.3. Sotto il profilo dell’infondatezza osserva che decisione del primogiudice, fondata sui principi relativi alla ripartizione dell’onereprobatorio in materia di azioni di accertamento negativo e di ripetizioneindebito, appare ineccepibile»;- con riferimento a quest’ultimo aspetto può osservarsi anche in temadi nullità contrattuali, fermo restando il potere-dovere di rilevazioneofficiosa del giudice, grava sulla parte che allega l’esistenza di un fatto– nella specie, l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto – provare ifatti che ne costituiscono il fondamento, in applicazione della regolagenerale di cui all’art. 2697 cod. civ.;- con il settimo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione efalsa applicazione dell’art. 1373 cod. civ. per aver la sentenzaimpugnata negato la sussistenza del diritto alla liberazione dallafideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA], vantato sul presupposto chel’apertura di credito presentasse un saldo creditore e, dunque, che nonvi fosse alcuna posizione debitoria della società garantita;- con l’ultimo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degliartt. 1325, secondo comma, 1344 e 1418 cod. civ., per aver la CorteNumero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026di appello rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a fardichiarare la nullità del contratto di finanziamento e ad ottenere ilrisarcimento del danno pari agli interessi applicati in ragione dellainesistenza di una posizione debitoria in capo alla società garantita;- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- le doglianze sono espressamente formulate in relazioneall’eventualità dell’accoglimento dei motivi finalizzati a dare ingresso auna rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra la banca ed ildebitore principale, che, tuttavia, sono stati dal giudice di appellodisattesi con statuizioni che hanno resistito alle critiche sollevate inquesta sede;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso principale non puòessere accolto;- il ricorso incidentale deve considerarsi condizionato, poiché, pur inassenza di una formale qualificazione in tal senso nel corpo dell’atto,risulta espressamente proposto «per l’eventualità che uno dei motivi diricorso in Cassazione venisse accolto» e, in quanto tale, va dichiaratoassorbito;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quelloincidentale condizionato; condanna parte ricorrente principale allarifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 7547/2022Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 21332/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21332/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris