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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 30555/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25211/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Generale Orsini, n. 46. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CAMPANIA n. 2811/05/2022, depositata in data 23 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La contribuente, ex dipendente Agenzia delle Dogane, riceveva dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’indennità di fine rapporto lorda di € 60.648,00; Diniego rimb.

IRPEF 2016 presentava, poi, all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Avellino – istanza di rimborso delle ritenute effettuate (art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta, sui pagamenti dell’indennità erogata, per un importo complessivo di € 7.409,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La contribuente, segnatamente, chiedeva il rimborso dell’IRPEF versata in eccedenza sul presupposto che l’indennità conseguita avesse una funzione esclusivamente previdenziale, dovendosi assimilare alle indennità equipollenti di cui all’art. 17 – comma 1 – del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con natura di retribuzione differita e applicazione di tassazione separata e non integrale.

L’Ufficio, in relazione all’istanza promossa, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

2. Contro il silenzio-rifiuto, la contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino e l’Ufficio si costituiva con controdeduzioni.

3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 534/02/2020, accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio sul presupposto che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisse una forma di retribuzione differita rientrante nel perimetro normativo di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR quale indennità equipollente.

4. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania e la contribuente resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenza n. 2811/05/2022, depositata in data 23 marzo 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. a) e dell’art. 19, commi 2 e 2-bis, del Tuir (Decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/1986 – n. 917), nonché dell’art. 53 Cost., con riguardo dell’articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (ovvero del “Regolamento amministrazione del Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze”, che all’articolo 2 definisce la composizione delle entrate del Fondo), in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame sul presupposto che l'indennità spettante al dipendente del Ministero dell'Economia e Finanze avesse funzione previdenziale e fosse assimilabile all'indennità equipollente di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, con assoggettamento a tassazione separata.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -Nullità della sentenza per mancanza della motivazione ovvero motivazione apparente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha speso alcuna argomentazione in relazione alla riconduzione dell’indennità per cui è causa nel novero delle indennità equipollenti omettendo di affrontare il tema della individuazione della base imponibile con conseguente impossibilità di comprenderela ratio decidendi seguita dai giudici di appello.

L’Ufficio sostanzialmente si duole del metodo di determinazione della base imponibile sulla quale applicare la tassazione separata di cui agli artt. 17-19 Tuir (d.P.R. n. 917 del 1986); più in particolare, sul presupposto dell’assimilabilità dell’indennità aggiuntiva di fine rapporto alle indennità equipollenti, censura la pronuncia di seconde cure (che ha confermato quanto statuito dalla C.t.p.) nella parte in cui ha assoggettato a tassazione separata non l’intera indennità percepita dalla ricorrente, bensì la somma come rideterminata in applicazione delle detrazioni di cui all’art. 19, comma 2-bis, TUIR.

2. Imotivi sono infondati e vanno rigettati.

2.1. Occorre premettere che, secondo un orientamento ad oggi consolidato, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed ̀ assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass.5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458).

La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).

Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.

L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R. (in particolare comma 2 bis T.u.i.r.), con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615).

2.2. Pertanto, la C.t.r. ha opportunamente statuito in merito al diritto al rimborso delle ritenute subite (in eccesso) sull’intero ammontare dell’indennità, anche in considerazione del chiarimento intervenuto sulla questione, in data 1° settembre 2023, nel la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 958-587/2023, nella quale si legge: In merito alle modalità di tassazione dell’indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo di Previdenza ai sensi del dpr n. 1034/1984, si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con risposta del 27 giugno 2023 resa all’interpello n. 958-587/2023, presentato dal Fondo, ha ritenuto, su conforme parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la predetta indennità deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR ed ̀ imponibile, ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis., del TUIR, per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ogni anno di servizio […] .

Nella citata risposta ad interpello, l’amministrazione finanziaria ha anche precisato che il Fondo, in qualità di sostituto di imposta, avendo fino ad oggi osservato, per tale tipologia di indennità, i criteri di tassazione individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze – [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 1986 n.2, successivamente confermati nella risposta resa all’interpello n. 954-383/200, si sarebbe adeguato ai nuovi criteri di tassazione indicati dall’Agenzia nella risposta del 27 giugno 2023 per le liquidazioni deliberate nell’anno 2023, riconoscendo per gli iscritti a cui l’indennità ̀ stata già erogata la possibilità di presentare le istanze di rimborso ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 2.300,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25211/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Generale Orsini, n. 46. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 2811/05/2022, depositata in data 23 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente, ex dipendente Agenzia delle Dogane, riceveva dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’indennità di fine rapporto lorda di € 60.648,00; Diniego rimb. IRPEF 2016 presentava, poi, all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Avellino – istanza di rimborso delle ritenute effettuate (art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta, sui pagamenti dell’indennità erogata, per un importo complessivo di € 7.409,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria. La contribuente, segnatamente, chiedeva il rimborso dell’IRPEF versata in eccedenza sul presupposto che l’indennità conseguita avesse una funzione esclusivamente previdenziale, dovendosi assimilare alle indennità equipollenti di cui all’art. 17 – comma 1 – del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con natura di retribuzione differita e applicazione di tassazione separata e non integrale. L’Ufficio, in relazione all’istanza promossa, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Contro il silenzio-rifiuto, la contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino e l’Ufficio si costituiva con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 534/02/2020, accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio sul presupposto che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisse una forma di retribuzione differita rientrante nel perimetro normativo di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR quale indennità equipollente. 4. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania e la contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 2811/05/2022, depositata in data 23 marzo 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 settembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. a) e dell’art. 19, commi 2 e 2-bis, del Tuir (Decreto del Presidente della Repubblica del 22/12/1986 – n. 917), nonché dell’art. 53 Cost., con riguardo dell’articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (ovvero del “Regolamento amministrazione del Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze”, che all’articolo 2 definisce la composizione delle entrate del Fondo), in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame sul presupposto che l'indennità spettante al dipendente del Ministero dell'Economia e Finanze avesse funzione previdenziale e fosse assimilabile all'indennità equipollente di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, con assoggettamento a tassazione separata. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -Nullità della sentenza per mancanza della motivazione ovvero motivazione apparente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Agenzia lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha speso alcuna argomentazione in relazione alla riconduzione dell’indennità per cui è causa nel novero delle indennità equipollenti omettendo di affrontare il tema della individuazione della base imponibile con conseguente impossibilità di comprenderela ratio decidendi seguita dai giudici di appello. L’Ufficio sostanzialmente si duole del metodo di determinazione della base imponibile sulla quale applicare la tassazione separata di cui agli artt. 17-19 Tuir (d.P.R. n. 917 del 1986); più in particolare, sul presupposto dell’assimilabilità dell’indennità aggiuntiva di fine rapporto alle indennità equipollenti, censura la pronuncia di seconde cure (che ha confermato quanto statuito dalla C.t.p.) nella parte in cui ha assoggettato a tassazione separata non l’intera indennità percepita dalla ricorrente, bensì la somma come rideterminata in applicazione delle detrazioni di cui all’art. 19, comma 2-bis, TUIR. 2. Imotivi sono infondati e vanno rigettati. 2.1. Occorre premettere che, secondo un orientamento ad oggi consolidato, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed ̀ assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass.5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R. (in particolare comma 2 bis T.u.i.r.), con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615). 2.2. Pertanto, la C.t.r. ha opportunamente statuito in merito al diritto al rimborso delle ritenute subite (in eccesso) sull’intero ammontare dell’indennità, anche in considerazione del chiarimento intervenuto sulla questione, in data 1° settembre 2023, nel la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 958-587/2023, nella quale si legge: In merito alle modalità di tassazione dell’indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo di Previdenza ai sensi del dpr n. 1034/1984, si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con risposta del 27 giugno 2023 resa all’interpello n. 958-587/2023, presentato dal Fondo, ha ritenuto, su conforme parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la predetta indennità deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR ed ̀ imponibile, ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis., del TUIR, per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ogni anno di servizio […] . Nella citata risposta ad interpello, l’amministrazione finanziaria ha anche precisato che il Fondo, in qualità di sostituto di imposta, avendo fino ad oggi osservato, per tale tipologia di indennità, i criteri di tassazione individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze – [OSCURATO:PERSONA] 5 febbraio 1986 n.2, successivamente confermati nella risposta resa all’interpello n. 954-383/200, si sarebbe adeguato ai nuovi criteri di tassazione indicati dall’Agenzia nella risposta del 27 giugno 2023 per le liquidazioni deliberate nell’anno 2023, riconoscendo per gli iscritti a cui l’indennità ̀ stata già erogata la possibilità di presentare le istanze di rimborso ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese dei gradi di merito vanno compensate. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 2.300,
Sentenza Cassazione n. 30555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris