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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32056/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12566-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 116, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4645/16/2015della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, depositata il 10novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 4645/16/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Cartella di pagamento – Notificazione –Estinzione del giudizio RGN 12566/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA], sez. staccata di Siracusa, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era stato richiesto il pagamento di € 1.246.154,95 a titolo di Iva, Irpef ed Irap per gli anni d’imposta 2005 e 2006.

Per quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso il Controsceri aveva impugnato la cartella dolendosi, oltre che di vizi relativi al contenuto dell’atto, della omessa notifica dei prodromici avvisi d’accertamento.

L’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione si erano costituiti contestando le ragioni del ricorso, che fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n. 413/04/2012, sulla constatataritualità degli avvisi d’accertamento, divenuti pertanto definitivi, e della cartella di pagamento.

L’appello proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione regionale fu invece accolto con la sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto che lenotificazioni degli avvisi d’accertamento e della cartella, eseguite nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., fosseroirrituali e null e.

Dichiarò pertanto la nullità degli atti impositivi.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso.

All’esito dell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 con ordinanza interlocutoria n. 20316/2023 fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione.

Nella successiva adunanza camerale del 26 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Preliminarmente deve rilevarsi che nel presente giudizio, con cui è stata impugnata innanzitutto la cartella erariale notificata al contribuente, risulta che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso per cassazione al solo contribuente e non anche all’Agente della riscossione - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-pur costituito e parte processuale, dunque litisconsorte processuale (cd.

“litisconsorzio unitario o quasi necessario”) della ricorrente medesima.

Nonostante con ordinanza interlocutoria fosse stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nel termine di novanta giorni dalla RGN 12566/2016 Consigliere rel.

Federici comunicazione dell’ordinanza, per quanto emerge da lla produzione documentale allegata al processo non risulta che alcuna delle parti, e comunque la parte interessata, vi abbia provveduto.

Ciò costituisce indice di inattività delle parti, con conseguente intervento di una delle cause estintive del processo, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.

Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo.

Spese a car

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12566-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 116, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4645/16/2015della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, depositata il 10novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 4645/16/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Cartella di pagamento – Notificazione –Estinzione del giudizio RGN 12566/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA], sez. staccata di Siracusa, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella di pagamento notificata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con cui era stato richiesto il pagamento di € 1.246.154,95 a titolo di Iva, Irpef ed Irap per gli anni d’imposta 2005 e 2006. Per quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso il Controsceri aveva impugnato la cartella dolendosi, oltre che di vizi relativi al contenuto dell’atto, della omessa notifica dei prodromici avvisi d’accertamento. L’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione si erano costituiti contestando le ragioni del ricorso, che fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con sentenza n. 413/04/2012, sulla constatataritualità degli avvisi d’accertamento, divenuti pertanto definitivi, e della cartella di pagamento. L’appello proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione regionale fu invece accolto con la sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che lenotificazioni degli avvisi d’accertamento e della cartella, eseguite nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., fosseroirrituali e null e. Dichiarò pertanto la nullità degli atti impositivi. L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a sei motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso. All’esito dell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 con ordinanza interlocutoria n. 20316/2023 fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione. Nella successiva adunanza camerale del 26 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Preliminarmente deve rilevarsi che nel presente giudizio, con cui è stata impugnata innanzitutto la cartella erariale notificata al contribuente, risulta che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorso per cassazione al solo contribuente e non anche all’Agente della riscossione - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-pur costituito e parte processuale, dunque litisconsorte processuale (cd. “litisconsorzio unitario o quasi necessario”) della ricorrente medesima. Nonostante con ordinanza interlocutoria fosse stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nel termine di novanta giorni dalla RGN 12566/2016 Consigliere rel. Federici comunicazione dell’ordinanza, per quanto emerge da lla produzione documentale allegata al processo non risulta che alcuna delle parti, e comunque la parte interessata, vi abbia provveduto. Ciò costituisce indice di inattività delle parti, con conseguente intervento di una delle cause estintive del processo, ai sensi dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ. Le spese restano a carico di chi le ha sostenute. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del processo. Spese a car
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