CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17113/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 e, quanto a AsDLO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche per quello di cui all'art. 341 bis cod. pen. Ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. peri., perchè precluso per non essere stato dedotto in appello; Ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., perche precluso per non essere stato specificamente dedotto in appello; Ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità per il reato dì cui all'art. 337, perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr