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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 18396/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 15262/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 4, scala C int. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E DELLE FINANZE. -Intimato - Avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8282/2019 depositata il 25/03/2019. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 26 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «accogliere il ricorso per revocazione proposto avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2018, depositata il 25 marzo 2019 n. 8282 della Corte di cassazione e revocare l’ordinanza impugnata e per l’effetto disporre la rinnovazione della notificazione dell’originario ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato». [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Bari, con decreto n. 2730/2017, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto (n. 339/2017) del consigliere delegato della stessa Corte che aveva liquidato a favore dell’opponente l’indennizzo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di una causa pensionistica svoltasi davanti alla Corte dei Conti, limitando il ritardo ad un solo anno e con riduzione di un terzo del minimo indennizzabile.

2. Avverso il decreto della Corte di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

3. Questa Corte, con ordinanza 25/03/2019, n. 8282, ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che esso è stato notificato a mezzo del servizio postale e che, tuttavia, non è stato prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale pronuncia con ricorso per revocazione, notificato in data 9/05/2019, fondato su un unico motivo e il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

5. Con ordinanza della Corte Sez.

VI-2, n. 28331/2020, la causa è stata rimessa a questa seconda sezione civile, considerato che, in sede camerale, è possibile soltanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, dovendosi altrimenti rimettere la trattazione del ricorso in pubblica udienza, e non ricorrendo nella specie l’evidenza decisoria dell’inammissibilità dell’istanza di revocazione della pronuncia di questa Corte.

6. Il 24/02/2023 è stata comunicata a [OSCURATO:PERSONA] la data dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a causa della morte del difensore successivamente al deposito del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di impugnazione per revocazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la premessa che, per l’ordinanza della Corte n. 8282/2019, di cui è chiesta la revocazione, in presenza di più intimati la possibile applicazione dell’art. 331,cod. proc. civ., implica che per almeno uno dei destinatari vi sia la prova del perfezionamento della notificazione e soggiunge che nel caso in esame tale prova manca.

Il ricorrente rileva che, invece, dal ricorso per cassazione risulta che esso è stato notificato, una prima volta, a mani di un funzionario (tale [OSCURATO:PERSONA]) dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, in data 23/10/2017, e, successivamente, a mezzo del servizio postale, in data 2/11/2017, all’Avvocatura generale dello Stato in Roma.

1.1. Sussiste, pertanto, la prova che la prima notifica del ricorso si era perfezionata, sicché, in assenza della prova della notifica all’Avvocatura generale dello Stato, doveva essere disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso quest’ultima.

È evidente, dunque, l’errore percettivo della Corte, che consiste nella svista sul perfezionamento della prima notificazione, diretta all’Avvocatura distrettuale di Bari, che, in quanto nulla, doveva essere rinnovata presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

2. Il motivo è fondato. 2.1.In linea generale è il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

U.27/11/2019, n. 31032) per il quale «[l]’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa».

2.2. Nella specie, è documentato che il ricorso è stato notificato, prima, a mani di un funzionario (tale [OSCURATO:PERSONA]), addetto alla ricezione degli atti, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, in data 23/10/2017, e, successivamente, in data 2/11/2017, a mezzo del servizio postale, all’Avvocatura generale dello Stato in Roma.

Inoltre, manca la prova del perfezionamento di tale seconda notificazione, dato che non è stato prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento.

2.3. È chiaro, nell’ordinanza qui impugnata, un vizio revocatorio rappresentato dall’erronea percezione del fatto asserito come inesistente - la regolarità della notificazione del ricorso - , riferito alla circostanza che, appunto, in atti vi è la prova della regolarità della (prima) notificazione del ricorso all’Avvocatura distrettuale.

In conseguenza di tale “svista immediatamente percepibile” l’ordinanza impugnata non ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al Ministero, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

2.4. Sul punto va richiamato il principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite della Corte, per il quale, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della pubblica amministrazione, benché sia nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez.

U., 15/01/2015, n. 608).

La regola non trova applicazione soltanto nell’ipotesi (che non ricorre in questa fattispecie concreta) di inesistenza della notificazione, configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto (Cass. Sez.

U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14916).

3. In conclusione, quanto al giudizio rescindente, l’ordinanza di questa Corte n. 8282/2019 deve essere revocata.

4. Passando al giudizio rescissorio, il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi.

5. Con il primo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2. c. 2° bis, L. 89/2001 e dei criteri interpretativi letterale e teleologico dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.

Motivazione illogica in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], si lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto che l’appello pensionistico alla Corte dei Conti sia da considerare un giudizio di appello e non un giudizio di legittimità - con conseguente scomputo di due anni di legittima durata – benché in quella sede processuale possano essere dedotti soltanto motivi di diritto.

5.1. Il primo motivo, nella sua duplice articolazione, è in parte inammissibile e in parte non fondato.

5.2. È inammissibile il rilievo di una “motivazione illogica” riferito al parametro del n. 5, dell’articolo 360, in quanto, per le ragioni di seguito enunciate, la decisione della Corte territoriale reca una motivazione chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679).

La medesima considerazione comporta il rigetto delle identiche censure di “motivazione illogica” ripetute nel secondo, nel terzo e nel quarto mezzo di impugnazione.

5.3. Non è fondata la censura in punto di error in iudicando .

La Corte territoriale, là dove afferma che il giudizio dinanzi alla Corte dei [OSCURATO:PERSONA] non è un grado di legittimità, ma un giudizio di appello, benché dinanzi a tale organo possano essere dedotti soltanto motivi di diritto e non questioni di fatto, è in linea con l’univoco dato normativo (art. 1, comma 5, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), per il quale, da un lato, avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionalidella Corte dei Conti è ammesso l ’ appello alle sezioni giurisdizionali centrali , con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione; dall’altro, l’appello, nei giudizi in materia di pensioni, è consentito per soli motivi di diritto.

6. Con il secondo motivo [«Violazione dell’art. 11 delle preleggi in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.

Motivazione illogica in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], il ricorrente assume che la legge n. 208 del 2015, che, innovando la legge n. 89 del2001, ha ridotto l’indennizzo a euro 400/800, per ogni anno di ritardo, non è retroattiva e, quindi, non poteva trovare applicazione nel giudizio presupposto che si è concluso con la sentenza d’appello della Corte dei Conti del 17/09/2015.

6.1. Il second o motivo, nella sua duplice articolazione, è inammissibile.

6.2. Richiamato il punto

5.2. con riferimento alla “motivazione, illogica”, l’ulteriore censura non attinge alcuna ratio decidendi del decreto della Corte barese e, in breve, si limita a prospettare il carattere non satisfattivo della misura dell’indennizzo che, al contrario, il giudice del procedimento di equa riparazione ha ritenuto congruo, con valutazione non soggetta al sindacato di legittimità per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

7. Con il terzo motivo [«Motivazione illogica (art. 360 n. 5 c.p.c.) – Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 55 del d.lgs. n. 83/12 e dell’art. 2 bis della l. 208/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], si lamenta che è inspiegabile il punto in cui la Corte territoriale dichiara assorbito il motivo di opposizione che stigmatizza la riduzione fino a un terzo dell’indennizzo nella misura minima per l’esito sfavorevoledel giudizio presupposto.

Il ricorrente rileva che l’applicazione di un indennizzo di euro 270,00, per ogni anno di ritardo normativamente previsto, non è un serio ristoro del danno, perché non tiene conto della natura pensionistica della causa, delle condizioni socio-economiche della parte e del valore rilevante del giudizio di revisione della pensione.

7.1. Il terzo motivo è inammissibile.

7.2. Richiamato il punto

5.2. con riferimento alla “motivazione, illogica”, l’ulteriore rilievo critico non fa che ribadire la tesi della parte circa il carattere non satisfattivo della misura dell’indennizzo, aspetto, questo, esaminato in precedenza (cfr. punto 6.2.).

8. Con il quarto motivo [«Incostituzionalità dell’art. 2 bis, 1° c., dell’art. 2 bis, 1° c. ter della l. 89/2001, introdotti dalla l. 208/15.

Illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).

Violazione dell’art. 2 bis, c. 2° lettera d della l. n. 208/15 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], si censura la statuizione della Corte di Bari che, là dove ha respinto l’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni della legge n. 208 del 2015, non ha considerato che tale normativa ha reso difficoltoso l’accesso alla giustizia e che la riduzione dell’indennizzo da euro 1.000/1.500,00, per anno di ritardo, previsto dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze del 2004, a euro 400/800,00, per anno di ritardo, rappresenta uno scostamento eccessivo e non ragionevole, che facilita i ritardi processuali.

8.1. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

8.2. Richiamate le ragioni di inammissibilità esposte al punto 5.2., occorre altresì sottolineare (quanto all’infondatezza del motivo) che la Corte d’appello, con motivazione priva di vizi logici, ha spiegato che le disposizioni sospettate di incostituzionalità non impediscono l’esercizio del diritto di difesa o l’accesso alla giustizia (art. 24, Cost.) e non violano gli artt. 11 e 111, Cost., poiché non sono di ostacolo all’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Ed infatti, per il giudice di merito, l’articolo 2-bis si limita a regolare l’entità dell’indennizzo, ancorandola giustamente all’esito del giudizio presupposto che, ove non sia stato vittorioso, ha arrecato al cittadino un pregiudizio minore di quello a cui va incontro la parte vittoriosa, che ha dovuto attendere anni prima di conseguire il bene della vita che mirava ad ottenere quando ha agito in giudizio.

8.3. Da una diversa angolazione giuridica, è utile mettere in evidenza la genericità della censura che trascura l’orientamento di legittimità (ex aliis, Cass. 29/10/2018, n. 27352), al quale va data continuità, secondo cui «[i]n tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto.

La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l’onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli».

9. In conclusione, quanto al giudizio rescissorio, il ricorso è rigettato.

10. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale il MEF non ha svolto attività.

P.Q.M.

La Corte revoca l’ordinanza di questa Corte n. 8282/2019 e rigetta il ricorso avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2730/2017.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 15262/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 4, scala C int. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’ECONOMIA E DELLE FINANZE. -Intimato - Avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 8282/2019 depositata il 25/03/2019. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 26 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «accogliere il ricorso per revocazione proposto avverso l’ordinanza del 23 ottobre 2018, depositata il 25 marzo 2019 n. 8282 della Corte di cassazione e revocare l’ordinanza impugnata e per l’effetto disporre la rinnovazione della notificazione dell’originario ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato». [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bari, con decreto n. 2730/2017, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto (n. 339/2017) del consigliere delegato della stessa Corte che aveva liquidato a favore dell’opponente l’indennizzo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di una causa pensionistica svoltasi davanti alla Corte dei Conti, limitando il ritardo ad un solo anno e con riduzione di un terzo del minimo indennizzabile. 2. Avverso il decreto della Corte di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. 3. Questa Corte, con ordinanza 25/03/2019, n. 8282, ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che esso è stato notificato a mezzo del servizio postale e che, tuttavia, non è stato prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale pronuncia con ricorso per revocazione, notificato in data 9/05/2019, fondato su un unico motivo e il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. 5. Con ordinanza della Corte Sez. VI-2, n. 28331/2020, la causa è stata rimessa a questa seconda sezione civile, considerato che, in sede camerale, è possibile soltanto dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, dovendosi altrimenti rimettere la trattazione del ricorso in pubblica udienza, e non ricorrendo nella specie l’evidenza decisoria dell’inammissibilità dell’istanza di revocazione della pronuncia di questa Corte. 6. Il 24/02/2023 è stata comunicata a [OSCURATO:PERSONA] la data dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a causa della morte del difensore successivamente al deposito del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di impugnazione per revocazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la premessa che, per l’ordinanza della Corte n. 8282/2019, di cui è chiesta la revocazione, in presenza di più intimati la possibile applicazione dell’art. 331,cod. proc. civ., implica che per almeno uno dei destinatari vi sia la prova del perfezionamento della notificazione e soggiunge che nel caso in esame tale prova manca. Il ricorrente rileva che, invece, dal ricorso per cassazione risulta che esso è stato notificato, una prima volta, a mani di un funzionario (tale [OSCURATO:PERSONA]) dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, in data 23/10/2017, e, successivamente, a mezzo del servizio postale, in data 2/11/2017, all’Avvocatura generale dello Stato in Roma. 1.1. Sussiste, pertanto, la prova che la prima notifica del ricorso si era perfezionata, sicché, in assenza della prova della notifica all’Avvocatura generale dello Stato, doveva essere disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso quest’ultima. È evidente, dunque, l’errore percettivo della Corte, che consiste nella svista sul perfezionamento della prima notificazione, diretta all’Avvocatura distrettuale di Bari, che, in quanto nulla, doveva essere rinnovata presso l’Avvocatura Generale dello Stato. 2. Il motivo è fondato. 2.1.In linea generale è il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U.27/11/2019, n. 31032) per il quale «[l]’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa». 2.2. Nella specie, è documentato che il ricorso è stato notificato, prima, a mani di un funzionario (tale [OSCURATO:PERSONA]), addetto alla ricezione degli atti, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, in data 23/10/2017, e, successivamente, in data 2/11/2017, a mezzo del servizio postale, all’Avvocatura generale dello Stato in Roma. Inoltre, manca la prova del perfezionamento di tale seconda notificazione, dato che non è stato prodotto in giudizio il relativo avviso di ricevimento. 2.3. È chiaro, nell’ordinanza qui impugnata, un vizio revocatorio rappresentato dall’erronea percezione del fatto asserito come inesistente - la regolarità della notificazione del ricorso - , riferito alla circostanza che, appunto, in atti vi è la prova della regolarità della (prima) notificazione del ricorso all’Avvocatura distrettuale. In conseguenza di tale “svista immediatamente percepibile” l’ordinanza impugnata non ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione al Ministero, presso l’Avvocatura generale dello Stato. 2.4. Sul punto va richiamato il principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite della Corte, per il quale, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della pubblica amministrazione, benché sia nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608). La regola non trova applicazione soltanto nell’ipotesi (che non ricorre in questa fattispecie concreta) di inesistenza della notificazione, configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto (Cass. Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14916). 3. In conclusione, quanto al giudizio rescindente, l’ordinanza di questa Corte n. 8282/2019 deve essere revocata. 4. Passando al giudizio rescissorio, il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. 5. Con il primo motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2. c. 2° bis, L. 89/2001 e dei criteri interpretativi letterale e teleologico dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Motivazione illogica in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], si lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto che l’appello pensionistico alla Corte dei Conti sia da considerare un giudizio di appello e non un giudizio di legittimità - con conseguente scomputo di due anni di legittima durata – benché in quella sede processuale possano essere dedotti soltanto motivi di diritto. 5.1. Il primo motivo, nella sua duplice articolazione, è in parte inammissibile e in parte non fondato. 5.2. È inammissibile il rilievo di una “motivazione illogica” riferito al parametro del n. 5, dell’articolo 360, in quanto, per le ragioni di seguito enunciate, la decisione della Corte territoriale reca una motivazione chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). La medesima considerazione comporta il rigetto delle identiche censure di “motivazione illogica” ripetute nel secondo, nel terzo e nel quarto mezzo di impugnazione. 5.3. Non è fondata la censura in punto di error in iudicando . La Corte territoriale, là dove afferma che il giudizio dinanzi alla Corte dei [OSCURATO:PERSONA] non è un grado di legittimità, ma un giudizio di appello, benché dinanzi a tale organo possano essere dedotti soltanto motivi di diritto e non questioni di fatto, è in linea con l’univoco dato normativo (art. 1, comma 5, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), per il quale, da un lato, avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionalidella Corte dei Conti è ammesso l ’ appello alle sezioni giurisdizionali centrali , con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione; dall’altro, l’appello, nei giudizi in materia di pensioni, è consentito per soli motivi di diritto. 6. Con il secondo motivo [«Violazione dell’art. 11 delle preleggi in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Motivazione illogica in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], il ricorrente assume che la legge n. 208 del 2015, che, innovando la legge n. 89 del2001, ha ridotto l’indennizzo a euro 400/800, per ogni anno di ritardo, non è retroattiva e, quindi, non poteva trovare applicazione nel giudizio presupposto che si è concluso con la sentenza d’appello della Corte dei Conti del 17/09/2015. 6.1. Il second o motivo, nella sua duplice articolazione, è inammissibile. 6.2. Richiamato il punto 5.2. con riferimento alla “motivazione, illogica”, l’ulteriore censura non attinge alcuna ratio decidendi del decreto della Corte barese e, in breve, si limita a prospettare il carattere non satisfattivo della misura dell’indennizzo che, al contrario, il giudice del procedimento di equa riparazione ha ritenuto congruo, con valutazione non soggetta al sindacato di legittimità per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 7. Con il terzo motivo [«Motivazione illogica (art. 360 n. 5 c.p.c.) – Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 55 del d.lgs. n. 83/12 e dell’art. 2 bis della l. 208/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], si lamenta che è inspiegabile il punto in cui la Corte territoriale dichiara assorbito il motivo di opposizione che stigmatizza la riduzione fino a un terzo dell’indennizzo nella misura minima per l’esito sfavorevoledel giudizio presupposto. Il ricorrente rileva che l’applicazione di un indennizzo di euro 270,00, per ogni anno di ritardo normativamente previsto, non è un serio ristoro del danno, perché non tiene conto della natura pensionistica della causa, delle condizioni socio-economiche della parte e del valore rilevante del giudizio di revisione della pensione. 7.1. Il terzo motivo è inammissibile. 7.2. Richiamato il punto 5.2. con riferimento alla “motivazione, illogica”, l’ulteriore rilievo critico non fa che ribadire la tesi della parte circa il carattere non satisfattivo della misura dell’indennizzo, aspetto, questo, esaminato in precedenza (cfr. punto 6.2.). 8. Con il quarto motivo [«Incostituzionalità dell’art. 2 bis, 1° c., dell’art. 2 bis, 1° c. ter della l. 89/2001, introdotti dalla l. 208/15. Illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione dell’art. 2 bis, c. 2° lettera d della l. n. 208/15 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], si censura la statuizione della Corte di Bari che, là dove ha respinto l’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni della legge n. 208 del 2015, non ha considerato che tale normativa ha reso difficoltoso l’accesso alla giustizia e che la riduzione dell’indennizzo da euro 1.000/1.500,00, per anno di ritardo, previsto dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze del 2004, a euro 400/800,00, per anno di ritardo, rappresenta uno scostamento eccessivo e non ragionevole, che facilita i ritardi processuali. 8.1. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. 8.2. Richiamate le ragioni di inammissibilità esposte al punto 5.2., occorre altresì sottolineare (quanto all’infondatezza del motivo) che la Corte d’appello, con motivazione priva di vizi logici, ha spiegato che le disposizioni sospettate di incostituzionalità non impediscono l’esercizio del diritto di difesa o l’accesso alla giustizia (art. 24, Cost.) e non violano gli artt. 11 e 111, Cost., poiché non sono di ostacolo all’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ed infatti, per il giudice di merito, l’articolo 2-bis si limita a regolare l’entità dell’indennizzo, ancorandola giustamente all’esito del giudizio presupposto che, ove non sia stato vittorioso, ha arrecato al cittadino un pregiudizio minore di quello a cui va incontro la parte vittoriosa, che ha dovuto attendere anni prima di conseguire il bene della vita che mirava ad ottenere quando ha agito in giudizio. 8.3. Da una diversa angolazione giuridica, è utile mettere in evidenza la genericità della censura che trascura l’orientamento di legittimità (ex aliis, Cass. 29/10/2018, n. 27352), al quale va data continuità, secondo cui «[i]n tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto. La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l’onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli». 9. In conclusione, quanto al giudizio rescissorio, il ricorso è rigettato. 10. Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale il MEF non ha svolto attività. P.Q.M. La Corte revoca l’ordinanza di questa Corte n. 8282/2019 e rigetta il ricorso avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2730/2017. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per