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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30116/2026

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lle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2023, alla pena di mesi sei di arresto inrelazione al reato di cui all’art. 31 del d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (manifesta illogicità della motivazione) èinammissibile.Rilevato che si contesta la circostanza di fatto secondo la quale l'assenza direddito e la presenza di condizioni di indigenza erano tali da impedireall’imputato di ottemperare al versamento della cauzione, con onere diallegazione rispettato perché era stato indicato che [OSCURATO:PERSONA] – detenuto per lungotempo e nella vigenza della misura di prevenzione impossibilitato a trovareoccupazione produttiva di reddito - era mantenuto dal genitore conviventepercettore di pensione sociale, come da dichiarazione ISEE prodottarelativamente all’anno 2020.Ritenuto che la censura appare versata in fatto e riproduttiva di profili dicensura già vagliati dalla Corte di appello la quale ha, prima di tutto, segnalatoche quella prodotta era certificazione ISEE del 2021, dunque, relativa a redditidel 2020 non pertinente perché la contestazione attiene al mancato versamentodella cauzione nei dieci giorni successivi all’esecuzione della misura diprevenzione (dal 23 luglio 2019).Rilevato, inoltre, che viene espressa come ulteriore ratio decidendi, nonspecificamente avversata con il ricorso per cassazione, l’inadeguatezza dellaautodichiarazione ISEE ad attestare l’assenza di capacità reddituale del nucleofamiliare dell’imputato, tale da impedirgli l’estinzione della cauzione, in assenzadi effettivo accertamento circa il reddito complessivo prodotto relativamenteall’anno 2019.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2023, alla pena di mesi sei di arresto inrelazione al reato di cui all’art. 31 del d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (manifesta illogicità della motivazione) èinammissibile.Rilevato che si contesta la circostanza di fatto secondo la quale l'assenza direddito e la presenza di condizioni di indigenza erano tali da impedireall’imputato di ottemperare al versamento della cauzione, con onere diallegazione rispettato perché era stato indicato che [OSCURATO:PERSONA] – detenuto per lungotempo e nella vigenza della misura di prevenzione impossibilitato a trovareoccupazione produttiva di reddito - era mantenuto dal genitore conviventepercettore di pensione sociale, come da dichiarazione ISEE prodottarelativamente all’anno 2020.Ritenuto che la censura appare versata in fatto e riproduttiva di profili dicensura già vagliati dalla Corte di appello la quale ha, prima di tutto, segnalatoche quella prodotta era certificazione ISEE del 2021, dunque, relativa a redditidel 2020 non pertinente perché la contestazione attiene al mancato versamentodella cauzione nei dieci giorni successivi all’esecuzione della misura diprevenzione (dal 23 luglio 2019).Rilevato, inoltre, che viene espressa come ulteriore ratio decidendi, nonspecificamente avversata con il ricorso per cassazione, l’inadeguatezza dellaautodichiarazione ISEE ad attestare l’assenza di capacità reddituale del nucleofamiliare dell’imputato, tale da impedirgli l’estinzione della cauzione, in assenzadi effettivo accertamento circa il reddito complessivo prodotto relativamenteall’anno 2019.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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